Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i . 2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa. 3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto . 4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo. 6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci, Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il La presente Accordo Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i …………………come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il la presente Accordo Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodella Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a è stato calcolato sulla base d’asta per il lotto dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del della presente AccordoConvenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del della presente AccordoConvenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordodella Convenzione.
6. Il La presente Accordo ed Convenzione e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il la presente Accordo Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il La presente Accordo Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i …………………come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .Aziende
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodella Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a è stato calcolato sulla base d’asta per il lotto dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del della presente AccordoConvenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del della presente AccordoConvenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordodella Convenzione.
6. Il La presente Accordo ed Convenzione e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il la presente Accordo Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Capitolato ha per oggetto la fornitura dei vaccini antifluenzali per la campagna vaccinale 2021-2022 occorrente all'Aziende sanitarie della Regione Umbria, di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i seguito per brevità indicate come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodottiAziende”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con avente le caratteristiche tecniche minime essenziali e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico stimati indicati di seguito nell’allegata “Allegato 3” e nell’ Tabella Elenco prodotti “Allegato 2Lotti”, che costituiscono costituisce parte integrante e sostanziale del presente AccordoCapitolato, ed in cui sono riportati anche i CIG “Padre”, il prezzo unitario a base d’asta ed il fabbisogno stimato regionale. Le quantità e tipologie Si evidenzia che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione degli accordi quadro fino al termine del periodo di somministrazione dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo all’inizio della campagna. I quantitativi per singolo lotto riportati negli allegati, sono stati indicati in via puramente indicativa del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo di vaccini è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6rispetto dei piani vaccinali, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito I quantitativi riportati in allegato non sono fonte di alcuna obbligazione per vincolanti e non impegnano la Regione Lazio stazione appaltante e per le Aziende Sanitarie nei confronti ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Per tut t i i lot t i in gara, l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali: - la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del FornitoreCodice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e gli operatori economici utilmente classificati; - la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti e uno o più degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro individuati sulla base di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di forniturastipula, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti avranno scadenza non successiva alla data di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi termine dell’accordo quadro di forniturariferimento e sua eventuale proroga.
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Samples: Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici farmaci non esclusivi e farmaci genericati per scadenza brevetto suddivisa in n.84 lotti, come descritti nell’allegato al capitolato d’oneri Allegato Tabella Elenco Lotti, occorrenti all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di cui al lotto/i Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni (di seguito per brevità indicate come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodottiAziende”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”), per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore l’utilizzo ospedaliero, per la distribuzione diretta e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce per la disciplina contrattuale generale, comprese distribuzione in nome e per conto (DPC) con le modalità di conclusione cui alla DGR Umbria n. 705 del 27.06.2016 ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa eventuali successivi aggiornamenti Per quanto attiene alla suddivisione della fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore fra le Aziende si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “indicato nell’allegato al capitolato d’oneri Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”lotti suddiviso per Azienda, che costituiscono costituisce parte integrante e sostanziale del presente AccordoCapitolato ed in cui sono specificati, in riferimento ai singoli lotti, i quantitativi stimati annui e biennali occorrenti alle Aziende, il valore totale complessivo biennale ed il valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione del 50%. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono La durata della fornitura sarà di 24 mesi . I quantitativi per singolo lotto riportati nell’allegato, sono stati indicati in via puramente indicativa del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo di farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, il fabbisogno potrà variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6prezzo di aggiudicazione. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera Per tutte le specialità medicinali, qualora le Aziende, per ragioni di invito non sono fonte ordine clinico, tecnico, o scientifico, per rispetto di alcuna obbligazione per la Regione Lazio piani terapeutici e per le Aziende Sanitarie nei confronti garantire la continuità terapeutica, abbiano necessità di acquistare un prodotto diverso da quello aggiudicato ma che sia presente nella graduatoria di gara, il farmaco indicato dal clinico competente, sarà acquistato e contrattualizzato presso la ditta che lo commercializza, al prezzo ed alle condizioni offerte in gara. Qualora per l’utilizzo del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti farmaco sia necessario l’uso di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornituraun dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato ma qualificato come indispensabile sul RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (RCP) , costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornituraquesto deve essere fornito a titolo gratuito.
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Samples: Fornitura Di Farmaci
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il La presente Accordo Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i …………………come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria e all’ufficio DPC della Regione Calabria che hanno ha conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il la presente Accordo Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodella Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende SanitarieSanitarie e dell’Ufficio DPC regionale della Regione Calabria, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a è stato calcolato sulla base d’asta per il lotto dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del della presente AccordoConvenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del della presente AccordoConvenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordodella Convenzione.
6. Il La presente Accordo ed Convenzione e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio Calabria, per l’Ufficio DPC e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il la presente Accordo Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il II presente Accordo ha per oggetto Capitolato disciplina la fornitura di prodotti farmaceutici guanti ad uso sanitario chirurgici e non chirurgici, sterili e non sterili, D.M. (dispositivi medici) e/o D.P.I (dispositivi di cui al lotto/protezione individuale e relativa formazione all'impiego qualora richiesta) per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo. Si specifica che, nel presente documento, con il termine: ‐ servizi connessi alla fornitura si intendono tutti i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle servizi prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e per i quali le Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore; ‐ Fornitori si intendono gli aggiudicataria della procedura di selezione gara; ‐ ARIC –Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza ‐Soggetto Aggregatore – il Soggetto Aggregatore Regionale ai sensi dell’articolo 9 del Fornitore decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di gara finalizzata alla futura conclusione di singoli contrattiall’Accordo Quadro; ‐ Accordo Quadro si intende l’accordo concluso dal Soggetto Aggregatore, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte e con il quale i Fornitori si obbligano ad eseguire a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che favore delle Aziende Sanitarie la costituisconoprestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera lettera di invito non sono fonte e nei relativi allegati; ‐ ASL Contraente si intende l’Azienda del Servizio Sanitario Regionale (ASL di alcuna obbligazione per Pescara, ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo) che, sulla base della normativa vigente, aderisce all’Accordo Quadro stipulato dal Soggetto Aggregatore mediante la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti sottoscrizione di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi un Contratto Attuativo nel periodo di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.sua validità ed efficacia;
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Samples: Capitolato Tecnico
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione territoriale (diretta e dpc) – medicinali ed. 12, come descritti nell’Allegato 3 “Tabella Elenco Lotti”. Si specifica che hanno conferito mandato per “servizi connessi alla fornitura” si intendono tutti i servizi prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e per i quali le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore. La Centrale regionale di Committenza della Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”Autonoma della Sardegna in qualità di stazione appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, per l’espletamento n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla all’affidamento della fornitura di medicinali destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, nonché della sottoscrizione delle Convenzioni quadro/Accordi quadro (d’ora in poi Convenzione/Accordo quadro). Con gli aggiudicatari di ciascun lotto (di seguito anche solo Fornitori) verrà stipulata una Convenzione/Accordo quadro, di cui all’Allegato “Schema di Convenzione/Accordo quadro” al lotto/Capitolato D’oneri, con la quale i .
2. Con la sottoscrizione dell’AccordoFornitori medesimi si obbligano ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle emessi dalle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, per l’erogazione della fornitura di medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioniconformità, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgscui al presente documento e all’Allegato “Tabella Elenco Lotti”. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi Le modalità di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico vengono meglio disciplinate nell’Allegato “Allegato 3Schema di Convenzione/Accordo quadro” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”nel presente documento. La procedura è finalizzata quindi alla stipula di tante Convenzioni, che costituiscono parte integrante quanti sono i fornitori aggiudicatari per ciascun lotto, e sostanziale del presente Accordoalla stipula di Accordi quadro multifornitore, con gli operatori economici ritenuti idonei, nel caso dei lotti riportati nella tabella a seguire. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.LOTTO Codice ATC Principio Attivo 13 A10AE04 INSULINA GLARGINE
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Samples: Appalto Specifico
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Capitolato ha per oggetto la fornitura del farmaco biologico TRASTUZUMAB, occorrente all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di prodotti farmaceutici Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di cui al lotto/i Terni, di seguito per brevità indicate come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”Aziende” (per l’utilizzo ospedaliero, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore la distribuzione diretta e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce per la disciplina contrattuale generale, comprese distribuzione in nome e per conto -DPC con le modalità di conclusione cui alla DGR Umbria n. 705 del 27.06.2016 ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con eventuali successivi aggiornamenti) aventi le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico stimati indicati nell’allegato “Allegato 3” e nell’ Tabella Elenco prodotti “Allegato 2Lotti”, ivi incluse le specifiche riportate nella colonna “NOTE” della tabella medesima, che costituiscono costituisce parte integrante e sostanziale del presente AccordoCapitolato, ed in cui sono riportati anche i CIG “Padre”, il prezzo unitario a base d’asta ed il fabbisogno stimato biennale regionale. Si riporta di seguito in tabella il valore complessivo del lotto: N. lotto Codice ATC Principio Attivo FORMA FARMACEUTICA Dosaggio U.M. BASE D’ASTA VALORE REGIONALE BIENNALE iva esclusa VALORE REGIONALE BIENNALE massimo iva esclusa con OPZIONE 50% 1 L01XC03 Trastuzumab SOLUZIONE PER INFUSIONE CONCENTRATA MG MG € 0,60 € 1.632.720,00 €2.449.080,00 l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali: La prima fase si concluderà, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta conforme, della durata di 24 mesi; La seconda fase consisterà, nella stipula di uno o più contratti esecutivi dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell’Accordo medesimo, senza un nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro alle condizioni economiche e tecnico- prestazionali ivi previste. Gli operatori economici con i quali stipulare i contratti esecutivi dovranno essere individuati dalle Aziende nel rispetto dei criteri di seguito indicati e sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze:
1) le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore economico risultato primo in graduatoria;
2) le Aziende potranno stipulare contratti esecutivi con tutti gli operatori economici, a prescindere dalla classifica in graduatoria, anche con un operatore economico diverso dal primo in graduatoria, nel caso in cui il medico proscrittore, evidenzi una delle seguenti motivazioni: - inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico documentata da formale relazione/segnalazione di farmacovigilanza; controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico; - intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti documentata da segnalazione di farmacovigilanza; controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico; - garantire la continuità terapeutica; I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall’accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara. I quantitativi stimati biennali regionali riportati nell’Allegato sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le quantità stimata riportate nel presente paragrafo e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono nell’allegato, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice potranno variare in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6. Il presente Accordo più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornituraAmministrazioni contraenti, per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.
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Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione territoriale (diretta e dpc) – medicinali ed. 8, come descritti nell’Allegato 3 “Tabella Elenco Lotti”. Si specifica che hanno conferito mandato per “servizi connessi alla fornitura” si intendono tutti i servizi prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e per i quali le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore. La Centrale regionale di Committenza della Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”Autonoma della Sardegna in qualità di stazione appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, per l’espletamento n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla all’affidamento della fornitura di medicinali destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, nonché della sottoscrizione delle Convenzioni quadro (d’ora in poi Convenzione). Con gli aggiudicatari di ciascun lotto (di seguito anche solo Fornitori) verrà stipulata una Convenzione, di cui all’Allegato “Schema di Convenzione” al lotto/Capitolato D’oneri, con la quale i .
2. Con la sottoscrizione dell’AccordoFornitori medesimi si obbligano ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle emessi dalle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, per l’erogazione della fornitura di medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti conformità, di gara, cui al presente documento e all’Allegato “Tabella Elenco Lotti”. Le modalità di fornitura vengono meglio disciplinate nell’Allegato 2 “Elenco prodottiSchema di Convenzione” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3e nel presente documento. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata Nell'ambito del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, atto e in tutta la documentazione di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati gara si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.intende per:
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Samples: Appalto Specifico
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle test salivari e apparecchiature in service per la gestione dell’emergenza sanitaria covid-19 per le Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla della Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di FornituraLazio. Più specificamente, il presente Accordo Xxxxxx definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i in oggetto.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti dalla stessa Azienda Sanitaria mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro 4.800.000,00 IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a è stato calcolato sulla base d’asta per il lotto dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente AccordoAccordo Quadro, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106106 del D.Lgs. n.50/2016. È altresì ammesso il rinnovo della fornitura, comma 12per la stessa durata e importo, d.lgs. 50/2016da comunicarsi 15 giorni prima dalla scadenza dell’Accordo Quadro. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’AccordoTecnico.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Samples: Accordo Quadro
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il La presente Accordo ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”Convenzione, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Forniturafornitura, ha per oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio indicati nell’allegato “Tabella elenco lotti aggiudicati” destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna. Più specificamente, il la presente Accordo Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Forniturafornitura, relativa alla fornitura di medicinali prodotti di cui al lotto/i ai lotti sopraddetti.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodella Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e alla fornitura oggetto del presente atto, nonché a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente attoconnessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “3 - Tabella Elenco prodotti” Prodotti ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusasecondo i quantitativi previsti per ciascun lotto di cui alla “Tabella elenco lotti aggiudicati”.
3. Tale importo massimo spendibile equivale Il singolo Contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo, avrà una scadenza non superiore a quello della Convenzione (pari al valore posto a base d’asta per il lotto 36°mese successivo dalla data di stipu la della presente Convenzione).
4. Nel Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso di esaurimento, in cui prima del decorso del termine di durata del della presente AccordoConvenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, dell’importo massimo spendibile indicato di cui al precedente commacomma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioniDirezione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
56. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ nella Tabella Elenco prodotti “Allegato 2”, Lotti che costituiscono costituisce parte integrante e sostanziale del della presente AccordoConvenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordodella Convenzione.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il La presente Accordo Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come ………………….come indicati nell’Allegato 2 - “Tabella Elenco prodottiLotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il la presente Accordo Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodella Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Tabella Elenco prodottiLotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a è stato calcolato sulla base d’asta per il lotto dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del della presente AccordoConvenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. D.Lgs 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ nella Tabella Elenco prodotti “Allegato 2”, Lotti che costituiscono costituisce parte integrante e sostanziale del della presente AccordoConvenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordodella Convenzione.
6. Il La presente Accordo Convenzione ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito capitolato d’Oneri non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il la presente Accordo Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende SanitarieSanitarie e Ufficio DPC regionale della Regione Calabria, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti e Ufficio DPC regionale della Regione Calabria mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito Disciplinare non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per Calabria, le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici dietetici e per nutrizione enterale come descritti nell’allegato al capitolato d’oneri Tabella Elenco Lotti, occorrenti all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di cui al lotto/i Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni, di seguito per brevità indicate come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodottiAziende”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce Per quanto attiene la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti descrizione delle Aziende Sanitarie, a fornire i caratteristiche dei prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità dei quantitativi stimati da fornire si rinvia a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ indicato nell’Allegato Tabella Elenco prodotti “Allegato 2”Lotti, che costituiscono costituisce parte integrante e sostanziale del presente AccordoCapitolato ed a quanto indicato al successivo paragrafo 5. Le quantità e tipologie dei Medicinali prodotti indicate nei documenti citati nell’Allegato N.2 Tabella Elenco Lotti, con specificazione del fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, si riferiscono riferisce al fabbisogno presunto per 48 mesi. I quantitativi per singolo lotto riportati nell’Allegato sono stati indicati in via puramente indicativa del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito I quantitativi riportati in allegato non sono fonte di alcuna obbligazione per vincolanti e non impegnano la Regione Lazio stazione appaltante e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di forniturasorta.
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Samples: Contract for the Supply of Dietary Products and Enteral Nutrition
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 5 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i .
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 5 “Elenco prodottiProdotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a base d’asta per il lotto .
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, nell’Allegato 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordo.
6. Il presente Accordo ed il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito Disciplinare non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari
Oggetto della fornitura e quantità. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici attrezzature varie necessarie per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 di cui al lotto/i come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”…………………, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Forniturala “RegioneSicilia”. Più specificamente, il presente Accordo Xxxxxx definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali in oggetto di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione dell’Accordodell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitariedella Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti dalla stessa “REGIONESicilia” mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile equivale al valore posto a è stato calcolato sulla base d’asta per il lotto dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente AccordoAccordo Quadro, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016n.50/2016e xx.xx. ii con l’applicazione delle deroghe di cui all’OCDPC 630/2020 e dell’OCDPC 659/2020.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie alla “REGIONE Sicilia” sono descritti nel Capitolato Tecnico “Allegato 3” e nell’ Elenco prodotti “Allegato 2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata dell’Accordosingolo lotto di riferimento.
6. Il presente Accordo ed Quadro e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito Avviso Pubblico non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie “REGIONE Sicilia” nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono la Regione Sicilia, assume obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo Quadro le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura. 0.Xx Stazione Appaltante specifica che non è obbligata a procedere ad ordinativi di affidamento per l’intero quantitativo dei prodotti messi a bando, in quanto trattasi di quantità presunte, ma solo per le quantità effettivamente necessarie per l’attivazione degli Hub Vaccinali.
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Samples: Accordo Quadro Per Forniture Varie