Inventario dei beni immobili Clausole campione

Inventario dei beni immobili. 1) Sono oggetto di inventariazione tutti i fabbricati ed i terreni sui quali l’Ente vanta un diritto di proprietà o eventualmente un diritto reale di godimento. 2) Gli inventari dei beni immobili evidenziano: a) l’identificazione, l’ubicazione, la descrizione dell’immobile e lo stato di conservazione; b) l’uso cui sono destinati ed il consegnatario; c) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati; e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, comprensive degli oneri accessori; f) gli eventuali redditi; g) il costo degli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione effettuati sui beni che determinino un incremento dei medesimi o della loro vita utile quale incremento del costo di acquisto.
Inventario dei beni immobili. I beni immobili sono oggetto d’inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del Patrimonio dell’Università a seguito di acquisto, donazione, costruzione o altro. L’inventario dei beni immobili di proprietà dell’Università contiene le seguenti indicazioni: 1) dati identificativi del bene immobile, l’ubicazione, la destinazione d’uso dei locali e la superficie; 2) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari i dati catastali e la rendita catastale; 3) le servitù, i pesi e gli oneri da cui i beni sono gravati; 4) il valore di acquisto o costruzione del bene (in caso di lasciti o donazioni specificare il valore del bene indicato nell’atto di donazione). In un apposito elenco, allegato all’inventario, sono descritti con l’indicazione di ogni elemento utile per la loro precisa inventariazione, i beni immobili che siano disponibili per l’Università a titolo diverso dalla proprietà.
Inventario dei beni immobili. Art. 6 – Beni immobili oggetto del regolamento 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni immobili: a. fabbricati; b. terreni. 2. Sono assimilati ai beni immobili gli impianti e relativi componenti e le opere d’arte facenti parte integrante ed inscindibile degli stessi.
Inventario dei beni immobili. ASSEGNAZIONE DI BENI A TERZI
Inventario dei beni immobili. 1. I beni immobili di proprietà del Comune di Urzulei sono inseriti e descritti in un inventario dei beni suddiviso in: beni sottoposti al regime demaniale, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili e consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le seguenti indicazioni: - il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione; - i riferimenti catastali; - la rendita catastale - l’uso o servizio a cui sono destinati; - il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo storico), aumentato degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di ammortamento; - altre voci comunque utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei beni. 2. La tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili è attribuita al Servizio Tecnico a cui spetta la registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali, la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali. 3. Al fine di garantire il tempestivo aggiornamento dell’inventario immobiliare, ogni Servizio comunale che con la propria attività tecnica o amministrativa intervenga sulla consistenza o natura di un bene immobile, deve obbligatoriamente informare e gli altri Servizi che di quell’immobile si occupa per altra competenza.
Inventario dei beni immobili. 1. I beni immobili di proprietà del Comune vengono inseriti nel registro di inventario. 2. L'inventario dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le seguenti indicazioni: • il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione; • i riferimenti catastali; • la rendita catastale; • i titoli di proprietà; • la consistenza; • l'uso o servizio speciale a cui sono destinati; • l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; • la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo; • l'ammontare delle quote di ammortamento applicate; • gli eventuali redditi; • il centro di responsabilità cui l'immobile è assegnato; • il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo storico), aumentato degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di ammortamento; • altre voci comunque utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei beni.
Inventario dei beni immobili. 1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: a) la denominazione, l ’ ubicazione, l ’ uso cui sono destinati e l ’ ufficio od organo cui sono affidati; b) i l titolo di provenienza, le r isultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati; d) i l valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
Inventario dei beni immobili. 47 Art. 75 - Consegnatari dei beni immobili 47
Inventario dei beni immobili. 1. I beni immobili di proprietà del Comune sono inseriti nel registro di inventario aggiornato a cura del Servizio competente in materia di patrimonio. 2. L'inventario dei beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le seguenti indicazioni: a) il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione; b) i riferimenti catastali; c) la rendita catastale; d) i titoli di proprietà; e) la consistenza; f) l'uso o il servizio speciale a cui è destinato; g) l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; h) la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo degli stessi; i) l'ammontare delle quote di ammortamento applicate; l) gli eventuali redditi; m) il centro di responsabilità a cui il bene è assegnato; n) il valore economico, costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo storico) aumentato degli investimenti effettuati per le manutenzioni straordinarie e diminuito delle quote annue di ammortamento; o) altre voci comunque utili per la classificazione, l'inventariazione e la valorizzazione del bene. 3. L’inventario è periodicamente aggiornato, anche tenendo conto dei parametri definiti dalle disposizioni in materia di contabilità.
Inventario dei beni immobili. Consegnatari dei beni immobili Art. 43 – Classificazione dei beni mobili Art. 44 – Valori mobiliari