Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza. L'Impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'Impresa si obbliga, inoltre, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Corrispettivo dell’appalto 1. In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all’Appaltatore l’importo di Euro 31.966,00= (leggasi trentunomila- novecentosessantasei/00 euro) – oltre IVA nella misura di Legge per la quale trova applicazione la modalità di “split payment” di cui all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014 –, di cui euro 31.379,82= (leggasi trentumilatrecentosettantanove/82 euro) per lavori, somma risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’elenco prezzi allegato al computo metrico/progetto nonché euro 586,18= (leggasi cinquecentottantasei/18 euro) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento e deducibili dal computo metrico/progetto dell’intervento.=========================== 1bis. il progetto in questione prevede nuovi prezzi di opere compiute non contemplate nel prezzario di riferimento della Regione Toscana di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017, ma desunte da apposite analisi dei prezzi alle quali è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, allegate al progetto e che fanno parte integrante del presente contratto (All.F),= 1ter. I fondi necessari ai pagamenti relativi al presente Contratto derivano, per l’effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del D.L. 98/2011, da appositi ordini di accreditamento - ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e dell’assenso dell’Agenzia del Demanio, in ordine alle somme assegnate.================= 2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con successiva verifica finale della effettiva misura.=============================================== 3. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi preso a riferimento per il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, sono vincolanti per l’Appaltatore per le specifiche tecniche 16e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. =============================== 4. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato nell’art. 16 del presente Contratto, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento conformemente a quanto prescritto nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=========================================== 5. Le fatture dovranno essere intestate al Provveditorato Interregionale OO. PP. Toscana - Marche - Umbria ▇▇▇ ▇▇’ ▇▇▇▇▇ ▇°▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇ – codice fiscale 80027890484.===================== Nell’ambito del presente contratto, con riferimento al citato art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i gruppi delle categorie ritenute omogenee sono le seguenti: OG1 (edifici civili ed industriali) come indicato all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto dell’intervento.========================================= 6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;==== 7. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento.========================================= 8. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 30 (trenta) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall’Appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.================================= 9. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.========================= 10. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante, qualunque sia l’ammontare, all’Appaltatore e dello svincolo della polizza assicurativa n. 000213/110026966 indicata in premessa, di cui all’art. B.4. del Capitolato speciale di appalto.======================= 11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.======================= 12. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».