OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA Clausole campione

OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA. 1. Il contesto della ricerca: la riforma del diritto europeo dei contratti di tutela del consumatore.
OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA disomogenea ed idonea ad accrescere, anziché a ridurre, le divergenze di regolamentazione tra le legislazioni nazionali9.
OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA serie di questioni collegate all’effettivo esercizio del diritto di recesso – in primis quella relativa alla portata delle obbligazioni restitutorie gravanti in capo al consumatore a seguito dello scioglimento del vincolo negoziale –, che la direttiva non affronta affatto, limitandosi sul punto a demandare ai legislatori nazionali il compito di integrare la disciplina dettata in sede euroepa23. Xxxxxx, dalle sentenze della Corte di giustizia qui sommariamente richiamate appare evidente che molte delle incertezze relative al campo di applicazione e ai problemi interpretativi sollevati dalla disciplina europea di tutela del consumatore attengono a casi nei quali il consumatore ha esercitato lo ius poenitendi per liberarsi da un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi, che sia stato negoziato fuori dei locali commerciali ovvero concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza.
OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA. Sono invero questi i criteri che hanno ispirato l’adozione delle direttive 2008/48/CE 28 , relativa ai contratti di credito ai consumatori, e 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori29, con le quali il Legislatore europeo ha attribuito al consumatore la possibilità di liberarsi dal vincolo negoziale mediante l’esercizio unilaterale e discrezionale del diritto di recesso30. In tale direzione si muove anche la direttiva 2011/83/UE, sulla tutela dei diritti dei consumatori, che nel suo Capo III provvede all’enucleazione di uno statuto generale ed unitario del diritto di recesso del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e attraverso tecniche di comunicazione a distanza31. La nuova direttiva si è infatti rivelata un opportunità per un riesame complessivo della disciplina contenuta nelle direttive 85/577/CEE e 97/7/CE e, 28 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in GU L 133 del 22 maggio 2008, p. 66, attuata con D.lgs., 13 agosto 2010, n. 141 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 209). 29 Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, in GU L 271 del 9 ottobre 2002, p. 16 , attuata inizialmente con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, successivamente abrogato ad opera del d.lgs. 22 settembre 2007, n. 221, che ha inserito la disciplina relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari nella sezione IV bis del Codice del consumo.
OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA recedere dai contratti per la prestazione di servizi, gli art. 48 e 55 co. 2° lett. a) cod. cons., le quali, nonostante la simile formulazione – «il diritto di recesso non può essere esercitato (…) 34 » – prevedono conseguenze diverse in relazione all’esercizio del diritto di recesso, disponendo l’una, la sola efficacia ex nunc del rimedio nei contratti porta a porta, l’altra, la completa esclusione della stessa possibilità di sciogliere il vincolo negoziale nei contratti a distanza.

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