Common use of PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Clause in Contracts

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto della Provincia, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed e si obbliga a versarli all’Assicuratorealle Compagnia di Assicurazione, in nome e per conto della Provincia, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla Provincia le entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili Il Broker si impegna a rilasciare alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazioneBrescia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici , debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizzaalle Compagnie Assicurative entri i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanzadelle garanzie assicurative.

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Samples: www.provincia.brescia.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito Il Broker trasmette al Committente, a mezzo dell’ufficio incaricato, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 20 giorni prima della gestione delle polizze assicurative ilpagamento scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed e obbliga a versarli all’Assicuratorealla compagnia interessata, in nome e per conto della Provinciadel Committente, nei tempi termini e nei modi convenuti con l’Assicuratore la compagnia stessa. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il Broker, contestualmente al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativaversamento dei premi, nonché a rilasciare alla Provincia rilascerà all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratricisocietà di assicurazione, debitamente quietanzatequietanzate e comunicherà la quota di aggio percepita dalla compagnia di assicurazione. In ordine alla efficacia all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia edel Committente, e pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazioneil Committente stesso. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia compagnia di assicurazione assicurazioni entro il termine indicato nella rispettiva polizzai termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

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Samples: www.comune.schio.vi.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento Il pagamento da parte dell'Ente dei premi relativi ai contratti assicurativi in essere con la presenza della clausola Broker, nonché a quelli stipulati, prorogati e/o negoziati con l’assistenza e la collaborazione del Broker ai sensi del contratto, avverrà per il tramite del Broker il quale stesso. Quest’ultimo si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratorealle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto della Provinciadell'Ente, entro la data di scadenza delle polizze. Ai fini del pagamento, l'Ente effettua nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine confronti del Broker le verifiche di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativaconformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nei casi in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Comune previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie di assicurazione interessate – provvederà a rilasciare alla Provincia le polizzeversare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che lo stesso comunicherà al Comune ed il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Comune. Il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale che dovrà dallo stesso essere inserita nei capitolati tecnici: “La comunicazione al Broker delle varie garanzie assicurative, in mancanza determinazioni di quietanza o di attestato impegno liquidazione effettuata dal Comune a titolo di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato delle polizze assicurative ha valore di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione Comune nei confronti della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanzaCompagnia”.

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Samples: www.comune.villa-minozzo.re.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulatiassicurativi verrà effettuato dall’Amministrazione al Broker, avverrà per il tramite quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il quale pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratoretrasmettere all’Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, in nome e almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per conto della Provincia, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine l’Amministrazione. Non sono imputabili all’Amministrazione gli effetti di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a rilasciare alla Provincia all’Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratriciCompagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione alle Imprese assicurative entro il termine indicato nella rispettiva polizzai termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, d’intesa con l’Amministrazione, da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativanei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei premi assicurativi. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con si impegna a non ricevere dalla Società di Assicurazione alcun compenso straordinario oltre le provvigioni stabilite in sede di gara, né qualunque altra forma di utilità ed accetta che di tale impegno si renda garante la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanzaSocietà di Assicurazione stessa.

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Samples: www.comune.terni.it