Patronati. Gli Istituti di patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende e Cooperative, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. l., si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle Aziende e delle Cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende e le singole Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Azienda e Cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico- organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle Aziende e dalle Cooperative per informazioni di carattere generale.
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Patronati. Gli Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di patronato Patronato hanno il diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende e Cooperativedell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. l., contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla leggedall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti, rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle Aziende e delle Cooperativeaziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende e le singole Cooperative aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la pregiudizi della normale attività aziendaleaziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora, Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Azienda e Cooperativa dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che sempreché non ostino motivi di carattere tecnico- tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno potranno usufruire di appositi Xxxx albi messi a disposizione dalle Aziende e dalle Cooperative aziende per informazioni di carattere generalegenerale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.
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Patronati. Gli Istituti di patronato Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende e Cooperativecooperative, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. l.CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle Aziende e delle Cooperativecooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende e le singole Cooperative cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Azienda e Cooperativa cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico- tecnico-organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle Aziende e dalle Cooperative cooperative per informazioni di carattere generale.
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Patronati. Gli Istituti di patronato Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende e CooperativeCooperative sociali, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. l.CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente pre- ventivamente a conoscenza delle Aziende e delle Cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato rila- sciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende e le singole Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività atti- vità che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante duran- te l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Azienda e Cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferitoconfe- rito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico- tecnico-organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle Aziende e dalle Cooperative per informazioni di carattere generale.
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