Pagamenti sul conto del Cedente. Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo. Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti. Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP, Addendum to the Convention on Instrumental Goods
Pagamenti sul conto del Cedente. Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo. Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del relativo Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti. Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del CedenteContraente il Finanziamento.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP, Addendum to the Convention on Instrumental Goods
Pagamenti sul conto del Cedente. Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo paragrafo successivo. Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente Cedente, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicurative di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti. Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.
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Samples: Convenzione Per I Mutui Prima Casa
Pagamenti sul conto del Cedente. Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di propria titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo paragrafo successivo. Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti. Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP