PAGAMENTI MANCATI O RITARDATI Clausole campione

PAGAMENTI MANCATI O RITARDATI. Tutte le spese bancarie o di altra natura connesse alla modalità di pagamento del Corrispettivo concordata nella Proposta confermata dall’Accettazione saranno a carico del Cliente. In caso di pagamento ritardato oltre i termini concordati verranno addebitati gli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/02 (come successivamente integrato e modificato) nonché tutte le altre spese e/o costi rimborsabili ai sensi di tale decreto legislativo. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti alla data convenuta e non potranno essere rimandati per nessun titolo o reclamo. Eventuali dilazioni sulle scadenze pattuite, eventualmente concesse per libera decisione di Blue Gold, non potranno essere considerate come novazioni del credito, escludendosi ogni eccezione su tale condizione che rimane tassativa ed inderogabile. Ogni eventuale contestazione sulla Fornitura di un Prodotto o l’erogazione di un Servizio non darà mai diritto al Cliente di sospendere i pagamenti dovuti alle scadenze pattuite. Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati, a qualsiasi titolo, a persona non espressamente autorizzata da Blue Gold. Se, dopo la conclusione del Contratto, il Cliente verrà a trovarsi in condizioni economiche e/o finanziarie precarie, Blue Gold avrà la facoltà alternativa di esigere congrue garanzie per il pagamento del Corrispettivo ovvero di recedere dal Contratto trattenendo l’Acconto o i Canoni già versati; e ciò senza che al Cliente spetti indennizzo alcuno. Qualora sia prevista l’apertura di una lettera di credito o il rilascio di una garanzia e il Cliente non vi abbia provveduto entro il termine concordato, Blue Gold avrà il diritto di risolvere il Contratto e trattenere l’Acconto e ogni altra somma già ricevuta, a titolo di penale salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi moratori automaticamente e senza bisogno di costituzione in mora del Cliente, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, a partire dal giorno successivo alla data di pagamento indicata in fattura, ad un tasso pari a 8 punti percentuali superiore a quello BCE. Resta inteso che in caso di mancato o ritardato pagamento, la Società sarà titolata ad interrompere totalmente la Fornitura nella Proposta confermata dall’Accettazione.
PAGAMENTI MANCATI O RITARDATI art. 8 Consegna dei prodotti, contestazioni, reclami: limitazioni di responsabilità e clausole penali art. 9 Tempi di consegna

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).