Calzature Clausole campione

Calzature. La Ditta appaltatrice fornirà le calzature (zoccoli) (dispositivi di protezione individuale D.P.I.) negli articoli più oltre indicati, in funzione del tipo di attività svolte dall’U.O. o Servizio, ovvero del ruolo professionale della persona per la quale sia contemplata una dotazione degli articoli stessi (medici, biologi, farmacisti, infermieri, personale ausiliario, tecnico sanitario specializzato, in un numero complessivo presunto di n. 958 unità lavorative presso i PP.OO. di Oristano. Ghilarza e Bosa). La S.A., tramite i Direttori dell'Esecuzione, provvederà, per ciascun PP.OO., a fornire, prima dell’avvio del servizio, alla Ditta appaltatrice, gli elenchi del personale alle proprie dipendenze per cui è prevista la fornitura delle calzature e la qualifica dei medesimi. In questa occasione si preciserà il disciplinare di fornitura in ordine a tipologia delle calzature, colori, taglie e rispettive quantità. Successivamente la S.A. comunicherà gli aggiornamenti degli elenchi stessi, con l'indicazione del nuovo personale assunto o di quello che abbia interrotto per qualsiasi motivo il proprio rapporto di lavoro con la S.A. medesima. L'Appaltatore avrà diritto ad effettuare i controlli atti a tutelare il proprio patrimonio di calzature, non esclusa l’etichettatura con scritte personalizzate sui beni, purché collocata in luogo non immediatamente visibile. La S.A. si impegna a far sì che il proprio personale utilizzi con cura il materiale noleggiato. La S.A. curerà inoltre che non sia fatto, dal proprio personale, un uso improprio delle calzature che potrebbe produrre da una parte un indebito incremento dei consumi e, dall'altra, danni irreparabili alle calzature medesime. Si prevede la fornitura di n° 2 paia di calzature all’anno per dipendente sulla base delle specifiche attività dal medesimo svolte, e solo in casi eccezionali e previe specifiche autorizzazioni, allo stesso dipendente potranno essere autorizzate diverse tipologie di calzatura. Il materiale sarà consegnato direttamente dal personale della Ditta appaltatrice presso le diverse UU.OO. e strutture destinatarie del servizio. Le caratteristiche dei prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia. Tutti i dispositivi individuali di protezione devono essere dotati di marchiatura CE e di copia della dichiarazione di conformità CE, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008, D. Lgs. n. 242/96, D. Lgs n. 10/97. Tali decreti obbligano, in particolare, alla produzione ...
Calzature. UO30 - SCARPE UNISEX ESTIVE (versione femminile/ maschile)
Calzature. Le calzature dovranno essere fornite su richiesta nominativa da parte del Presidio/Servizio di appartenenza indicante la tipologia di calzatura; mediamente la fornitura della calzatura è prevista 1 volta all’anno per il personale sanitario/ausiliario e 2 volte all’anno per quello del personale della Cucina. I tempi di consegna non dovranno essere superiori a 1 settimana dalla data della richiesta. Le calzature dovranno riportare il marchio di conformità CE come previsto dalla direttiva 89/6867CEE e relative modificazioni ed integrazioni e dovranno essere calzature di sicurezza, protezione e lavoro classificate DPI secondo la norma UNI EN 344, 345, 346 e 347 applicabili. Le tipologie delle calzature da fornire sono le seguenti: - zoccolo in poliuretano, colore bianco, tomaia con fori superiori e finestrelle laterali per favorire la traspirazione, plantare bugnato per stimolare la circolazione, soletta estraibile, lavabile in lavatrice fino a 100°, resistente al vapore ed all’aria calda fino a 128°, agli olii, agli acidi, suola antistatica, antiscivolo ed antirumore; - ciabattone con cinturino mobile, in pelle lavabile, collo del piede imbottito, sottopiede in pelle scamosciata, suola in poliuretano antiscivolo, antiolio ed antistatica, colore bianco; - calzatura stringata per personale Cucina – tomaia in materiale wat-out bianco, lavabile, impermeabile, traspirante, resistente a grassi e olii, suola antiscivolo autopulente in poliuretano antistatico, puntale in materiale sintetico, conformi alla vigente normativa in tema di HACCP; - calzatura stringata - tomaia in vera pelle bianca, lavabile e foderata; sottopiede anatomico, antimicotico, antisudore; suola in gomma antiscivolo; - calzatura antinfortunistica per addetto servizi generali (magazziniere e addetto alle manutenzioni); - calzatura antinfortunistica per giardiniere, in goretex, adatta per lavori all'esterno. Si precisa che: - lo zoccolo in poliuretano ed il ciabattone sono utilizzati dal personale sanitario (infermiere, ASA, OSS, Fisioterapisti), dagli ausiliari dei servizi generali (personale Pulizie, personale Lavanderia) e dagli animatori; - la calzatura stringata è utilizzata principalmente dai medici, personale maschile e da qualche infermiera (soprattutto le Capo Presidio);
Calzature. L’Impresa dovrà fornire le calzature da lavoro per il personale dipendente ed equiparato aventi le caratteristiche tecniche riportate nell’allegata scheda 4 Il servizio consiste nella fornitura degli articoli descritti nell’allegata scheda , cui devono aggiungersi le seguenti prestazioni:
Calzature. La Ditta appaltatrice fornirà le calzature (zoccoli) nella tipologia più oltre indicata, per ciascun dipendente dell’area critica del P.O.. Si prevede la fornitura di n° 2 paia di calzature all’anno per dipendente sulla base delle specifiche attività dal medesimo svolte, e solo in casi eccezionali e previe specifiche autorizzazioni, allo stesso dipendente potranno essere autorizzate diverse tipologie di calzatura. Il materiale sarà consegnato direttamente dal personale della Ditta appaltatrice presso le diverse UU.OO. e strutture destinatarie del servizio. Le caratteristiche della calzatura dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia. La calzatura dovrà essere del tipo “zoccolo” autoclavabile, forato sulla parte superiore (solo ai lati per le Sale Operatorie), antistatico, antiscivolo, plantare anatomico, di colore coordinato con la divisa di ciascun operatore, realizzate in accordo alle norme UNI EN 347 / 344 nonché alla ISO 7232.
Calzature. Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Calzature. Utilità: protegge da schiacciamenti delle dita e del collo del piede, da perforazioni alla pianta del piede da parte di elementi appuntiti o taglienti, da abrasioni, ferite o altro su tutto il piede. • Deve essere utilizzato sempre nelle fasi di lavoro in presenza di terreno particolarmente bagnato, è necessario usare gli stivali di sicurezza.
Calzature. 17 – Ordini od offerte
Calzature 

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.