Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo. 1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto: 1.1 Per gli edifici 1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato; 1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato. 1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali 1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita; 1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento. 1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo. 2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse: 2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo. 2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano; 2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego; 2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
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Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo. 1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.. Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italianoaustriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
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Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo. 1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;distruzione.
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;.
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
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Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo. 1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;distruzione.
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.. Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;.
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
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Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo. 1. 29.1 Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento diritto all’indennizzo del valore correnteallo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 29.2 Il rapporto tra danno a valore corrente a nuovo e danno a valore a nuovo allo stato d’uso/valore di mercato è uguale a quello che intercorre tra valore corrente a nuovo e valore a nuovo. Il rapporto tra danno a allo stato d’uso/valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovomercato.
2. Inoltre, 29.3 Successivamente il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente ecce- dente il pagamento sub punto 1 di cui sopra solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che condizioni: - l’indennizzo sarà dev’essere destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;
2.3 Le ; - le cose ricostruite o rimpiazzate sono devono rimanere destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La impiego - la ricostruzione o il rimpiazzo sono devono essere effettuati entro tre anni dall’evento dannosodal danno.
29.4 Una volta soddisfatti tutti i requisiti per la liquidazione del danno la Compagnia prov- vede al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni.
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