Aiuti di Stato "Regime de minimis Clausole campione

Aiuti di Stato "Regime de minimis. L’assegnazione del contributo per la parte relativa a: • l’incentivo all’azienda per la realizzazione del progetto (par.6 punto 2); • il costo dei percorsi di riqualificazione (par.6 punto 1 A); si configura come aiuto di stato ed è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis” ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). La parte di contributo relativo all’indennità di partecipazione (par.6 punto 1 B) non rileva, invece, ai fini degli aiuti in quanto rivolto a persone fisiche e pertanto tale quota non viene conteggiata nella verifica del rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. UE n.1407/2014 ai fini della concessione del contributo. Il legale rappresentante dell’azienda che presenta la richiesta di contributo in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione (All. 6 “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis”) – rilasciata ai sensi dell’art.47 e del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono riportate nell’All. A “Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis”.
Aiuti di Stato "Regime de minimis. La Comunicazione di orientamento della Commissione europea sulla nozione di "aiuto di Stato" (Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), disponibile all'indirizzo: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxx=xxxxxxx:XX.X_.0000.000.00.0000.00.XXX, informazioni pertinenti dalle FAQ: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/18476) chiarisce che il finanziamento diretto dell'Unione europea, compreso quello di un'Agenzia esecutiva, non è considerato un aiuto di Stato. Di conseguenza, la distribuzione finanziaria a terzi come parte integrante del finanziamento concesso nell'ambito del Progetto STAR GROWTH dall'EISMEA in applicazione del Regolamento finanziario dell'UE non costituisce "aiuto di Stato" e non deve essere presa in considerazione per il calcolo della regola "de minimis".