Oneri finanziari. 1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse. 2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
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Oneri finanziari. 1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo art. 15 L. legge n. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
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