Offerta residuale e diritto di acquisto Clausole campione

Offerta residuale e diritto di acquisto. L’Offerente ha dichiarato che qualora, a seguito dell’Offerta, venisse a detenere una partecipazione nell’Emittente complessivamente superiore al 90% del capitale sociale, essa non intende promuovere una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del T.U.F. e dell’art. 50 del Regolamento Consob, e ha dichiarato pertanto che provvederà a ripristinare, entro quattro mesi, un flottante suffi- ciente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: (i) riallocazione, con collocamento pubblico o privato, di parte delle azioni Bastogi detenute dall’Offerente alla data di conclusione dell’Offerta; (ii) deliberazione ed esecuzione di un aumento del capitale sociale di Bastogi, con parziale o totale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del cod. civ.. L’Offerente ha altresì dichiarato che, per l’ipotesi in cui, ad esito dell’Offerta, l’Offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni ordinarie dell’Emittente, essa non eserciterà il diritto di acquisto pre- visto dall’art. 111 del T.U.F., ma provvederà a ripristinare entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le medesime modalità previste per l’ipotesi di supe- ramento della soglia del 90% del capitale sociale.
Offerta residuale e diritto di acquisto. La cancellazione delle azioni dell’EMITTENTE dal listino non costituisce obiettivo primario dell’OFFERENTE. Pertanto, qualora l’OFFERENTE venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di eventuali acquisti di AZIONI che l’OFFERENTE dovesse effettuare al di fuori dell’OFFERTA, tenuto conto anche delle altre azioni detenute indirettamente tramite CFI, una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 98%, del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE non promuoverà un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del TESTO UNICO, ma ripristinerà, entro il termine di centoventi giorni dalla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni con le modalità previste dall’art. 108 del TESTO UNICO che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato. In particolare, l’OFFERENTE potrà ripristinare il flottante mediante operazioni di mercato e/o operazioni di finanza straordinaria quali, a titolo esemplificativo, l’aumento di capitale o la fusione dell’EMITTENTE con CFI, sempre che i tempi di realizzazione di tali operazioni siano compatibili con il suddetto termine di centoventi giorni. Peraltro, attualmente non è ancora allo studio alcuna di tali operazioni. Peraltro, qualora l’OFFERENTE venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di eventuali acquisti di AZIONI che l’OFFERENTE dovesse effettuare sul mercato durante il periodo di adesione e tenuto conto anche delle altre azioni detenute indirettamente tramite CFI, una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE si riserva sin d’ora la facoltà di esercitare, entro quattro mesi dalla conclusione dell’OFFERTA, il DIRITTO DI ACQUISTO delle residue AZIONI in circolazione ad un prezzo di acquisto che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del CORRISPETTIVO e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre. L’OFFERENTE nella comunicazione dei risultati dell’OFFERTA renderà nota, qualora ne sussistano i presupposti, la decisione in merito all’esercizio, o meno, del DIRITTO DI ACQUISTO. Al riguardo, fermo restando che la cancellazione dal listino delle azioni dell’EMITTENTE non costituisce obiettivo primario dell’OFFERENTE, si precisa che l’OFFERENTE eserciterà il DIRITTO DI ACQUISTO solo qualora ritenga eccessivamente oneroso il ripristino del flottante. In tal caso il trasferimento de...
Offerta residuale e diritto di acquisto. La presente offerta ha lo scopo di acquistare tutte le azioni Toro Assicurazioni in circolazione e comunque di creare le condizioni affinché la Borsa Italiana possa assumere il provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni stesse, al fine di ottenere la sopracitata semplificazione e la massima flessibilità strategica. • Pertanto, nel caso al termine dell’offerta Fiat detenesse direttamente o indirettamente una quota di azioni ordinarie Toro Assicurazioni superiore al 90%, considerando anche le azioni di compendio dei warrant, effettuerà l’OPA residuale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 58/98 ai prezzi che saranno determinati dalla Consob sulle azioni stesse e sui relativi warrant. La realizzazione dell’offerta residuale comporta la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Toro Assicurazioni e dei relativi warrant. Peraltro l’offerente non assume alcun impegno di effettuare un’ulteriore offerta volontaria sulle azioni privilegiate e di risparmio eventualmente residuate. • Qualora a seguito della presente offerta o della eventuale successiva offerta residuale l’offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni ordinarie Toro Assicurazioni, l’offerente stesso eserciterà il diritto di acquisto di cui all’art. 111 del D.Lgs n. 58/98 al prezzo che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, tenuto conto del prezzo dell’offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre. H) Eventuali accordi tra l’offerente ed altri azionisti o amministratori della Toro Assicurazioni I) Compensi agli intermediari
Offerta residuale e diritto di acquisto. L’Offerente ha dichiarato nel Documento d’Offerta (cfr. Avvertenza A.3 e Paragrafo G.4 del Documento d’Offerta) che, qualora a seguito dell’Offerta venga a detenere una partecipazione superiore al 90 % del capitale sociale dell’Emittente ma non superiore al 98 % del medesimo, intende promuovere un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del TUF, al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie FASTWEB attualmente quotate nel mercato MTAX (ex Nuovo Mercato), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’Offerente ha dichiarato nel Documento d’Offerta (cfr. Avvertenza A.4 e Paragrafo G.4 del Documento d’Offerta) che, qualora a seguito dell’Offerta, venga a detenere una partecipazione superiore al 98 % del capitale sociale dell’Emittente, intende esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF.
Offerta residuale e diritto di acquisto g.4.1 Offerta Residuale g.4.2 Diritto di Acquisto
Offerta residuale e diritto di acquisto. L’OFFERENTE ha dichiarato nel DOCUMENTO D’OFFERTA (cfr. avvertenza A.3 e paragrafo G.4 del DOCUMENTO D’OFFERTA) che, qualora venga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale ordinario dell’EMITTENTE, ma non superiore al 98% del medesimo, non intende pro- muovere un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del TUF, e che, conse- guentemente, provvederà, entro centoventi giorni, al ripristino di un flottante sufficiente ad assi- curare il regolare andamento delle negoziazioni. L’OFFERENTE ha dichiarato nel DOCUMENTO D’OFFERTA (cfr. avvertenza A.4 e paragrafo G.4 del DOCUMENTO D’OFFERTA) che, nel caso in cui, a seguito dell’OFFERTA, venga a detenere una par- tecipazione superiore al 98% del capitale sociale dell’EMITTENTE, non intende esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e procederà, entro centoventi giorni, al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

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