Divulgazione delle informazioni Clausole campione

Divulgazione delle informazioni. 1. Ciascuna Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto è stato gestito in modo equo, imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
Divulgazione delle informazioni. 1. Ci impegniamo a non divulgare nessuna delle Informazioni Riservate a terzi con le seguenti eccezioni:
Divulgazione delle informazioni. Il Concorrente si impegna a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi, con le seguenti eccezioni: dipendenti o consulenti del Concorrente, nei soli limiti in cui l’esame delle Informazioni Riservate da parte di costoro sia essenziale per consentire una valutazione dell’Operazione; società controllanti o controllate rispetto al Concorrente, direttamente o indirettamente, o comunque società facente parte del medesimo gruppo (dove per gruppo si intende l’insieme di società, di capitali, direttamente o indirettamente controllate da un medesimo soggetto); altri componenti del raggruppamento temporaneo di operatori economici o del consorzio, qualora l’offerta sia stata presentata da un Operatore plurisoggettivo; qualora qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate sia imposta per legge, ovvero da Autorità giurisdizionali o amministrative. Il Concorrente si impegnerà altresì, secondo quanto previsto dall’articolo 1381 c.c., ad assicurare il rispetto della riservatezza da parte di tutti i terzi che per suo tramite venissero a conoscenza delle Informazioni Riservate, restando in ogni caso responsabile per i danni arrecati dalla violazione dei succitati impegni da parte dei propri consulenti e dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze, o da parte di società appartenenti al relativo gruppo.
Divulgazione delle informazioni. Nella misura massima richiesta e consentita dalla legge lussemburghese, il Socio Accomandatario ha il diritto di divulgare a qualsiasi autorità governativa (incluse quelle fiscali) le informazioni sull'identità dei Soci accomandanti e sulle loro rispettive Partecipazioni nella Società che tali autorità possano richiedere di divulgare, a condizione che il Socio Accomandatario (nella misura consentita dalla legge lussemburghese) dia notizia di tale divulgazione ai Soci accomandanti interessati.
Divulgazione delle informazioni. Le informazioni sull'operato in materia di lavoro, salute, sicurezza e ambiente, sulle attività commerciali, sulla situazione finanziaria e strutturale nonché sulle prestazioni dei Fornitori devono essere divulgate conformemente a quanto previsto dalle leggi e dalle normative locali e dalle prassi del settore dominanti. Ai Fornitori è proibito dichiarare il falso sulle loro attività.
Divulgazione delle informazioni. La divulgazione delle informazioni riguardanti l’attività di ECEPA ed il loro aggiornamento periodico sono gestiti con modalità differenti, in funzione delle informazioni oggetto di divulgazione. In particolare, la divulgazione delle informazioni avviene attraverso il sito internet ECEPA (xxx.xxxxx.xx) nell’area riservata o mediante invio regolare delle stesse alle Organizzazioni certificate, per quanto riguarda: • l’Organizzazione di ECEPA, i cenni storici e l’indicazione delle autorizzazioni sotto cui l’organismo opera; • l’elenco dei prodotti certificati e delle relative Organizzazioni in possesso della certificazione; • i moduli per inoltrare domanda di certificazione ad ECEPA specifici per schema; • le procedure di valutazione e il processo di certificazione per ciascun sistema di certificazione; • le informazioni generali sulle tariffe applicate, dettagliatamente riportate nelle procedure specifiche (tariffari) per ciascun sistema di certificazione; • le procedure per il trattamento di reclami, ricorsi e contenziosi; • i diritti e doveri delle Organizzazioni; • il presente regolamento (ECEPA/RegPRD); • le Norme Tecniche emesse da ECEPA; • la newsletter “Bollettino ECEPA” è pubblicata periodicamente da ECEPA con la finalità di aggiornare il lettore circa le attività di ECEPA.
Divulgazione delle informazioni. 1. Il Concorrente si impegna a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi, con le seguenti eccezioni:
Divulgazione delle informazioni. Articolo 23
Divulgazione delle informazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore in relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1 della presente direttiva, siano portate con tutti i mezzi adeguati a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.