Oneri. Quanto agli standard urbanistici, i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazione. Quanto alla quota parte del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000, saranno pertanto a carico del soggetto attuatore le relative somme, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 a titolo di contributo straordinario (CS) ai sensi dell’art. 16 c. IV lett. d ter DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata, è imputata come segue: -al comparto oggetto della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.p.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi: (i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire (ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
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Sources: Convenzione
Oneri. Quanto agli standard urbanistici, Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazione. Quanto alla quota parte del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000, saranno pertanto maggiori oneri a carico del soggetto attuatore le relative somme, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con DISPAA la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari Città metropolitana riconoscerà a € 1.007.840,00 a mero titolo di rimborso spese un contributo straordinario (CS) che non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 16 c. IV lett28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. d ter DPR 380/2001Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Tale Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una seconda, per il restante 30% dell’importo, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAA. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; Il versamento della somma qui complessivamente indicatasarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, è imputata come segue: -al comparto oggetto della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.pcontenenti gli estremi per effettuare il versamento.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
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Sources: Research Agreement
Oneri. Quanto agli standard urbanisticiIl presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal DISEI. Il contributo per questa prima collaborazione è stabilito in € 20.000,00 dalla Città Metropolitana non ha natura di corrispettivo, i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazionenon sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. Quanto alla quota parte 1 e 4 del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000D.P.R. n. 26 ottobre 1972, saranno pertanto n. 633 e s.m.i., e non soggetto a carico ritenuta del soggetto attuatore le relative somme, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 a titolo di contributo straordinario (CS) 4% ai sensi dell’art. 16 c. IV lett28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. d ter DPR 380/2001Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Tale Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, da corrispondere l’una entro il 31 dicembre 2021, l’altra a conclusione dell’attività di studio. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 30 giugno ad esse successivo, l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della ricerca, apposito rendiconto restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa. In caso di mancata conclusione della ricerca nel termine indicato al precedente art. 6, l’Università è tenuta a restituire la parte di contributo anticipata più gl’interessi legali maturati dalla data di anticipo delle somme, fino a restituzione avvenuta. Il versamento della somma qui complessivamente indicata, è imputata come seguesarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento. I versamenti dovranno essere effettuati tramite: -al comparto oggetto della convezione tramite girofondo Banca d’Italia n. di Osteria Grande nella misura contabilità speciale n. 36739 Università degli Studi di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.p.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.Firenze ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
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Sources: Research Agreement
Oneri. Quanto agli standard urbanisticiCiascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, i Soggetti Attuatori hanno optato comprese le spese dei materiali di consumo per la monetizzazionesvolgere l’attività di ricerca. Quanto alla quota parte del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, saranno pertanto a carico del soggetto attuatore le relative sommel’ENTE riconoscerà al DISAA, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 a titolo di contributo straordinario alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 5.000,00 (CS) cinquemila/00). In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISAA, secondo la seguente modalità: - 5000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte del l’Università di Milano su conto presso la Banca d’Italia numero: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato a Università degli Studi di Milano. Il DISAA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 16 c. IV lett. d ter DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata3, è imputata come segue: -al comparto oggetto comma 8, della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.plegge medesima.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
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Sources: Collaboration Agreement
Oneri. Quanto agli standard urbanisticiCiascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazionecontributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. Quanto alla quota 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del contributo straordinario quantificato come previsto nell’artDSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 18 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della LR 20/2000l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, saranno pertanto a carico del soggetto attuatore le relative sommecomporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 a titolo di contributo straordinario (CS) ai sensi dell’art. 16 c. IV lett. d ter DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata3, è imputata come segue: -al comparto oggetto comma 8, della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.plegge medesima.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
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Oneri. Quanto agli standard urbanisticiIl presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento. La Città metropolitana si impegna a trasferire al Dipartimento di Scienze Giuridiche il contributo di € 36.000,00 che non ha natura di corrispettivo, i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazionenon sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. Quanto alla quota parte 1 e 4 del contributo straordinario quantificato come previsto nell’artD.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 18 della LR 20/200028, saranno pertanto a carico comma 2, del soggetto attuatore le relative sommeD.P.R. 29 settembre 1973, computate come segue: riconoscimento al Comune n. 600. Il trasferimento di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 risorse avverrà a titolo di contributo straordinario (CS) ai alle spese sostenute dal Dipartimento , per la ricerca oggetto del presente accordo. Ai sensi dell’artdegli artt. 16 c. IV lett. d ter DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è imputata come segue: -al comparto oggetto della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 ripartita in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.p.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzionedue quote percentuali, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima pari almeno al rilascio 50% da corrispondere entro un mese dalla sottoscrizione, la seconda, a conclusione della ricerca, a seguito della verifica dell'attività svolta. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il Dipartimento presenterà alla Città metropolitana la documentazione comprovante la spesa sostenuta e restituirà, contestualmente, la parte di contributo eventualmente non spesa; La Città metropolitana di Firenze effettuerà il trasferimento del primo permesso contributo alla spesa, a seguito di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilitàscritta contenente gli estremi per effettuare il versamento.
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Oneri. Quanto agli standard urbanisticiIl presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal DiDA. Il contributo di € 33.000,00 della Città metropolitana non ha natura di corrispettivo, i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazionenon sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. Quanto alla quota parte 1 e 4 del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000D.P.R. n. 26 ottobre 1972, saranno pertanto n. 633 e s.m.i., e non soggetto a carico ritenuta del soggetto attuatore le relative somme, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 a titolo di contributo straordinario (CS) 4% ai sensi dell’art. 16 c. IV lett28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. d ter DPR 380/2001Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Tale Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, ciascuna pari al 50%, da corrispondere l’una, di norma dopo 6 mesi dall’avvio delle attività, a seguito della positiva valutazione da parte del Responsabile della Città metropolitana circa la persistente idoneità dell’attività a soddisfare il pubblico interesse, l’altra a conclusione dell’attività di ricerca. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della ricerca, apposito rendiconto restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa. Il versamento della somma qui complessivamente indicata, è imputata come segue: -al comparto oggetto della convezione sarà effettuato dalla Città metropolitana di Osteria Grande nella misura Firenze dietro presentazione di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo note di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.paddebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
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