Offerte in sala Clausole campione

Offerte in sala. 3.1 Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene consegnata al banco di registrazione dal personale de Il Ponte in seguito alla compilazione del modulo di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identi- tà del potenziale acquirente. L’offerta per aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta numerata.
Offerte in sala. 3.1 Qualora fosse prevista l’asta in sala, prima dell’ ingresso i partecipanti che intendono concorrere all’aggiudicazione di qualsiasi lotto, dovranno munirsi dell’ apposita paletta (o cartoncino) numerata che verrà consegnata al banco di registrazione dal personale della Casa d’Aste previa compilazione del modulo di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identità. L’offerta per aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta (o cartoncino) numerata. Subito dopo l’aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà sottoscrivere un verbale di aggiudicazione. Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta (o cartoncino) numerata.
Offerte in sala. 4.2.1 Per partecipare all’asta in sala tutti i potenziali Acquirenti dovranno munirsi – prima che inizi l’asta - di una paletta numerata per esprimere le proprie offerte.
Offerte in sala. Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale ac- quirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di ART AUCTIONS, che dovrà autorizzare espres- samente il fatto in forma scritta.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.