Diritto di opzione. Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).
Diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio (2420). L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione (2369 e seguenti). Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4° comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che preced...
Diritto di opzione. L’Impresa aggiudicataria concede all'Azienda Ospedaliera il diritto di opzione per il riscatto della fornitura delle apparecchiature in noleggio. Tale diritto potrà essere esercitato nei tre mesi precedenti la scadenza del contratto senza il pagamento di alcun corrispettivo.
Diritto di opzione. Al termine del Leasing, ATAM S.p.A. o il Comune di Arezzo eserciterà il diritto di opzione per l’acquisto delle Opere oggetto del Leasing. La proprietà delle Opere non si trasferirà al Titolare della nuda proprietà. fino a quando l’ATAM S.p.A. non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di Leasing. Il prezzo finale da corrispondere per riscattare la proprietà delle Opere è pari all’1% dei lavori pari a € . Il diritto di opzione dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima del termine di scadenza del Leasing. L’atto notarile del trasferimento della proprietà delle Opere, conseguente all’esercizio dell’opzione di riscatto, dovrà essere stipulato entro 120 giorni dall’esercizio del diritto stesso, su richiesta della parte più diligente, che dovrà comunicare all’altra il nome del notaio, la data e il luogo della stipula. Il pagamento del prezzo di riscatto verrà effettuato contestualmente al rogito. In caso di ritardo nella stipula dell’atto notarile per causa imputabile alla Società di Leasing, la ATAM S.p.A. avrà diritto di restare nel possesso degli Immobili e di chiedere, a titolo di penale e salvo il risarcimento degli ulteriori danni, una penale giornaliera di Euro 500,00 fino all’effettiva stipula del rogito notarile. In caso di ritardo nella stipula dell’atto notarile per causa imputabile a ATAM S.p.A., la stessa sarà tenuta a corrispondere, fino all’effettiva stipula, gli interessi di mora sul prezzo di riscatto, calcolati ai sensi dell’art. 1224 del C.C. e dell’art. 30 del DM 145/00. Sei mesi prima della scadenza del contratto di leasing il Finanziatore è tenuto ad inviare a ATAM S.p.A. il report di tutta l’operazione nonché la modulistica necessaria per esercitare il diritto di opzione.
Diritto di opzione a. I Partecipanti vincitori, sia in Team che individualmente, riconoscono alla Società Promotrice un diritto di opzione per l’acquisto del relativo Progetto. Tale diritto è esercitabile per un periodo di 12 mesi dal termine dell’Hackathon. Entro tale termine la Società Promotrice comunicherà al Partecipante o a ciascun membro del Team vincitore, l’eventuale intenzione di acquistare il Progetto, le condizioni da negoziare entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, con separato accordo. I Partecipanti accettano sin d’ora che, in ogni caso, il corrispettivo per la cessione del Progetto sarà determinato dalla Società Promotrice e non potrà comunque eccedere i € 3.000 (tremila).
b. Qualora, durante il periodo di vigenza del predetto diritto di opzione, il singolo Partecipante o i membri del Team vincitore dovessero ricevere da un terzo una proposta economica per l’acquisto del Progetto, questi hanno l’obbligo di darne tempestiva informazione alla Società Promotrice al fine di consentirle di esercitare, entro 30 giorni dalla comunicazione, il citato diritto d’opzione, per un corrispettivo pari a quello offerto dal terzo. Qualora non si raggiunga un accordo, i Partecipanti del Team vincitore potranno accettare la proposta economica del terzo.
Diritto di opzione. L’Autore concede all’Editore un diritto d’opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c., per quelle opere che, per caratteristiche, contenuti e/o utenti a cui sono destinate, siano analoghe o similari a quelle oggetto del presente contratto. L’opzione dovrà essere esercitata entro ………. mesi dalla consegna all’Editore del piano dell’opera, corredato da tutti gli elementi per la valutazione. Nel caso in cui l’Editore accetti di pubblicare la nuova opera. le condizioni contrattuali saranno quelle del presente contratto di edizione salvo accordi migliorativi.
Diritto di opzione. 15.1. L’Autore concede all’Editore, per un periodo di due anni a decorrere dalla firma del presente Contratto, un diritto d’opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c. per quelle opere che, per caratteristiche, contenuti e/o utenti a cui sono destinate, siano analoghe o similari a quelle oggetto del presente Contratto.
15.2. L’opzione dovrà essere esercitata entro 3 mesi dalla consegna all’Editore del piano della nuova opera, corredato da tutti gli elementi per la valutazione. Nel caso in cui l’Editore accetti di pubblicare la nuova opera le condizioni contrattuali saranno quelle del presente Contratto.
Diritto di opzione. Art. 38 - Diritto di opzione 0.Xx Partecipante il cui ultimo giorno di iscrizione sia successivo al 30 dicembre 1990 e cessi con diritto a pensione immediata ha diritto di optare alternativamente per:
Diritto di opzione. Le Amministrazioni aggregate si riservano di esercitare, nel periodo di durata contrattuale, il diritto di opzione di cui all’art. 1331 del codice civile, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale di ciascun lotto, previa comunicazione all’aggiudicatario che non potrà rifiutare la fornitura per la quale si chiede l’estensione contrattuale. Nell’esercizio dell’opzione il contratto non è rinegoziabile. Qualora le Amministrazioni decidano di avvalersi di tale opzione, verrà stipulato un atto integrativo del contratto originario nel quale saranno dettagliate, ad esempio, modalità di esecuzione delle prestazioni in perfetta coerenza con l’offerta dell’aggiudicatario. Il RUP della presente procedura di acquisizione monitorerà l’eventuale attivazione dell’opzione di estensione per accertare il rispetto delle precedenti clausole incluso il rispetto del tetto massimo di esercitabilità dell’opzione stessa. Gli offerenti devono dichiarare, nel presentare la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, di averne preso visione e di aver formulato la propria offerta anche considerando la presenza di detta clausola. L'importo del diritto di opzione risulta pari a € 26.586,24 (Iva esclusa), così suddiviso tra le Agenzie aggregate: - ATS della Città Metropolitana di Milano per un importo pari a € 8.876,86 (Iva esclusa); - ATS della Montagna per un importo pari a € 1.449,00 (Iva esclusa); - ATS di Bergamo per un importo pari a € 4.414,50 (Iva esclusa); - ATS dell’Insubria per un importo pari a € 2.558,98 (Iva esclusa); - ATS della Brianza per un importo pari a € 1.857,90 (Iva esclusa); - ATS di Brescia per un importo pari a € 7.428,00 (Iva esclusa);
Diritto di opzione. 7.1 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 7.9 e dalle restanti parti del presente Articolo 7, in ipotesi di emissione di azioni ordinarie ciascun titolare di azioni ordinarie avrà diritto di opzione sulle azioni della stessa categoria da emettersi, in proporzione al numero complessivo di azioni di quella categoria detenuto da tale titolare, restando inteso che nessun diritto di opzione spetterà in caso di azioni da emettersi a favore di dipendenti della Società ovvero di una società del gruppo ai sensi di un piano di opzione adottato dalla Società.
7.2 Nessun azionista avrà diritto di opzione in relazione ad azioni emesse a fronte di un conferimento non in denaro.
7.3 In caso di emissione di azioni a voto speciale a favore di Azionisti Legittimati, non spetterà agli azionisti alcun diritto di opzione.
7.4 Contestualmente all’adozione della delibera di emissione di azioni, l’assemblea generale degli azionisti o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, determinano anche le modalità e – ove trovi applicazione il diritto di opzione – il periodo di esercizio del diritto di opzione.
7.5 La Società comunicherà l’emissione di azioni soggetta al diritto di opzione nonché il periodo entro cui tale diritto potrà essere esercitato mediante annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Olandese e in un quotidiano a diffusione nazionale.
7.6 Il diritto di opzione può essere esercitato durante un periodo di almeno due