Cessazione delle garanzie Clausole campione

Cessazione delle garanzie. La Copertura Assicurativa ha termine: a) alla data di scadenza dell’ultima Rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre: - 120 (centoventi) mesi dalla data di erogazione per il Finanziamento finalizzato all'acquisto di Auto, Camper e Roulotte, Ciclomotori e Motocicli e per i Prestiti Personali; - 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di erogazione per il Finanziamento Finalizzato all'acquisto di altri beni; b) in caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Finanziamento, laddove l’Aderente non abbia richiesto il mantenimento delle Coperture fino alla scadenza originaria del Contratto di assicurazione indicata nel Modulo di Adesione (si rimanda all’art. 3.3. delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione); c) in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita; d) nel caso in cui l’Assicurato non sia più un Lavoratore Dipendente Privato, qualora – unitamente alla notifica del cambiamento della situazione lavorativa – l’Aderente receda dal Contratto di Assicurazione e richieda la restituzione della parte del premio applicabile al Contratto di Assicurazione e relativa al periodo restante rispetto alla scadenza originaria del Contratto di Assicurazione indicato nel Modulo di Adesione. In tale caso, l’assicurazione sarà cancellata dalle ore 0.00 (zero) del giorno della spedizione della raccomandata e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto, avverrà nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Per cambiamento della condizione di Dipendente del Settore Xxxxxxx si deve intendere un qualunque cambiamento nella situazione lavorativa dell’Assicurato, in conseguenza del quale quest’ultimo non potrà più essere qualificato quale Xxxxxxxxxx Dipendente Privato ai fini della presenza polizza.
Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.
Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine:
Cessazione delle garanzie. La Copertura Assicurativa ha termine: a) alla data di scadenza dell’ultima Rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 120 (centoventi) mesi dalla data di erogazione del Prestito Personale; b) in caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Finanziamento, laddove l’Aderente non abbia richiesto il mantenimento delle Coperture fino alla scadenza originaria del Contratto di assicurazione indicata nel Modulo di Adesione (si rimanda all’art. 3.3. delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione); c) in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita.
Cessazione delle garanzie. La Copertura Assicurativa hatermine:
Cessazione delle garanzie. La garanzia assicurativa cessa alla scadenza annuale senza necessità di disdetta in caso di vetustà del Veicolo superiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione. In tale ipotesi pertanto il contratto non potrà quindi rinnovarsi tacitamente alla scadenza annuale successiva al raggiungimento del decimo anno dalla data di prima immatricolazione. Le altre cause di cessazione, quali la vendita, la rottamazione, il Furto Totale o la distruzione totale del Veicolo comportano, a scelta irrevocabile del Contraente, uno dei seguenti effetti: • la risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio, in tal caso non è prevista la restituzione del Premio non goduto; Il Contraente dovrà comunicare la risoluzione anticipata per cessazione del rischio tramite lettera racco- mandata a/r da inviare a: • la variazione della Polizza su un nuovo Veicolo, da effettuare secondo la modalità indicata al precedente art. 1.4.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente: a) In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa; b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo; c) Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del veicolo; d) In caso di Recesso. Nei casi indicati nei punti a), b) e c) è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.
Cessazione delle garanzie. La Copertura assicurativa ha termine: - alla data di scadenza dell’ultima Rata del Canone prevista dal piano di rimborso del Contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 72 (settantadue) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso; - in caso di Estinzione Anticipata Totale o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria rispetto alla scadenza inizialmente prevista indicata nel Modulo di Adesione, anche a seguito di furto, perimento, perdita totale del bene o insolvenza; - in ogni caso, a seguito di liquidazione di una delle Prestazioni di cui alle Coperture Vita (Decesso o Invalidità Permanente).
Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile. Oltre che nel caso precedente, la singola copertura (i.e. l’Applicazione) si estingue integralmente anche nel caso in cui, a seguito della denuncia e della liquidazione di uno o più sinistri, il singolo Assicurato abbia percepito dall’Impresa l’intera somma prevista a titolo di massimale di polizza su una delle garanzie previste.
Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, la Compagnia può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente: • In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa; • In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo; • Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo. In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. La Compagnia: - nel caso di vendita o consegna in c/vendita, di esportazione definitiva, di cessazione della circolazione o demolizione provvederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte; - nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga durante il periodo di copertura di feel New, tratterrà il rateo di premio residuo rispetto alla scadenza del contratto; - nel caso in cui il danno totale venga indennizzato interamente dalla polizza Furto/Incendio, provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.