Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento Clausole campione

Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato dall’Aderente per il pagamento del Finanziamento. Qualora l'Aderente abbia scelto di rimborsare alla Contraente le rate del finanziamento attraverso modalità diverse dall'addebito diretto in conto corrente, oppure desideri ricevere il rimborso in forma diversa da quella sopra descritta, dovrà contattare il Servizio dedicato al numero 800 966 102 e richiedere il modulo Estinzione Credit Life che dovrà restituire compilato insieme a copia del suo documento di identità e codice fiscale. Qualora l’Estinzione Anticipata Parziale comporti la modifica del Piano di rimborso del Finanziamento (durata, importo rate mensili), le Coperture assicurative opereranno con riferimento al nuovo Piano di rimborso del Finanziamento, successivo all’Estinzione Anticipata Parziale. Il rimborso sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è notificata agli Assicuratori l’Estinzione Anticipata Parziale.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione parziale del finanziamento la copertura assicurativa rimane in vigore riducendosi l’importo del debito residuo. All’Aderente-Assicurato spetterà il rimborso del premio imponibile corrispondente alla parte di finanziamento parzialmente estinto, al netto dei costi amministrativi pari al 15%, calcolata come da esempio che segue. In alternativa l’Aderente-Assicurato, tramite comunicazione scritta da inviare alla Compagnia, potrà fare richiesta di cessazione della copertura assicurativa e la Compagnia provvederà al rimborso del premio imponibile non goduto, il quale avverrà con le stesse modalità previste al precedente Art. 8, in caso di Estinzione Anticipata Totale. Tale richiesta potrà altresì essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute in caso di Sinistro (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Finanziamento, e pertanto:
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo, e provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto, entro 30 giorni dalla data di estinzione del Finanziamento, nella misura corrispondente alla quota estinta. La Compagnia, provvederà, alla restituzione all’Aderente della quota parte di premio di cui sopra, calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: (Premio - Costi) * [(n-t) * (n-t+1)] / [n * (n+1)] * Cap_est / DR Costi * [(n-t) / n] * Cap_est / DR dove: Capitale Assicurato € 100.000 Durata Polizza (mesi interi) 120 Decorrenza Polizza 01/04/2018 Estinzione Parziale Finanziamento 19/07/2021 Importo dell’estinzione anticipata parziale € 10.000 Debito residuo prima dell’estinzione € 37.000 Premio Versione Base (Assicurato Età Xxx.xx 30 anni alla sottoscrizione) € 694,00 Costi € 430,28 n: durata Copertura Assicurativa (mesi interi) 120 t: permanenza in copertura (mesi interi) 39 Rimborso del Premio Puro (694,00 - 430,28) x [(120-39) x (120-39+1)] / [120 x (120+1)] x 10.000 / 37.000 = € 32,60 Rimborso dei Costi 430,28 * [(120-39) / 120] * 10.000 / 37.000 Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e dei Costi, saranno entrambi riproporzionati. La Compagnia non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dall’Aderente, saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al medesimo. L’importo sopra determinato sarà accreditato dalla Compagnia sul conto corrente intestato all’Aderente e dal medesimo indicato. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione parziale del contratto di Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del nuovo piano di ammortamento. In alternativa al rimborso parziale del premio, l’Aderente può richiedere, per iscritto, alla Compagnia, anche utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie alle condizioni originariamente sottoscritte. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione parziale del Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario. La Compagnia adeguerà l’indennizzo sulla base di eventuali precedenti operazioni di estinzione parziale per le quali sia stato riproporzionato il ca...
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. Qualora la Polizza sia legata ad un mutuo o altro contratto di finanziamento, nel caso in cui il Contraente estingua in maniera parziale il finanziamento sottostante prima della data di scadenza dell’assicurazione:
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato dall'Aderente per il pagamento del Finanziamento. Il Premio rimborsato è determinato applicando la stessa metodologia illustrata per l'Estinzione Anticipata Totale, moltiplicando l'importo così ottenuto per il rapporto tra l'importo versato per Estinzione Parziale e il capitale assicurato residuo al momento dell'estinzione. Qualora l’Aderente abbia scelto di rimborsare alla Contraente le rate del finanziamento attraverso modalità diverse dall’addebito diretto in conto corrente, oppure desideri ricevere il rimborso in forma diversa da quella sopra descritta, dovrà contattare il Servizio dedicato al numero 800 966 102 e richiedere il modulo Estinzione Credit Life che dovrà restituire compilato insieme a copia del suo documento di identità e codice fiscale. Qualora l'Estinzione Anticipata Parziale comporti anche la riduzione della durata del finanziamento rispetto alla durata del finanziamento originario, le Coperture assicurative avranno durata pari a quella del nuovo Piano di rimborso del Finanziamento. Il rimborso sarà disposto entro 30 giorni dalla data in cui è notificata agli Assicuratori l'Estinzione Anticipata Parziale. Gli Assicuratori potranno trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del premio puro, come quantificate sul Modulo di Adesione.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento: la Compagnia restituisce all’Aderente la quota parte di Premio unico pagato e non goduto (al netto delle imposte) e la Polizza rimane in essere per i valori di capitale/rata protetta corrispondenti a quanto ancora in ammortamento dopo l'operazione di estinzione anticipata parziale. L’importo da rimborsare è funzione della parte di Premio unico riferita al capitale versato per l’estinzione parziale del contratto di Finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione.

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: