Divulgazione delle informazioni Clausole campione

Divulgazione delle informazioni. 1. Ciascuna Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto è stato gestito in modo equo, imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta. 2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite. 3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono ad alcun prestatore di servizi informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi. 4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da obbligare una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, le autorità e gli organi di revisione a divulgare informazioni in virtù del presente capitolo qualora le informazioni siano confidenziali secondo la sua legislazione nazionale o qualora la divulgazione: (a) ostacoli l’applicazione della legge; (b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi; (c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; (d) sia altrimenti contraria all’interesse pubblico.
Divulgazione delle informazioni. Il Concorrente si impegna a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi, con le seguenti eccezioni: dipendenti o consulenti del Concorrente, nei soli limiti in cui l’esame delle Informazioni Riservate da parte di costoro sia essenziale per consentire una valutazione dell’Operazione; società controllanti o controllate rispetto al Concorrente, direttamente o indirettamente, o comunque società facente parte del medesimo gruppo (dove per gruppo si intende l’insieme di società, di capitali, direttamente o indirettamente controllate da un medesimo soggetto); altri componenti del raggruppamento temporaneo di operatori economici o del consorzio, qualora l’offerta sia stata presentata da un Operatore plurisoggettivo; qualora qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate sia imposta per legge, ovvero da Autorità giurisdizionali o amministrative. Il Concorrente si impegnerà altresì, secondo quanto previsto dall’articolo 1381 c.c., ad assicurare il rispetto della riservatezza da parte di tutti i terzi che per suo tramite venissero a conoscenza delle Informazioni Riservate, restando in ogni caso responsabile per i danni arrecati dalla violazione dei succitati impegni da parte dei propri consulenti e dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze, o da parte di società appartenenti al relativo gruppo.
Divulgazione delle informazioni. 1. Ci impegniamo a non divulgare nessuna delle Informazioni Riservate a terzi con le seguenti eccezioni: A. nostri dipendenti o consulenti, nei soli limiti in cui l’esame delle Informazioni Riservate da parte di costoro sia essenziale per consentirci di valutare la Procedura; B. società nostre controllanti o controllate, direttamente o indirettamente o comunque anche a società facente parte del medesimo gruppo (dove per gruppo si intende l’insieme di società di capitali, direttamente o indirettamente controllate da un medesimo soggetto); C. qualora qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate sia imposta per legge, ovvero da Autorità giurisdizionali o amministrative, con l’intesa che Vi informeremo previamente dell’insorgenza di tali obblighi. 2. Resta tuttavia fermo il nostro impegno, secondo quanto previsto dall’articolo 1381 c.c., ad assicurare il rispetto della riservatezza da parte di tutti i terzi che per nostro tramite venissero a conoscenza delle Informazioni Riservate e saremo in ogni caso responsabili per i danni arrecati dalla violazione dei succitati impegni da parte dei nostri consulenti e dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze, o da parte di società appartenenti al nostro gruppo.
Divulgazione delle informazioni. La divulgazione delle informazioni riguardanti l’attività di ECEPA ed il loro aggiornamento periodico sono gestiti con modalità differenti, in funzione delle informazioni oggetto di divulgazione. In particolare, la divulgazione delle informazioni avviene attraverso il sito internet ECEPA (xxx.xxxxx.xx) nell’area riservata o mediante invio regolare delle stesse alle Organizzazioni certificate, per quanto riguarda: • l’Organizzazione di ECEPA, i cenni storici e l’indicazione delle autorizzazioni sotto cui l’organismo opera; • l’elenco dei prodotti certificati e delle relative Organizzazioni in possesso della certificazione; • i moduli per inoltrare domanda di certificazione ad ECEPA specifici per schema; • le procedure di valutazione e il processo di certificazione per ciascun sistema di certificazione; • le informazioni generali sulle tariffe applicate, dettagliatamente riportate nelle procedure specifiche (tariffari) per ciascun sistema di certificazione; • le procedure per il trattamento di reclami, ricorsi e contenziosi; • i diritti e doveri delle Organizzazioni; • il presente regolamento (ECEPA/RegPRD); • le Norme Tecniche emesse da ECEPA; • la newsletter “Bollettino ECEPA” è pubblicata periodicamente da ECEPA con la finalità di aggiornare il lettore circa le attività di ECEPA.
Divulgazione delle informazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore in relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1 della presente direttiva, siano portate con tutti i mezzi adeguati a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.
Divulgazione delle informazioni. Nella misura massima richiesta e consentita dalla legge lussemburghese, il Socio Accomandatario ha il diritto di divulgare a qualsiasi autorità governativa (incluse quelle fiscali) le informazioni sull'identità dei Soci accomandanti e sulle loro rispettive Partecipazioni nella Società che tali autorità possano richiedere di divulgare, a condizione che il Socio Accomandatario (nella misura consentita dalla legge lussemburghese) dia notizia di tale divulgazione ai Soci accomandanti interessati.
Divulgazione delle informazioni. Le informazioni sull'operato in materia di lavoro, salute, sicurezza e ambiente, sulle attività commerciali, sulla situazione finanziaria e strutturale nonché sulle prestazioni dei Fornitori devono essere divulgate conformemente a quanto previsto dalle leggi e dalle normative locali e dalle prassi del settore dominanti. Ai Fornitori è proibito dichiarare il falso sulle loro attività.
Divulgazione delle informazioni. Ci impegniamo a non divulgare nessuna delle Informazioni Riservate a terzi con le seguenti eccezioni:
Divulgazione delle informazioni. I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti, nonché i funzionari e gli altri dipendenti pubblici che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, ai loro rapporti commerciali o ai costi.

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  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

  • Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari:

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Scheda Sintetica; - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Modulo di Proposta.

  • Informazioni L’Assicurato può richiedere le informazioni previste all’art. 48.1 telefonando durante le ore d’ufficio e nei giorni feriali (dalle 08.30 alle ore 18.00) al seguente numero: Fax +00 000 0000000 Telefono dall’Estero +00 000 0000 0000

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: