Obbligo generale di riservatezza Clausole campione

Obbligo generale di riservatezza. Durante l'attuazione dell'azione e per cinque anni dopo il pagamento del saldo da parte dell'EISMEA al Consorzio, il beneficiario deve mantenere riservati tutti i dati, i documenti o altri materiali (in qualsiasi forma) che sono identificati come riservati al momento della loro divulgazione ("informazioni riservate"). Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se (a) la parte divulgante accetta di rilasciare l'altra parte; (b) le informazioni diventano generalmente e pubblicamente disponibili, senza violare alcun obbligo di riservatezza; (c) la divulgazione delle informazioni riservate è richiesta dalla legge dell'UE o nazionale.