Passaggi di qualifica. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. 3. Le previsioni di cui al precedente comma, ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel caso di aziende che utilizzando i futuri miglioramenti tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti. 4. Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 (tre) mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale. 5. La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 138 (Collegio Arbitrale). 6. Il lavoratore promosso a categoria superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale della nuova. 7. Qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova categoria, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno «ad personam» avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità e dalla indennità di contingenza. 8. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Passaggi di qualifica. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore al livello supe- riore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte svolte, senza alcuna diminuzione dimi- nuzione della retribuzione.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività al- l’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto posto, dopo un periodo pe- riodo non superiore a 3 tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (tre) mesi.
3. Le previsioni di cui al precedente commalV livello punto 6), ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel in caso di aziende mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore pro- fessionale, sempre che utilizzando i futuri miglioramenti tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante sia abitualmente prestata e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
4. Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 (tre) mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
5. La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendaletratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, si ricorrerà ferme restando le mansioni di fatto espletate, al Collegio Arbitrale di cui la- voratore competerà l’inquadramento al successivo art. 138 (Collegio Arbitrale).
6livello superiore. Il lavoratore promosso a categoria livello superiore ha diritto alla retribuzione retribu- zione contrattuale della nuova.
7. Qualora del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca all'atto perce- pisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova categoria, del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza residua come assegno «ad personam» personam avente lo stesso titolo e caratteristiche caratteri- stiche originarie. In ogni caso, tal tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità di anzianità e dalla indennità dall’indennità di contingenza.
8. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Passaggi di qualifica. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto posto, dopo un periodo non superiore a 3 tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (tre) mesi.
3. Le previsioni di cui al precedente commalV livello punto 7), ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel in caso di aziende mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che utilizzando i futuri miglioramenti tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante sia abitualmente prestata e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
4. Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 (tre) mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
5. La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendaletratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, si ricorrerà ferme restando le mansioni di fatto espletate, al Collegio Arbitrale di cui lavoratore competerà l'inquadramento al successivo art. 138 (Collegio Arbitrale).
6livello superiore. Il lavoratore promosso a categoria livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale della nuova.
7. Qualora del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova categoria, del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza residua come assegno «ad personam» personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità di anzianità e dalla indennità dall'indennità di contingenza.
8. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia impiegatizia, conserva l’anzianità l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Passaggi di qualifica. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto posto, dopo un periodo non superiore a 3 tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (tre) mesi.
3. Le previsioni di cui al precedente commalV livello punto 6), ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel in caso di aziende mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che utilizzando i futuri miglioramenti tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante sia abitualmente prestata e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
4. Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 (tre) mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
5. La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendaletratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, si ricorrerà ferme restando le mansioni di fatto espletate, al Collegio Arbitrale di cui lavoratore competerà l'inquadramento al successivo art. 138 (Collegio Arbitrale).
6livello superiore. Il lavoratore promosso a categoria livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale della nuova.
7. Qualora del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova categoria, del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza residua come assegno «ad personam» personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità di anzianità e dalla indennità dall'indennità di contingenza.
8. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia impiegatizia, conserva l’anzianità l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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Passaggi di qualifica. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.
3. Le previsioni di cui al precedente comma, ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel caso di aziende che utilizzando i futuri miglioramenti tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
4. Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 (tre) mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
5. La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 138 166 (Collegio Arbitrale).
6. Il lavoratore promosso a categoria livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale della nuovadel nuovo livello.
7. Qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova categoriadel nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno «ad personam» avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità e dalla indennità di contingenza.
8. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Passaggi di qualifica. Il passaggio di qualifica non costituisce di per sé risoluzione del rapporto di lavoro.
1) Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifica operaia è utile agli effetti dei sottoelencati istituti e con le norme di seguito indicate:
A) Xxxxx, trattamento malattia o infortunio, preavviso dimissioni. Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di licenziamento e di dimissioni agli appartenenti alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, provenienti dalla qualifica operaia, sarà considerata come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di provenienza presso la stessa Azienda. Tale riconoscimento avrà luogo soltanto per i passaggi alla qualifica intermedia o impiegatizia intervenuti dal 1° gennaio 1973 in poi. Per i dipendenti dalle industrie della calce e del gesso, tale riconoscimento decorrerà dal 1° aprile 1973. Chiarimento a verbale. Agli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali di cui al comma 1 del presente punto A), agli appartenenti alla qualifica intermedia già in servizio al 30 giugno 1949 e che lo siano tuttora, l'anzianità maturata come operaio precedentemente al passaggio alla qualifica intermedia, sarà riconosciuta al 100% del servizio da ciascuno effettivamente prestato come operaio dal 1° gennaio 1937 alla data dell'effettivo passaggio, indipendentemente dalla risoluzione o meno del rapporto di lavoro. B)Aumenti periodici di anzianità. Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, che avverranno dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella qualifica operaia saranno riportati in cifra. Il prestatore lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di lavoro deve essere adibito alle mansioni acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l'importo unitario per le quali è stato assunto il gruppo di appartenenza indicato al comma 2 dell'art. 14 (aumenti periodici di anzianità). L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla qualifica intermedia o a quelle corrispondenti alla categoria superiore impiegatizia o dei quadri verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Per il caso di passaggio di qualifica che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzionecomporti contemporaneo passaggio di gruppo si fa riferimento al comma 4 e successivi dell'art. 14 (aumenti periodici di anzianità).
2. ) Nel caso di assegnazione passaggio dalla qualifica intermedia a mansioni superiori il prestatore ha diritto al quella impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifica intermedia è utile agli effetti dei sottoelencati istituti e con le norme di seguito indicate:
A) Ferie trattamento corrispondente all'attività svolta malattia o infortunio, preavviso, dimissioni. Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortuni, preavviso di licenziamento e l'assegnazione di dimissioni, ai quadri o agli impiegati provenienti dalla qualifica intermedia, sarà considerata come anzianità utile quella riconosciuta nella qualifica di provenienza presso la stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto Azienda. Tale riconoscimento avrà luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.
3. Le previsioni di cui al precedente comma, ferma restando la validità soltanto per i casi individualipassaggi alla qualifica impiegatizia intervenuti dal 1° gennaio 1973 in poi. Per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione della calce e del gesso, trova diversa applicazione nel caso di aziende che utilizzando i futuri miglioramenti tecnologici (di hardware e/o software e/o di procedure), ed a seguito di evidente, rilevante e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendentitale riconoscimento decorrerà dal 1° aprile 1973.
4. Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 (tre) mesi dall’avvio delle nuove procedure lavorative, l’azienda potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
5. La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 138 (Collegio Arbitrale).
6. Il lavoratore promosso a categoria superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale della nuova.
7. Qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova categoria, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno «ad personam» avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità e dalla indennità di contingenza.
8. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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