Operatività temporale dell’Assicurazione Clausole campione

Operatività temporale dell’Assicurazione. 18 Art. 1 Rischio assicurato 19 Art. 2 Consulenza telefonica 20 Art. 3 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile 20 Art. 4 Esclusioni 20 Art. 5 Operatività della garanzia 21 Art. 6 Estensione territoriale 21 Art. 7 Limiti di indennizzo 21 GARANZIE FACOLTATIVE 22 CYBER1 - Estensione Wireless 22 CYBER2 - Estensione furto di apparati 22 CYBER3 - Estensione Pishing 22 NORME CHE OPERANO IN CASO DI SI NISTRO 23 Art. 1 Denuncia del sinistro 23 Art. 2 Obblighi in caso di Sinistro 23 Sezione Danni al Sistema Informatico Aziendale 23 Art. 3 Servizio di emergenza Reply in caso di Sinistro 23 Art. 4 Esagerazione dolosa del danno 24
Operatività temporale dell’Assicurazione. L’Assicurazione opera anche per gli eventi accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito nella Scheda di Polizza. E’ facoltà dell’Assicurato richiedere l’estensione del Periodo di Retroattività pari a 10 (dieci) anni antecedenti la conclusione del contratto, od illimitatamente, previa corresponsione del maggior Premio pattuito. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale è inoltre previsto un periodo di ultrattività inerente le Richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della Polizza, incluso il Periodo di Retroattività della copertura. L’ultrattività della garanzia è prestata a fronte del pagamento di un Premio di regolazione secondo le modalità previste all’Art. 9 - Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi delle Condizioni di Assicurazione, ed è estesa agli eredi e non assoggettabile alla Facoltà di Recesso di cui all’Art. 11 - Facoltà di Recesso delle Condizioni di Assicurazione.
Operatività temporale dell’Assicurazione. La garanzia opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto o entro i sei mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia del contratto. In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l’estensione vale - alle condizioni normative di questa Polizza ed entro i limiti di esborso della Polizza sostituita - per le richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita. con sede in xxx Xxxxxx Xxxxx 9/B – 30175 Verona - Numero verde: 800475633 – Mail: xxxxxxxx@xxx.xx in seguito per brevità denominata DAS.
Operatività temporale dell’Assicurazione. L'Assicurazione opera anche per gli eventi accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito nella Scheda di Polizza. E' facoltà dell'Assicurato richiedere l'estensione del Periodo di Retroattività pari a 10 (dieci) anni antecedenti la conclusione del contratto, od illimitatamente, previa corresponsione del maggior Premio pattuito. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale è inoltre previsto un periodo di ultrattività inerente le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della Polizza, incluso il Periodo di Retroattività della copertura. L'ultrattività della garanzia è prestata a fronte del pagamento di un Premio di regolazione secondo le modalità previste all'Art. 9 - Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi delle Condizioni di Assicurazione, ed è estesa agli eredi e non assoggettabile alla Facoltà di Recesso di cui all'Art. 11 - Facoltà di Recesso delle Condizioni di Assicurazione.
Operatività temporale dell’Assicurazione. La garanzia opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto o entro i sei mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia del contratto. In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con l’impresa Assicuratrice per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l’estensione vale - alle condizioni normative di questa Polizza ed entro i limiti di esborso della Polizza sostituita.

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  • Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico; d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) determinati da dolo dell’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell’Assicurato, perdita del bene, furto; g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).