Occupazione lucrativa accessoria Clausole campione

Occupazione lucrativa accessoria. Le occupazioni lucrative accessorie non sono ammesse, se con esse le persone in formazione pregiudicano il raggiungimento degli scopi della formazione. Per il resto si applica l’articolo 2.23.3.
Occupazione lucrativa accessoria. 1 I collaboratori / le collaboratrici hanno l’obbligo di comunicare anticipatamente al datore di lavoro l'intenzione di esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente oltre all’impiego presso di lui. In casi motivati, il datore di lavoro può vietare ai collaboratori / alle collaboratrici l’esercizio di attività lucrative accessorie. 2 L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato, nella misura in cui non comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. È esclusa l'attività per un'impresa concorrente del datore di lavoro. Complessivamente non deve essere superato il tempo di lavoro massimo previsto per legge. 3 I nuovi collaboratori / le nuove collaboratrici devono notificare altre attività lucrative prima di stipulare il contratto. 4 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice trovano una regolamentazione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attività.

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.