Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1°% (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
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Samples: Contratto d'Appalto
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavoridelle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1°% allo 0,1 euro per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro [o] (uno euro [o]).
2. La stessa penale pari allo 0,1 per mille) mille dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.)euro [o] si applica per il mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva, corrispondente a euro [o], per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l’applicazione della delle stessa quota percentuale aliquota di cui al precedente commacomma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguitisospensione. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la La misura complessiva della penale non potrà può superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattualedel contratto, pena la facoltà facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
4. L’applicazione In ogni caso qualunque onere derivante dal ritardo nell’ultimazione dei lavori e negli adempimenti di penalità non pregiudica il risarcimento cui all’articolo 8, comma 6, imputabile all’appaltatore, è a carico di eventuali danni o ulteriori quest’ultimo, compresi i maggiori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatoredi prelocazione dovuti al soggetto finanziatore.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavoridelle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, lavori fatto salvo quanto previsto all’art. 19 comma 3 del Capitolato Speciale d’appalto è applicata una penale pari all’1°% (allo uno per mille) mille dell’importo contrattuale (riferito ai lavori di cui all'art 2 comma 1 lettere A) e B), con i limiti di cui all’art. 19 comma 4 del Capitolato Speciale d’appalto.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto in riferimento al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.corrispettivo indicato all'art. 2 comma 1 lettera D).
3. La penale, con l’applicazione della delle stessa quota percentuale aliquota di cui al precedente commacomma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la La misura complessiva della penale non potrà può superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattualedel contratto, pena la facoltà facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto 1. La penale pecuniaria per i ritardi viene stabilita nella misura del termine indicato 1 per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1°% (uno per mille) mille dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.)del presente contratto applicativo.
2. La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale aliquota di cui al precedente commacomma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguitisospensione. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la La misura complessiva della penale non potrà può superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena ). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
3. L’applicazione Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di penalità non pregiudica il risarcimento volta attraverso i vari ordini di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti servizio, determina la decadenza dell’anticipazione di cui al successivo comma 1 dell’art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatoredata di erogazione dell’anticipazione.
4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del presente contratto, sarà progressive- amente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.
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Samples: Contratto Applicativo
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavoriPer ogni giorno, per ogni giorno naturale consecutivo e consecutivo, di ritardo nell’ultimazione rispetto al termine di ultimazione dei lavori o per le alle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, degli stessi è applicata una penale pari all’1°% (uno all’1 per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al mille dell’ammontare netto dell’I.V.A.)contrattuale. La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche penale è applicata in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente delle opere dopo un verbale periodo di sospensione legittima e nel mancato rispetto in tutti i casi contemplati dall’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, Se il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguitiprocedure previste dal D.Lgs. Ai sensi dell’artn. 50/2016 per grave inadempimento contrattuale. Si applicano l’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 n. 207/2010, l'art.108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e il punto 4.2.6. dello Schema di Determinazione ANAC contenente "Linee guida per le penali procedure di cui ai commi 1affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 2 indagini di mercato e 3 sono applicate in sede formazione e gestione degli elenchi di conto finaleoperatori economici”. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatoredel maggior danno e delle maggiori spese.
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Samples: Contract for the Execution of Works for the Construction of a Roundabout Intersection