Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Morte a Capitale Decrescente a Premio Medio Unico Anticipato Abbinata a Prestiti Personali Rimborsabili Mediante Cessione Di Quote Di Pensione, Contratto Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Temporanea
Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,in qualsiasi parte del mondo, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
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Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,avvenuto in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore. La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Puro Rischio