Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 1. per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e interessi, spese) quale civilmente responsabile:
1. , ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, di legge per gli infortuni ed i danni (escluse le malattie professionali) sofferti da dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. , nonchè parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d’opera utilizzati in base alla “Legge Biagi” o altre leggi, norme, regolamenti e addetti all’attività per gli infortuni ed i danni sofferti la quale è prestata l’assicurazione nonchè anche da prestatori di lavoro non dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria ad assicurazione INAIL. La validità dell’assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL, che possano indurre il Contraente/Assicurato in posizione di legge contro gli infortuni sul lavoro irregolarità verso l’INAIL e/o, nel caso di prestatori d’opera non da lui direttamente dipendenti (INAILes.: interinali e simili), da irregolarità altrui di cui al punto 1 che precede;
3il Contraente/Assicurato non è a conoscenza. ai sensi del Codice Civile a titolo Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche: - per fatto doloso o gravemente colposo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche persone delle quali il Contraente debba rispondere; - per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS dall’INAIL nonchè dall'INPS o Enti similari ai sensi dell’art.14 dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che12 Giugno 1984, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validitàn.222 e successive modifiche.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;.
2. per Per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;.
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965n.1124/1965 e del D.Lgs 23/2/2000 n° 38 od eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati a ai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5 del D.Lgs. 38/2000 per morte e per lesioni personali. La garanzia Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO vale valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL nonché dall’INPS ai sensi dell’art.14 della di Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965n.1124/1965 e del D.Lgs n.38/2000, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 1. per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222, nonché la rivalsa di enti similari. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile (Rct/O)
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 1. per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato l’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. a) ai sensi degli artt.10 artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D.L. n.317/1987 Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/196530 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati a ai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 a), per morte e per lesioni personalipersonali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000. La Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO vale valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art.14 dell’art. 14 della Legge 12/06/84 N.222legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 1. che precedeprecede ivi compreso il rischio in itinere;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 punto
1. per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi