Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance of Municipal Roads, Contratto Di Lavori Pubblici
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a I pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta d'opera, non potranno essere fatti se non quando il suo creditocredito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la cifra somma di euro Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi . Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Per i lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e ministro dei trasporti Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’economia del Tesoro, del bilancio e finanze. La misura della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di tale saggio degli interessi cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di mora è comprensiva del maggior danno acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 12241460 del Codice Civile. Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi della liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art. 180 del DPR 05.10.2010 n. 207. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato. I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sesto comma 2del su richiamato art. 180 del DPR 207/2010 e dal presente Capitolato Speciale. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei lavori e non conformi al contratto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del codice civiledirettore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
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Samples: Contract for Works
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00( ); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. lavori.--------------- Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. moratori.----- Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. moratori.- Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. sospensione.--------------------------------- Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. ------------------------------------------- La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.civile.-----------------------
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Samples: Contract for Works
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale1. L’affidatario L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)€. 110.000,00; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento del S.A.L. e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
2. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
3. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
5. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
6. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
7. Qualora la documentazione non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.
8. Il termine corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per l’emissione il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei certificati dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di pagamento relativi legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli acconti enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.
9. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del corrispettivo d’appalto è fissatoprocedimento, in giorni 15 per un periodo superiore a decorrere dalla maturazione di ogni 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
10. Qualora il sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento delle rate è operata la trattenuta di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile importo percentuale pari alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data percentuale dell’anticipazione a titolo di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento graduale recupero della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilemedesima.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 Euro 150.000,00 (cinquantamila/00centocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati . La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche gli importi per le misure attraverso strumenti informatici, il documento unico di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in base alla percentuale realizzatatutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine per l’emissione sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoe alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento cui l'ammontare delle rate di acconto acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovutecertificato o il titolo di spesa, fino alla data raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno agire ai sensi dell’artdell'art. 1224, comma 2, 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione 1. I pagamenti all’Appaltatore avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) mediante emissione di certificato di pagamento della parte di lavoro eseguita, ogni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattualesuccessivi artt. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito27, 28, 29 del presente Capitolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al successivo comma 3, al verificarsi delle ritenute seguenti condizioni: • Per i lavori di leggemanutenzione a misura ed in economia: i relativi importi contabilizzati e dovuti saranno liquidati alla scadenza di ciascun trimestre, raggiunga la cifra con decorrenza dalla data del verbale di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure consegna, nei tempi e modi di sicurezza relativi ai lavori seguito indicati. Concorreranno alla formazione dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento e quindi alla corrispondente rata di acconto, esclusivamente i lavori di cui la Direzione Lavori abbia accertato la effettiva e regolare esecuzione ed ultimazione, dopo la prescritta comunicazione da parte dell’Appaltatore alla Direzione Lavori e la consegna della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Capitolato. Non è prevista l’applicazione dell’art. 180, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 per alcuna tipologia di materiale e pertanto non saranno ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d’opera anche se accettati dalla Direzione Lavori. • Riduzioni per carenze esecutive: qualora la Direzione Lavori riscontrasse una minor qualità dei materiali o delle apparecchiature, ovvero nelle lavorazioni oppure qualche carenza nella prestazione dei servizi di sorveglianza, esercizio e manutenzione, degli impianti o nei lavori, tale però da non pregiudicarne la funzionalità e l’accettabilità, potrà apportare una riduzione di prezzo, determinandola d’ufficio e riportandola nelle annotazioni relative allo Stato di Avanzamento. Il termine per disporre i mandati di pagamento Eventuali ristori, parziali o totali, degli importi dovuti portati in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data detrazione, per effetto di accoglimento di riserve espresse nelle forme di rito, non daranno titolo all’Appaltatore per chiedere la corresponsione di interessi sulle somme non pagate o per pretendere rifusione di danni, maggiori oneri od altro. • In presenza di cause ostative non si procederà alle fasi di verifica dello stato di avanzamento lavori e di emissione del certificato di pagamento. Qualora il In questo caso risulteranno non applicabili i termini per l’emissione dei pagamenti stabiliti e non si farà luogo all'emissione di nessun stato avanzamento lavori e certificato di pagamento finché l’Appaltatore non abbia adeguatamente provveduto; quest'ultimo non potrà pretendere corresponsione di interessi, rifusione di danni o maggiori oneri, o esporre riserve di qualsiasi natura con ciò connesse, essendo esso stesso inadempiente.
2. Alla determinazione degli importi dello Stato di Avanzamento concorrono anche gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni Stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.
3. A garanzia dell’osservanza delle rate norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento – di acconto non sia emesso cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 - da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
4. Al raggiungimento delle condizioni indicate al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data: entrambe tali attività dovranno essere svolte entro il termine stabilito nel presente articolo di giorni 30 (trenta).
5. L’Ente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
6. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per causa imputabile un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data redazione dello stato di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giornipagamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratoriprescindendo dall’importo minimo di cui al precedente comma 1.
7. Qualora il pagamento della rata I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi un importo massimo pari al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni90% dell’importo del contratto, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio comprensivo degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civileeventuali atti aggiuntivi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale1. L’affidatario L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)€. 50.000,00; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento del S.A.L. e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
2. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
3. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
5. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
6. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
7. Qualora la documentazione non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.
8. Il termine corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per l’emissione il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei certificati dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di pagamento relativi legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli acconti enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.
9. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del corrispettivo d’appalto è fissatoprocedimento, in giorni 15 per un periodo superiore a decorrere dalla maturazione di ogni 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
10. Qualora il sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento delle rate è operata la trattenuta di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile importo percentuale pari alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data percentuale dell’anticipazione a titolo di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento graduale recupero della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilemedesima.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, raggiungerà l'importo di € 33.000,00 (Trentatremila/00) al netto del ribasso d’asta contrattuale e dello 0,5% per la garanzia prescritta per gli obblighi conseguenti all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori di cui all'art. 7 del Capitolato Generale. Le ritenute di leggesaranno poi corrisposte all’Appaltatore, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astasenza interessi, al pagamento dei conto finale. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione Prima dell’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorniil responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere alla verifica tramite il DURC dei versamenti contributivi, dal giorno successivo sono previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti gli interessi moratoriagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora Dell’emissione di ogni certificato il pagamento della rata responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile. L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensionegiorni, potrà essere derogato. Il saggio degli interessi certificato di mora previsto pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei relativi lavori ed i materiali approvvigionati nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanzeregolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224Gli stati d’avanzamento, così come stabilito all’articolo 64, comma 23 della Legge n.10 del 12 gennaio 1993, saranno liquidati dall’Amministrazione appaltante soltanto dietro la presentazione del codice civileDURC o della copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali e dopo che l’Appaltatore avrà firmato il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta di firma fatta dalla Direzione Lavori. I corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore mediante l’emissione di certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento.
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Samples: Project Agreement
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale1. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta qualvolta il suo credito, credito come derivante dall’offerta (e quindi al netto del ribasso d’asta degli oneri della sicurezza) e al netto delle prescritte ritenute di leggegaranzia, raggiunga la cifra somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)100.000,00 Euro.
2. Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell’importo sopra indicato sarà liquidato la stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato, in via forfetaria ed indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti, secondo la seguente formula: AS = A*B/C, dove: AS = stato d’avanzamento degli oneri di sicurezza; contestualmente saranno pagati anche gli importi A = oneri di sicurezza complessivamente stanziati dall’Amministrazione per le l’esecuzione dei lavori; B = Stato di avanzamento lavori al netto degli oneri di sicurezza; C = importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri fiscali.
3. La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’impresa appaltatrice delle misure di sicurezza relativi ai lavori previste: l’accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’astadi avanzamento nel registro di contabilità da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
4. I lavori a corpo pagamenti saranno pagati disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori.
5. Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in base alla percentuale realizzatacantiere in attesa di essere messi in opera.
6. Il termine pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità.
7. La scadenza del pagamento di cui sopra è da ritenersi valida solo se i termini di ultimazione lavori saranno rispettati; altrimenti sarà protratta di un pari periodo, previo collaudo favorevole e trattenuta delle penali di cui all’art. 16 del presente capitolato.
8. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, è operata una ritenuta dello 0,50 per l’emissione cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
9. Dell'emissione dei certificati di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
10. L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del al corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni appalto sarà eseguita con i tempi e le modalità sopra riportate compatibilmente alla effettiva approvazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di il pagamento degli importi dovuti dell’importo dovuto in base al certificato è fissato in non potrà superare i 30 giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso (art. 29 del capitolato generale d’appalto).
11. I lavori eseguiti saranno annotati sul libretto delle misure e sul registro di pagamentocontabilità e per ogni categoria di lavorazione verrà indicata la quota percentuale eseguita relativamente alla categoria delle lavorazioni come indicate all’art. Qualora 2 del presente capitolato speciale.
12. I pagamenti saranno effettuati per il certificato tramite del tesoriere comunale, secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civilecontabilità dell’Amministrazione comunale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto acconto, in corso d’opera d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta d'asta e delle ritenute di leggeprescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 Euro 25.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati venticinquemila) La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche gli importi per le misure attraverso strumenti informatici, il documento unico di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in base alla percentuale realizzatatutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine per l’emissione sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissatoe alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento cui l'ammontare delle rate di acconto acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovutecertificato o il titolo di spesa, fino alla data raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno agire ai sensi dell’artdell'art. 1224, comma 2, 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Samples: Construction Contract