Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza (01/01/2023), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio di ciascun periodo dell’Assicurazione. Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e smi. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Insurance Agreement
Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 24 del giorno indicato in polizza (01/01/2023), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso convenuto in base ad elementi di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata rischio variabile. Esso viene anticipato in anni interi compiuti, via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio fine di ciascun periodo dell’Assicurazioneassicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le regolazioni In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di premio per i nuovi ingressi e per le uscite ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'annovariazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. A tale scopoil Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla fine scadenza di ogni ciascun periodo di assicurazioneassicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: • Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere. • Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. Contestualmente la Società i dati necessari per provvederà ad adeguare il conteggio premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio consuntivoannuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e sminon abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazioneregolazione Ai sensi dell'art. La 48 del DPR 602/1973 la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Insurance Policy
Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione della seguente rateazione: 1° rata: 01/12/2017 - 31/12/2017 2° rata 31/12/2017 – 31/12/2018 3° rata 31/12/2018 – 31/12/2019 Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, polizza con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenzescadenza, anche in caso di rinnovo o proroga, proroga di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 giorni dalla data di consegna del giorno indicato in polizza (01/01/2023)documento contrattuale, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successiviritenuto formalmente corretto. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza data di avvenuta consegna del documento contrattuale e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata indicato nella Scheda di Offerta economica. Il premio è convenuto in anni interi compiuti, base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio fine di ciascun periodo dell’Assicurazioneassicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le eventuali uscite in corso d'anno d'anno, comunicate dal Contraente verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della coperturacopertura sulla base di 1/365 del premio annuale. A tale scopo, entro 120 Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivodi rinnovo calcolato sullo stato di rischio aggiornato. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei datiLa Società, la Società deve fissargli, mediante atto formale ricevuti detti dati provvederà all’emissione dell’appendice di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittarinnovo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono Detta appendice dovrà essere pagate pagata nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamentodei relativi documenti contrattuali ritenuti formalmente corretti, nel rispetto della vigente normativa normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). .. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Polizza Temporanea Caso Morte E Invalidita’ Totale E Permanente Da Malattia
Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza (01/01/202301/01/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Polizza di assicurazione TCM e ITP Dirigenti Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio di ciascun periodo dell’Assicurazione. Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e smi. .. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 24 del giorno indicato in polizza (01/01/2023)polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 60° giorno 60 giorni dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.c.c.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso convenuto in base ad elementi di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata rischio variabile. Esso viene anticipato in anni interi compiuti, via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio fine di ciascun periodo dell’Assicurazione. Le regolazioni di premio assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della coperturaconteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoconsuntivo per ciascuna categoria assicurata. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. .. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Insurance Policy
Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione semestrale, all’attivazione della polizza, ossia al 30/06/2019, sino al 31/12/2019. Il premio viene corrisposto con rateazione annuale - ovverosia al 31/12 di ogni scadenza anniversaria - a decorrere dal 31/12/2019, sino al 31/12/2022. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 24 del giorno indicato in polizza (01/01/202330/06/2019), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso convenuto in base ad elementi di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata rischio variabile. Esso viene anticipato in anni interi compiuti, via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio fine di ciascun periodo dell’Assicurazione. Le regolazioni di premio assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della coperturaconteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. .. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Polizza Infortuni
Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 24 del giorno indicato in polizza (01/01/2023), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 90 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 6090° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso convenuto in base ad elementi di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata rischio variabile. Esso viene anticipato in anni interi compiuti, via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio fine di ciascun periodo dell’Assicurazione. Le regolazioni di premio assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della coperturaconteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e smi. .. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/06/2018. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 24 del giorno indicato in polizza (01/01/202330/06/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso alla fine di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stessoogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, calcolata nonché in anni interi compiuti, alla data caso di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successivevariazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio di ciascun periodo dell’Assicurazione. Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. A tale scopoContraente comunicherà, entro 120 giorni dalla fine scadenza di ogni ciascun periodo di assicurazioneassicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere. Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei datiforniti, la Società deve fissargli, mediante atto formale provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittacui al punto a) del presente articolo. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della Società dell'apposita appendice appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, stessa e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e smisottoscritta dal Contraente. In Nel caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra che entro il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se termine sopra indicato il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa. Ai sensi dell'art. 48 del premio, DPR 602/1973 la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: All Risks Insurance Policy
Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 24 del giorno indicato in polizza (01/01/2023)polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso convenuto in base ad elementi di premio netto corrispondente al valore dell’età dell’Assicurato stesso, calcolata rischio variabile. Esso viene anticipato in anni interi compiuti, via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla data di inizio dell’Assicurazione, come da polizza-elenco allegata. Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all’età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio fine di ciascun periodo dell’Assicurazioneassicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le regolazioni In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale ed in particolare alle sezioni assicurate a valore intero, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di premio ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per i nuovi ingressi e per le uscite gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso. Nel caso di coperture di durata inferiore all'annovariazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. A tale scopoil Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla fine scadenza di ogni ciascun periodo di assicurazioneassicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: • sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere; • sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. Contestualmente la Società i dati necessari per provvederà ad adeguare il conteggio premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio consuntivoannuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societànon abbia inoltrato alcuna comunicazione, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e smisi intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.;
b) Il il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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