Common use of Oggetto della copertura Clause in Contracts

Oggetto della copertura. Ferme le esclusioni di cui all’ART. 22, in caso di Inabilità Temporanea Totale Bipiemme Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’Assicurato un indennizzo pari alla somma delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, il cui importo è determinato sulla base del piano di ammortamento in vigore al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della copertura ed il 31 dicembre successivo, l’indennizzo è determinato sulla base del piano di ammortamento allegato al Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata parziale vale quanto indicato all’ART. 9 della Parte I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo di Preammortamento, l’indennizzo è pari all’importo effettivo delle rate solo interessi che hanno scadenza durante il periodo di inabilità. Ove le condizioni del Mutuo non prevedano il pagamento di alcuna rata di interessi durante il periodo di Preammortamento, l’indennizzo sarà determinato in base all’importo degli interessi previsti dal piano di ammortamento allegato al Mutuo per la prima rata mensile. In caso di rata con diversa periodicità si calcolano la rata e gli interessi mensili equivalenti. Si precisa che durante il periodo di Preammortamento al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata di indennizzo, si farà riferimento al giorno effettivo di scadenza delle rate che è stato previsto dal contratto di Mutuo (ad esempio se il giorno previsto per il pagamento delle rate è il 15 del mese, ai fini della copertura si farà riferimento a tale giorno anche nel periodo di Preammortamento).

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Cpi Mutui Privati, www.bancobpmvita.it

Oggetto della copertura. Ferme le esclusioni di cui all’ART. 22, nel caso in caso cui l'Assicurato, nel periodo di Inabilità Temporanea Totale efficacia della copertura, sia stato ricoverato a seguito di infortunio o malattia presso un Istituto di Cura appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, una struttura convenzionata con lo stesso o una struttura privata, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’Assicurato un indennizzo pari alla somma delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza durante il periodo dell’inabilità stessadi ricovero stesso, il cui importo è determinato sulla base del piano di ammortamento in vigore al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della copertura ed il 31 dicembre successivo, l’indennizzo è determinato sulla base del piano di ammortamento allegato al Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata parziale vale quanto indicato all’ART. 9 della Parte I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo di Preammortamento, l’indennizzo è pari all’importo effettivo delle rate solo interessi che hanno scadenza durante il periodo di inabilitàricovero. Ove le condizioni del Mutuo non prevedano il pagamento di alcuna rata di interessi durante il periodo di Preammortamento, l’indennizzo sarà determinato in base all’importo degli interessi previsti dal piano di ammortamento allegato al Mutuo per la prima rata mensile. In caso di rata con diversa periodicità si calcolano la rata e gli interessi mensili equivalenti. Si precisa che durante il periodo di Preammortamento al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata di indennizzo, si farà riferimento al giorno effettivo di scadenza delle rate che è stato previsto dal contratto di Mutuo (ad esempio se il giorno previsto per il pagamento delle rate è il 15 del mese, ai fini della copertura si farà riferimento a tale giorno anche nel periodo di Preammortamento). Il ricovero deve essere necessario, a titolo esemplificativo e non limitativo, per l’esecuzione di accertamenti, operazioni chirurgiche, cure e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Cpi Mutui Privati, www.bancobpmvita.it

Oggetto della copertura. Ferme Le garanzie morte, lesioni e diaria da infortunio, pre- viste per i tesserati UISP, vengono estese anche agli infortuni subiti dagli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato associate UISP mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio delle Organiz- zazioni di Volontariato stesse. Si precisa che le esclusioni garanzie sono operanti anche per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante la permanenza nei locali della Sede dell’Associazione compresi i lavori attinenti la conduzione e/o manuten- zione della stessa, come pure durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istitu- zionali dell’Ente di cui all’ARTVolontariato Contraente secondo il calendario di attività appositamente predisposto. 22In aggiunta alle garanzie già prestate ai tesserati UISP, in caso di Inabilità Temporanea Totale Bipiemme Assicurazioni S.p.A. corrisponde ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia risarcibile ai sensi di polizza, ov- vero subiti o contratte in servizio e per causa di servi- zio, la Società corrisponderà all’Assicurato stesso, per ciascun giorno di degenza, l’indennità pattuita per un indennizzo pari alla somma delle rate mensili o massimo di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa35 giorni per ciascun anno assicurativo. Agli effetti del computo dell’indennità dovuta, il cui importo è determinato sulla base si terrà conto del piano numero di ammortamento in vigore al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della copertura ed il 31 dicembre successivo, l’indennizzo è determinato sulla base del piano di ammortamento allegato al Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata parziale vale quanto indicato all’ART. 9 della Parte I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo di Preammortamento, l’indennizzo è pari all’importo effettivo delle rate solo interessi che hanno scadenza durante il periodo di inabilità. Ove le condizioni del Mutuo non prevedano il pagamento di alcuna rata di interessi durante il periodo di Preammortamento, l’indennizzo sarà determinato in base all’importo degli interessi previsti dal piano di ammortamento allegato al Mutuo per la prima rata mensile. In caso di rata con diversa periodicità si calcolano la rata e gli interessi mensili equivalentipernottamenti. Si precisa che durante il periodo ai sensi di Preammortamento al fine polizza si considera: - malattia, l’alterazione dello stato di individuare sia il giorno salute non dipen- dente da infortunio; - ricovero, la degenza che comporti pernottamento in Istituto di scadenza della rata di indennizzo, si farà riferimento al giorno effettivo di scadenza delle rate che è stato previsto dal contratto di Mutuo (ad esempio se il giorno previsto per il pagamento delle rate è il 15 del mese, ai fini della copertura si farà riferimento a tale giorno anche nel periodo di Preammortamento)Cura.

Appears in 1 contract

Samples: www.marshaffinity.it