Mediazione - Foro Competente Clausole campione

Mediazione - Foro Competente. 18.1 In caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di fornitura dei Servizi fra Fornitore e Cliente, le parti si impegnano ad esperire un previo tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 4.3.2010 n. 28. 18.2 Qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, la competenza a decidere di eventuali controversie fra le parti apparterrà in via esclusiva al Foro competente presso la sede del Fornitore.
Mediazione - Foro Competente. 15.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Adesione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 15.2. 15.2 Per qualunque controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra la Società e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Società.
Mediazione - Foro Competente. 18.1 In caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di fornitura dei Servizi fra Fornitore e Cliente, le parti si impegnano ad esperire un previo tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 4.3.2010 n. 28. 18.2 Qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, la competenza a decidere di eventuali controversie fra le parti apparterrà in via esclusiva al Foro di Roma.
Mediazione - Foro Competente. Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di Mediazione istituito presso la CCIAA di Pisa, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa.
Mediazione - Foro Competente. 19.1 In caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di fornitura dei Servizi fra Landoor e Cliente, le parti si impegnano a esperire un previo tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 4.3.2010 n. 28. È fatto salvo l’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 4.3.2010 n. 28. 19.2 Qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, la competenza a decidere di eventuali controversie fra le parti, relative alle presenti Condizioni Generali e al contratto e/o accordo quadro tra Landoor e il Cliente, è devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.

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  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole. (Redatto in duplice copia, in italiano) Il Partecipante Per l’Istituto nome/cognome/ _________________________________ nome/cognome/funzione _____________________________________ Firma _________________________________ Luogo e data _________________________________ Firma _____________________________________ Luogo e data _____________________________________

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.