Oggetto e finalità del regolamento. 2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti. 2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento. 2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse. 2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento. 2.5 La Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall’altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante. 2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.
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Samples: Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992, Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii., Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii.
Oggetto e finalità del regolamento. 2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.
2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.
2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.
2.5 La Parte privata Le Parti private e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incassoCessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall’altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.
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Samples: Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii., Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii., Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii.
Oggetto e finalità del regolamento. 2.1 1. Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme l’amministrazione e la procedura gestione dei beni immobili di proprietà del Comune di Urzulei, individuando requisiti, modalità, criteri di selezione e le modalità procedure di fatturazioneassegnazione, trasmissionenel rispetto dei principi di economicità di gestione, Liquidazionedi efficienza, Certificazione di produttività, di redditività e pagamento di razionalizzazione delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamentirisorse.
2.2 2. Il presente regolamento si applica disciplina, inoltre, i principi da seguire nelle dismissioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà comunale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 2, della Legge n. 127/97, in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908 n. 783 e s.m.i., ed al Regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454 e s.m.i, al fine di assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità, con l’osservanza di procedure tali da garantire la scelta di eventuali proposte di acquisto più convenienti per l’Amministrazione comunale.
3. Gli immobili di proprietà comunale soggetti a tutti regime demaniale e gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta immobili classificati al patrimonio indisponibile devono essere utilizzati prioritariamente per il Piano conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamentoUrzulei.
2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia 4. I beni classificati come patrimonio disponibile e quelli non suscettibili di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo uso istituzionale devono essere utilizzati al fine di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stessegarantire un’entrata economica.
2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.
2.5 La Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall’altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.
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Samples: Regolamento Sulle Alienazioni E Concessioni Dei Beni Immobili E Mobili Comunali, Regolamento Sulle Alienazioni E Concessioni Dei Beni Immobili E Mobili Comunali