Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Clausole campione

Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Art. 8 Leeway Clause
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20 % di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del Sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%. Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Conformemente a quanto previsto dall’art. 1907 cod. civ., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall’articolo “Determinazione del valore del fabbricato assicurato”, risulta che la somma assicurata dal presente contratto, risulta inferiore all’effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro. A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all’applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 15% di quest’ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’art. 1907 cod. civ. rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a tale percentuale. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 23 ) “Massima Somma Assicurabile”.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro. Si conviene tuttavia che l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000,00 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima benevisa ad entrambe le parti. Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al Contraente e, se accolte, verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del premio o della rata di premio. I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la Società. Fino alla data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente, l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.50.000,00.=.
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. 14 ART. 1.13 -