Ricostruzione archivi. La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Ricostruzione archivi. 1. La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi persi o alterati a seguito di:
a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d’opera o di terzi. Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worm e similari.
2. La garanzia opera unicamente a condizione che:
a) in polizza sia indicata, con apposita partita, la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa, senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
b) l'Assicurato abbia in essere il contratto di assistenza per l’hardware ed il contratto di manutenzione per il software;
c) esistano le copie di sicurezza degli archivi perduti o alterati;
d) limitatamente alla garanzia di cui al comma b), il sistema di elaborazione dati sia dotato di un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno.
3. La determinazione dell'indennizzo è eseguita come segue:
a) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti;
b) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti, fino all’ultimo stadio di modifica degli stessi.
4. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 1 (un) anno dal sinistro per i dati, e 180 (centottanta) giorni per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
5. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
Ricostruzione archivi. La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
Ricostruzione archivi. La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Ricostruzione Archivi" e senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".
Ricostruzione archivi. (Art.16 Sez.4) €.150.00,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €.1.000,00.= per sinistro Eventi socio-politici (art.17 sez.4) 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo €.750,00.= per sinistro e per singola ubicazione Terrorismo e sabotaggio (art.17 sez.4) €.2.500.000,00.= per sinistro €.2.500,00.= per sinistro e per singola ubicazione Eventi atmosferici (art.18 sez.4) 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo 10% minimo €. xx0,00 per sinistro Inondazioni ed alluvioni (art.19 sez.4) €.200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €.5.000,00.= per sinistro Allagamenti (art.19 sez.4) €.500.000,00 per sinistro € 2.500,00 per sinistro Guasti macchine (Art.20 Sez.4) €.35.000,00.= per sinistro €.2.500,00.= per sinistro, €.500,00 per apparecchiature elettroniche Opere di fondazione (Art.21 Sez.4) €.150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €.10.000,00.= per sinistro
Ricostruzione archivi. La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “RICOSTRUZIONI ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI, ecc. e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Ricostruzione archivi per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, ma- teriale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, e quant’altro assimilabile, sottrat- ti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L’indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indica- to a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità as- sicurativa.
Ricostruzione archivi. L’Assicuratore risponde, nei limiti di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno, delle spese sostenute dal Contraente per il rimpiazzo e/o la ricostruzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. La presente garanzia è prestata purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi dalla data del sinistro.
Ricostruzione archivi. La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce “Ricostruzione archivi” e senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “programmi di utente”.
Ricostruzione archivi. Nel caso di danno al materiale di archivio, l Società indennizza per il rifacimento della documentazione una somma addizione pari al 15% del danno complessivamente accertato ai beni mobili