Common use of Operatività dell’Osservatorio Clause in Contracts

Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei contratti di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come "assegni ad personam", unicamente agli impiegati in servizio alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano diritto. Impegno a verbale Le parti, considerata la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale. Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, comma 4- bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo di tempo limitato. Le parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati: - attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse all'ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.

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Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatoriodell‟Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO NAZIONALE INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN AGRICOLTURA La Confederazione generale dell‟agricoltura italiana (Confagricoltura), la Confederazione nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione italiana agricoltori (CIA) e la Cgil, la Cisl, la Uil e la Confederdia  in coerenza con le intese raggiunte in materia di mercato del lavoro e di formazione professionale con il “Protocollo sulle relazioni sindacali” del 27 giugno 1990;  ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, così come convenuto nei contratti collettivi nazionali di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli lavoro del settore;  ritenuto, altresì, di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come "assegni dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni delle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo del settore finalizzato ad personam", unicamente agli impiegati in servizio una nuova qualità ed alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano dirittosicurezza alimentare delle produzioni; 1. Impegno a verbale Le parti, considerata di istituire un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile formazione continua in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri ai sensi e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, effetti previsti dall‟articolo 118 della legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 200123 dicembre 2000, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 388 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendaledenominato FOR.AGRI; 2. Pertantoche il Fondo, in relazione riferimento a quanto sopra espostoprevisto dal comma 6, la disciplina lettera b), dell‟articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come “soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”; 3. che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, considerate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli enti e le associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al fondo. L‟attività del Fondo interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l‟adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni ; 4. che il Fondo interprofessionale, ai sensi dell‟articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 5. che il Fondo interprofessionale, comma 4- bisper lo svolgimento delle predette attività, non trova applicazione utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall‟articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l‟80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola provincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per i contratti finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro riconducibili all'attività stagionale operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività formative tiene conto dell‟apporto contributivo di ciascun soggetto aderente, nonché di esigenze redistributive in senso ampio base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo; b) il rimanente 20% dell‟ammontare è utilizzato per contribuire a finanziare progetti di riequilibrio territoriale e cioè alle settoriale, per azioni di promozione e sostegno delle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività del Fondo e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo le spese di tempo limitatogestione dello stesso, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell‟articolo unico del d.l. 20 maggio 2005, che modifica il comma 2 dell‟art. 3 del d.l. 23 aprile 2003. Le parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano predette percentuali saranno oggetto di seguito verifica annuale da parte dell‟Assemblea ordinaria; 6. che nello svolgimento della propria attività il Fondo assume le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordatiseguenti priorità: - promuovere attività stagionali connesse ai cicli di produzionequalificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse del settore, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione nonché per lavoratori a rischio di prodotti agricoli e florovivaisticiesclusione dal mercato del lavoro; - attività connesse allo svolgimento o sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando formazione continua volta alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate valorizzazione del lavoro femminile ed alla promozione e commercializzazione diffusione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaisticiazioni positive; - attività connesse all'ospitalitàrealizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso delle relative normative rivolti a lavoratori dei soggetti che hanno optato per l‟adesione al Fondo ai sensi del comma 3, alla somministrazione art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni; - sviluppare azioni individuali di pasti formazione continua del lavoro dipendente; - perseguire politiche di qualità nella formazione continua e bevandevalorizzare esperienze di eccellenza; - svolgere nei confronti dei soggetti aderenti funzioni di indirizzo, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendalicoordinamento, di attività ricreativemonitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull‟intero territorio nazionale, culturali, didattiche tenuto conto degli indirizzi dell‟Osservatorio per la formazione continua e di pratica sportiva, nonché escursionistiche del Ministero del lavoro e di ippoturismo.della previdenza sociale;

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Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatoriodell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO NAZIONALE INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN AGRICOLTURA La Confederazione generale dell’agricoltura italiana (Confagricoltura), la Confederazione nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione italiana agricoltori (CIA) e la Cgil, la Cisl, la Uil e la Confederdia – in coerenza con le intese raggiunte in materia di mercato del lavoro e di formazione professionale con il “Protocollo sulle relazioni sindacali” del 27 giugno 1990; – ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, così come convenuto nei contratti collettivi nazionali di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli lavoro del settore; – ritenuto, altresì, di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come "assegni dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni delle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo del settore finalizzato ad personam", unicamente agli impiegati in servizio una nuova qualità ed alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano dirittosicurezza alimentare delle produzioni; 1. Impegno a verbale Le parti, considerata di istituire un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile formazione continua in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri ai sensi e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, effetti previsti dall’articolo 118 della legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 200123 dicembre 2000, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 388 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendaledenominato FOR.AGRI; 2. Pertantoche il Fondo, in relazione riferimento a quanto sopra espostoprevisto dal comma 6, la disciplina lettera b), dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come “soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”; 3. che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, considerate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli enti e le associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al fondo. L’attività del Fondo interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni ; 4. che il Fondo interprofessionale, ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 5. che il Fondo interprofessionale, comma 4- bisper lo svolgimento delle predette attività, non trova applicazione utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l’80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola provincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per i contratti finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro riconducibili all'attività stagionale operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività formative tiene conto dell’apporto contributivo di ciascun soggetto aderente, nonché di esigenze redistributive in senso ampio base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo; b) il rimanente 20% dell’ammontare è utilizzato per contribuire a finanziare progetti di riequilibrio territoriale e cioè alle settoriale, per azioni di promozione e sostegno delle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività del Fondo e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo le spese di tempo limitatogestione dello stesso, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo unico del d.l. 20 maggio 2005, che modifica il comma 2 dell’art. 3 del d.l. 23 aprile 2003. Le parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano predette percentuali saranno oggetto di seguito verifica annuale da parte dell’Assemblea ordinaria; 6. che nello svolgimento della propria attività il Fondo assume le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordatiseguenti priorità: - promuovere attività stagionali connesse ai cicli di produzionequalificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse del settore, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione nonché per lavoratori a rischio di prodotti agricoli e florovivaisticiesclusione dal mercato del lavoro; - attività connesse allo svolgimento o sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando formazione continua volta alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate valorizzazione del lavoro femminile ed alla promozione e commercializzazione diffusione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaisticiazioni positive; - attività connesse all'ospitalitàrealizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso delle relative normative rivolti a lavoratori dei soggetti che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, alla somministrazione art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni; - sviluppare azioni individuali di pasti formazione continua del lavoro dipendente; - perseguire politiche di qualità nella formazione continua e bevandevalorizzare esperienze di eccellenza; - svolgere nei confronti dei soggetti aderenti funzioni di indirizzo, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendalicoordinamento, di attività ricreativemonitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull’intero territorio nazionale, culturali, didattiche tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la formazione continua e di pratica sportiva, nonché escursionistiche del Ministero del lavoro e di ippoturismo.della previdenza sociale;

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Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatoriodell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei La Confederazione generale dell’agricoltura italiana (Confagricoltura), la Confederazione nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione italiana agricoltori (CIA) e la Cgil, la Cisl, la Uil e la Confederdia − in coerenza con le intese raggiunte in materia di mercato del lavoro e di formazione professionale con il “Protocollo sulle relazioni sindacali” del 27 giugno 1990; − ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, così come convenuto nei contratti collettivi nazionali di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli lavoro del settore; − ritenuto, altresì, di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come "assegni dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni delle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo del settore finalizzato ad personam", unicamente agli impiegati in servizio una nuova qualità ed alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano dirittosicurezza alimentare delle produzioni; 1. Impegno a verbale Le parti, considerata di istituire un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile formazione continua in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri ai sensi e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, effetti previsti dall’articolo 118 della legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 200123 dicembre 2000, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 388 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendaledenominato FOR.AGRI; 2. Pertantoche il Fondo, in relazione riferimento a quanto sopra espostoprevisto dal comma 6, la disciplina lettera b), dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come “soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”; 3. che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, considerate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli enti e le associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al fondo. L’attività del Fondo interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni ; 4. che il Fondo interprofessionale, ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 5. che il Fondo interprofessionale, comma 4- bisper lo svolgimento delle predette attività, non trova applicazione utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l’80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola provincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per i contratti finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro riconducibili all'attività stagionale operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività formative tiene conto dell’apporto contributivo di ciascun soggetto aderente, nonché di esigenze redistributive in senso ampio base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo; b) il rimanente 20% dell’ammontare è utilizzato per contribuire a finanziare progetti di riequilibrio territoriale e cioè alle settoriale, per azioni di promozione e sostegno delle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività del Fondo e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo le spese di tempo limitatogestione dello stesso, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo unico del d.l. 20 maggio 2005, che modifica il comma 2 dell’art. 3 del d.l. 23 aprile 2003. Le parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano predette percentuali saranno oggetto di seguito verifica annuale da parte dell’Assemblea ordinaria; 6. che nello svolgimento della propria attività il Fondo assume le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordatiseguenti priorità: - promuovere attività stagionali connesse ai cicli di produzionequalificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse del settore, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione nonché per lavoratori a rischio di prodotti agricoli e florovivaisticiesclusione dal mercato del lavoro; - attività connesse allo svolgimento o sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando formazione continua volta alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate valorizzazione del lavoro femminile ed alla promozione e commercializzazione diffusione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaisticiazioni positive; - attività connesse all'ospitalitàrealizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso delle relative normative rivolti a lavoratori dei soggetti che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, alla somministrazione art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni; - sviluppare azioni individuali di pasti formazione continua del lavoro dipendente; - perseguire politiche di qualità nella formazione continua e bevandevalorizzare esperienze di eccellenza; - svolgere nei confronti dei soggetti aderenti funzioni di indirizzo, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendalicoordinamento, di attività ricreativemonitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull’intero territorio nazionale, culturali, didattiche tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la formazione continua e di pratica sportiva, nonché escursionistiche del Ministero del lavoro e di ippoturismo.della previdenza sociale;

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Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei La Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA), la Confederazione nazionale Coldiretti (COLDIRETTI), la Confederazione italiana agricoltori (CIA) e la CGIL, la CISL, la UIL e la CONFEDERDIA - in coerenza con le intese raggiunte in materia di mercato del lavoro e di formazione professionale con il "Protocollo sulle relazioni sindacali" del 27 giugno 1990; - ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, così come convenuto nei contratti collettivi nazionali di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli lavoro del settore; - ritenuto, altresì, di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come "assegni dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni delle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo del settore finalizzato ad personam", unicamente agli impiegati in servizio una nuova qualità ed alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano diritto. Impegno a verbale Le parti, considerata sicurezza alimentare delle produzioni; Concordano: 1) di istituire un Fondo paritetico nazionale inteprofessionale per la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile formazione continua in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri ai sensi e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto effetti previsti dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2001118 della legge 23 dicembre 2000, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 388 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale. Pertantodenominato FOR.AGRI; 2) che il Fondo, in relazione riferimento a quanto sopra espostoprevisto dal comma 6, la disciplina lettera b), dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come "soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"; 3) che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, considerate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli enti e le Associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al Fondo. L'attività del Fondo interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni; 4) che il Fondo interprofessionale, ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 5) che il Fondo interprofessionale, comma 4- bisper lo svolgimento delle predette attività, non trova applicazione utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola provincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per i contratti finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro riconducibili all'attività stagionale operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività formative tiene conto dell'apporto contributivo di ciascun soggetto aderente, nonché di esigenze redistributive in senso ampio base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo; b) il rimanente 20% dell'ammontare è utilizzato per contribuire a finanziare progetti di riequilibrio territoriale e cioè alle settoriale, per azioni di promozione e sostegno delle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività del Fondo e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo le spese di tempo limitatogestione dello stesso, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo unico del D.L. 20 maggio 2005, che modifica il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 23 aprile 2003. Le partipredette percentuali saranno oggetto di verifica annuale da parte dell'Assemblea ordinaria; 6) che nello svolgimento della propria attività il Fondo assume le seguenti priorità: - promuovere attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse del settore, quindinonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro; - sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando formazione continua volta alla valorizzazione del lavoro femminile ed alla diffusione di azioni positive; - realizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso delle relative normative rivolti a lavoratori dei soggetti che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni; - sviluppare azioni individuali di formazione continua del lavoro dipendente; - perseguire politiche di qualità nella formazione continua e valorizzare esperienze di eccellenza; - svolgere nei confronti dei soggetti aderenti funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale, tenuto conto degli indirizzi dell'Osservatorio per la formazione continua e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 7) che gli Organi del Fondo sono i seguenti: - Assemblea; - Presidente; - Consiglio di amministrazione; - Collegio dei sindaci. La composizione degli Organi è paritetica tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Il numero dei componenti, le modalità di costituzione e funzionamento, l'attribuzione delle funzioni e dei poteri, sono definiti dallo Statuto allegato; 8) che il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore cui affidare la responsabilità operativa del Fondo, sulla base di una rosa di candidature di comprovata esperienza professionale maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi e nella gestione amministrativa ed operativa. Compiti e funzioni del Direttore, nonché modalità di incarico e di revoca, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione; 9) che il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione delle parti istitutive, un Comitato di indirizzo composto pariteticamente da tre componenti che abbiano specifiche e riconosciute competenze in materia di formazione. Il Comitato, che non assume valore di Organo del Fondo, assolve funzioni di supporto, elaborazione e proposta per le decisioni che il Consiglio di amministrazione dovrà prendere rispetto al piano annuale, al raccordo con la programmazione regionale e territoriale ed alle funzioni di indirizzo esercitate dal Ministero del lavoro; 10) che il Consiglio di amministrazione si avvale di esperti che collaborano nella valutazione dei progetti formativi da finanziare, secondo criteri e modalità decisi dallo stesso Xxxxxxxxx, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati: - attività stagionali connesse ai cicli di produzionecui spetta l'approvazione definitiva, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse all'ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.il finanziamento ed il controllo dei progetti medesimi;

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Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei La Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA), la Confederazione nazionale Coldiretti (COLDIRETTI), la Confederazione italiana agricoltori (CIA) e la CGIL, la CISL, la UIL e la CONFEDERDIA - in coerenza con le intese raggiunte in materia di mercato del lavoro e di formazione professionale con il "Protocollo sulle relazioni sindacali" del 27 giugno 1990; - ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, così come convenuto nei contratti collettivi nazionali di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli lavoro del settore; - ritenuto, altresì, di studio, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativi, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrisposti, come "assegni dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni delle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo del settore finalizzato ad personam", unicamente agli impiegati in servizio una nuova qualità ed alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano diritto. Impegno a verbale Le parti, considerata sicurezza alimentare delle produzioni; Concordano: 1) di istituire un Fondo paritetico nazionale inteprofessionale per la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile formazione continua in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri ai sensi e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto effetti previsti dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2001118 della legge 23 dicembre 2000, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 388 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale. Pertantodenominato FOR.AGRI; 2) che il Fondo, in relazione riferimento a quanto sopra espostoprevisto dal comma 6, la disciplina lettera b), dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come "soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"; 3) che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, considerate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli enti e le Associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al Fondo. L'attività del Fondo interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni; 4) che il Fondo interprofessionale, ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 5) che il Fondo interprofessionale, comma 4- bisper lo svolgimento delle predette attività, non trova applicazione utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola provincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per i contratti finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio e cioè alle operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo formative tiene conto dell'apporto contributivo di tempo limitato. Le parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati: - attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse all'ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportivaciascun soggetto aderente, nonché escursionistiche e di ippoturismo.esigenze redistributive in base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo;

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Operatività dell’Osservatorio. La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Disciplina transitoria dei contratti La Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), la Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e la CGIL, la CISL, la UIL e la Confederdia - in coerenza con le intese raggiunte in materia di inserimento Norma transitoria I valori dei titoli mercato del lavoro e di studioformazione professionale con il "Protocollo sulle relazioni sindacali " del 27 giugno 1990; - ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, già determinati in cifra fissa dai contratti integrativicosì come convenuto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore; - ritenuto, restano bloccati nelle rispettive misure e sono corrispostialtresì, come "assegni di dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni delle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo del settore finalizzato ad personam", unicamente agli impiegati in servizio una nuova qualità ed alla data del 1º agosto 1988 che ne abbiano dirittosicurezza alimentare delle produzioni; concordano 1. Impegno a verbale Le parti, considerata di istituire un Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile formazione continua in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri ai sensi e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva; Si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo. Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, effetti previsti dall'articolo 118 della legge n. 247/2007 Le parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse. In relazione alla particolarità del settore agricolo le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 200123 dicembre 2000, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 388 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendaledenominato FOR.AGRI; 2. Pertantoche il Fondo, in relazione riferimento a quanto sopra espostoprevisto dal comma 6, la disciplina lettera b), dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come "soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali"; 3. che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, considerate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli Enti e le associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al fondo. L'attività del Fondo Interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni ; 4. che il Fondo Interprofessionale, ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 5. che il Fondo Interprofessionale, comma 4- bisper lo svolgimento delle predette attività, non trova applicazione utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola provincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per i contratti finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio e cioè alle operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo-pubblicitarie per un periodo formative tiene conto dell'apporto contributivo di tempo limitato. Le parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati: - attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici; - attività connesse all'ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportivaciascun soggetto aderente, nonché escursionistiche e di ippoturismo.esigenze redistributive in base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo;

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