Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento Clausole campione

Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. Nel caso di esercizio della facoltà di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio relativa al Debito Residuo estinto anticipatamente, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato dall’Aderente per il pagamento del Finanziamento. Qualora l’Aderente abbia scelto di rimborsare alla Contraente le rate del finanziamento attraverso modalità diverse dall’addebito diretto in conto corrente, oppure desideri ricevere il rimborso in forma diversa da quella sopra descritta, dovrà contattare il Servizio dedicato al numero 800 966 102 e richiedere il modulo Estinzione Credit Life che dovrà restituire compilato insieme a copia del suo documento di identità e codice fiscale. Qualora l’Estinzione Anticipata Parziale comporti anche la riduzione della durata del finanziamento rispetto alla durata del finanziamento originario, le Coperture assicurative avranno durata pari a quella del nuovo Piano di rimborso del Finanziamento. Il rimborso sarà disposto entro 30 giorni dalla data in cui è notificata agli Assicuratori l’Estinzione Anticipata Parziale.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione parziale del finanziamento la copertura assicurativa rimane in vigore riducendosi l’importo del debito residuo. All’Aderente-Assicurato spetterà il rimborso del premio imponibile corrispondente alla parte di finanziamento parzialmente estinto, al netto dei costi amministrativi pari al 15%, calcolata come da esempio che segue. In alternativa l’Aderente-Assicurato, tramite comunicazione scritta da inviare alla Compagnia, potrà fare richiesta di cessazione della copertura assicurativa e la Compagnia provvederà al rimborso del premio imponibile non goduto, il quale avverrà con le stesse modalità previste al precedente Art. 8, in caso di Estinzione Anticipata Totale. Tale richiesta potrà altresì essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo, e provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto, entro 30 giorni dalla data di estinzione del Finanziamento, nella misura corrispondente alla quota estinta. La Compagnia, provvederà, alla restituzione all’Aderente della quota parte di premio di cui sopra, calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: (Premio - Costi) * [(n-t) * (n-t+1)] / [n * (n+1)] * Cap_est / DR Costi * [(n-t) / n] * Cap_est / DR dove: Capitale Assicurato € 100.000 Durata Polizza (mesi interi) 120 Decorrenza Polizza 01/04/2018 Estinzione Parziale Finanziamento 19/07/2021 Importo dell’estinzione anticipata parziale € 10.000 Debito residuo prima dell’estinzione € 37.000 Premio Versione Base (Assicurato Età Xxx.xx 30 anni alla sottoscrizione) € 694,00 Costi € 430,28 n: durata Copertura Assicurativa (mesi interi) 120 t: permanenza in copertura (mesi interi) 39 Rimborso del Premio Puro (694,00 - 430,28) x [(120-39) x (120-39+1)] / [120 x (120+1)] x 10.000 / 37.000 = € 32,60 Rimborso dei Costi 430,28 * [(120-39) / 120] * 10.000 / 37.000 Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e dei Costi, saranno entrambi riproporzionati. La Compagnia non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dall’Aderente, saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al medesimo. L’importo sopra determinato sarà accreditato dalla Compagnia sul conto corrente intestato all’Aderente e dal medesimo indicato. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione parziale del contratto di Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del nuovo piano di ammortamento. In alternativa al rimborso parziale del premio, l’Aderente può richiedere, per iscritto, alla Compagnia, anche utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie alle condizioni originariamente sottoscritte. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione parziale del Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario. La Compagnia adeguerà l’indennizzo sulla base di eventuali precedenti operazioni di estinzione parziale per le quali sia stato riproporzionato il ca...
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. Qualora la Polizza sia legata ad un mutuo o altro contratto di finanziamento, nel caso in cui il Contraente estingua in maniera parziale il finanziamento sottostante prima della data di scadenza dell’assicurazione: a. per le tariffe a premio unico (tariffa 215E-215F e 225E-225F) Assimoco Vita provvederà allo storno della polizza in essere alla prima ricorrenza annua successiva all’estinzione e alla restituzione della parte di premio relativa al rischio non goduto con le modalità descritte negli appositi esempi. Contestualmente verrà emesso un nuovo contratto su un prodotto disponibile in gamma al momento della richiesta a copertura dell’importo residuo del finanziamento. Le condizioni in vigore a quel momento potrebbero essere anche meno favorevoli rispetto a quelle del contratto in essere. Sul nuovo contratto, ai fini dell’applicazione dei Periodi di Carenza previsti, Assimoco Vita terrà conto del tempo già trascorso sul contratto sostituito e non sarà necessaria una nuova valutazione sanitaria; b. per le tariffe a premio annuo (tariffa 216E-216F e 226E-226F) Assimoco Vita provvederà allo storno della polizza in essere alla prima ricorrenza annua successiva all’estinzione. Contestualmente verrà emesso un nuovo contratto su un prodotto disponibile in gamma al momento della richiesta a copertura dell’importo residuo del finanziamento. Le condizioni in vigore a quel momento potrebbero essere anche meno favorevoli rispetto a quelle del contratto in essere. Sul nuovo contratto, ai fini dell’applicazione dei Periodi di Carenza previsti, Assimoco Vita terrà conto del tempo già trascorso sul contratto sostituito e non sarà necessaria una nuova valutazione sanitaria. In alternativa il Contraente può chiedere la prosecuzione dell’assicurazione alle condizioni originariamente pattuite fino alla data di scadenza inizialmente prevista, e per le tariffe a premio annuo (tariffa 216E-216F e 226E-226F) continuando a corrispondere i premi pattuiti.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute in caso di Sinistro (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Finanziamento, e pertanto: a) la Società rimborserà all’Aderente, entro 30 giorni e per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Finanziamento e la data di scadenza dell’Assicurazione, applicando la formula di cui all’Allegato 2; b) in caso di Sinistro, il Capitale Residuo o le rate mensili indennizzate saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione parziale del Finanziamento. Condizioni di Assicurazione e Glossario - CPI Chirografari Imprese - premio finanziato - 40128 - V1 Ed. 12/2022 L’Aderente potrà, in alternativa alla riduzione proporzionale delle prestazioni, richiedere espressamente alla Società, per il tramite del Contraente, di mantenere inalterata e operativa l’Assicurazione alle medesime condizioni originarie, come se l’estinzione parziale del Finanziamento non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Finanziamento.
Estinzione Anticipata Parziale del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento: la Compagnia restituisce all’Aderente la quota parte di Premio unico pagato e non goduto (al netto delle imposte) e la Polizza rimane in essere per i valori di capitale/rata protetta corrispondenti a quanto ancora in ammortamento dopo l'operazione di estinzione anticipata parziale. L’importo da rimborsare è funzione della parte di Premio unico riferita al capitale versato per l’estinzione parziale del contratto di Finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione.

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  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.