Obbligo di rendicontazione. 1. L’Istituzione si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati.
Obbligo di rendicontazione. 1. Il CNR si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati.
Obbligo di rendicontazione. Qualora richiesto, l’OE si impegna a predisporre e trasmettere alla SA - via posta elettronica, PEC, o xxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx informativo di dati aggregati e riassuntivi dell’attività contrattuale. Il report trasmesso dall’OE deve contenere almeno le seguenti informazioni in relazione a ciascun lotto: • quantità richieste, per singolo prodotto e complessivamente; • importi, per singolo prodotto e complessivamente • dati relativi ai singoli conti deposito effettuati.