Obbligo di rendicontazione Clausole campione

Obbligo di rendicontazione. 1. L’Istituzione si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati.
Obbligo di rendicontazione. 1. Il CNR si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati.
Obbligo di rendicontazione. Qualora richiesto, l’OE si impegna a predisporre e trasmettere alla SA - via posta elettronica, PEC, o xxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx informativo di dati aggregati e riassuntivi dell’attività contrattuale. Il report trasmesso dall’OE deve contenere almeno le seguenti informazioni in relazione a ciascun lotto: • quantità richieste, per singolo prodotto e complessivamente; • importi, per singolo prodotto e complessivamente • dati relativi ai singoli conti deposito effettuati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.