Acquisto in danno. Qualora le Aziende Appaltanti riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Capitolato speciale, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. Inoltre le Aziende Appaltanti avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Acquisto in danno. Qualora gli Uffici competenti Distrettuali e/o Ospedalieri, su segnalazione degli Specialisti Ortodontici, riscontrassero anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, l’Ausl, invierà formale nota con specifica motivata della contestazioni e con l’invito a conformarsi nel termine massimo di 5 giorni lavorativi. Inoltre l’Azienda avrà diritto ad acquistare presso altri Laboratori i manufatti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.. .
Acquisto in danno. Qualora l’Azienda USL (la Farmacia) riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale Inoltre, l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Acquisto in danno. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all‘Azienda Sanitaria. Qualora invece il servizio svolto non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Sanitaria, la stessa provvederà ad inviare formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. Inoltre l’Azienda Sanitaria si riserva di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto, qualora fosse costretta a provvedere altrove. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, le Azienda Sanitaria potrà effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all’equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio stesso.
Acquisto in danno. Articolo 9 – Norme igienico sanitarie Articolo 10 – Confezione e Imballaggi Articolo 11 – Prezzi
Acquisto in danno. In caso di mancata consegna/sostituzione di prodotto non conforme ecc., senza l’adozione di alcuna formalità, il Commitente potrà ricorrere all’acquisto del bene presso il fornitore che segue in graduatoria o sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno). Nel caso di mancata comunicazione di indisponibilità del prodotto o in caso di reiterata o prolungata indisponibilità dello stesso la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto per tale lotto.
Acquisto in danno. Nel caso in cui l’appaltatore non consegni la merce ordinata, in tutto o in parte, rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l’APSS procederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all’appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e con diritto di applicazione immediata di una penale con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00. Nel caso di merce mancante, necessaria per la realizzazione del menù previsto, viene attivata (via e-mail) una procedura di consegna urgente, che prevede la fissazione di un tempo limite per la riconsegna del prodotto mancante non inferiore alle 6 (sei) ore. Se tale termine non viene rispettato, l’APSS provvede direttamente mediante acquisto su piazza, con addebito all’appaltatore delle spese sostenute e con diritto di applicazione di una penale.
Acquisto in danno. Qualora la ASL riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Disciplinare, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. Inoltre la ASL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Acquisto in danno. Qualora l’Azienda riscontrasse la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, dei servizi oggetto del presente Capitolato e/o qualora non venissero rispettati i termini di realizzazione del servizio qui previsti, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con diffida a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. Qualora, trascorso il termine assegnato, la Impresa Aggiudicataria non provveda ad uniformarsi al Capitolato l’Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i servizi occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.