OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA. A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto, a richiesta del Contraente, il capitale rimborsabile in caso di riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato: a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l’assicurato sia in vita; b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’assicurato sia in vita; c) una rendita annua vitalizia su due teste, quella dell’assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile sulla prima testa fino al decesso dell'assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La conversione del capitale viene concessa a condizione che: • l’importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euro; • l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età. Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna: • ad inviare al Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
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OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA. A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contrattoContratto, a richiesta del Contraente, il capitale rimborsabile in caso valore di riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’assicurato dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile sulla prima testa fino al decesso dell'assicuratodell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La conversione del capitale viene concessa a condizione che: • l’importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euroEuro 3.000,00; • l’Assicurato all’epoca della conversione non superi abbia un’età compresa tra i 35 e gli 85 anni di età. Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna: • ad inviare al Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
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Samples: Insurance Contract
OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA. A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data partire dal termine del piano di decorrenza del contrattoversamenti indicato in Proposta, a richiesta del Contraente, il capitale rimborsabile in caso valore di riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di leggepreviste dalla normativa vigente, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’assicurato dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile sulla prima testa fino al decesso dell'assicuratodell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che: • l’importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euroEuro 3.000,00; • l’Assicurato all’epoca della conversione non superi abbia un’età compresa tra i 35 e gli 85 anni di etàetà (età assicurativa). Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna: • ad inviare al Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni dell’opzione il Fascicolo Informativo relativo all’opzione di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse. I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e le relative condizioni saranno quelli in vigore all’epoca della conversione in rendita del valore di riscatto.
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OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA. A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contrattoContratto, a richiesta del Contraente, il capitale rimborsabile in caso valore di riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’assicurato dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile sulla prima testa fino al decesso dell'assicuratodell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La conversione del capitale viene concessa a condizione che: • l’importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euroEuro 3.000,00; • l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di etàetà assicurativa. Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna: • ad inviare al Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
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OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA. A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data partire dal termine del piano di decorrenza del contrattoversamenti indicato in Proposta, a richiesta del Contraente, il capitale rimborsabile in caso valore di riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di leggepreviste dalla normativa vigente, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’assicurato dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile sulla prima testa fino al decesso dell'assicuratodell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che: • l’importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euroEuro 3.000,00; • l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età. Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna: • ad inviare al Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni dell’opzione il Fascicolo Informativo relativo all’opzione di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
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OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA. A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contrattoContratto, a richiesta del dell’Investitore- Contraente, il capitale rimborsabile in caso valore di riscatto totale totale, può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di leggepreviste dalla normativa vigente, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’assicurato l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia su due teste, quella dell’assicurato dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile sulla prima testa fino al decesso dell'assicuratodell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La conversione del capitale valore di riscatto totale viene concessa a condizione che: • l’importo della rendita annua rendita, qualunque sia la tipologia prescelta dall’Investitore-Contraente, non sia inferiore a 3.000,00 euro; euro annui • l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di etàetà (età assicurativa). Il I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e le relative condizioni saranno quelli in vigore all’epoca di conversione. L’Investitore-Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna: • ad inviare al all’Investitore-Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio; invio • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
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Samples: Assicurazione