PENALE PER RITARDATA CONSEGNA Clausole campione

PENALE PER RITARDATA CONSEGNA. 10.1 Per ogni giorno di ritardo nella consegna della Merce e per un massimo di 15 (quindici) giorni di ritardo, il Fornitore dovrà pagare all’Acquirente una penale pari al 1,0% (uno percento) del valore della Merce, salvo in ogni caso il diritto dell’Acquirente alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del maggior danno. 10.2 La penale dovrà essere pagata dal Fornitore entro il termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla notifica della richiesta di pagamento formulata dall’Acquirente. 10.3 Il Fornitore dichiara e riconosce di ritenere congrua la penale rinunciando a qualsiasi domanda o azione tesa ad ottenere una riduzione della penale.
PENALE PER RITARDATA CONSEGNA. Penale per merce non conforme
PENALE PER RITARDATA CONSEGNA. La mancata riconsegna dell’autoveicolo entro il termine contrattualmente previsto comporterà il pagamento di una penale per il ritardo a carico del Locatario, che si quantifica in € 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.
PENALE PER RITARDATA CONSEGNA. Per ogni consegna in ritardo rispetto alla data indicata sul preordine (emesso con un preavviso di almeno 24 ore dalla data di consegna), sarà applicata una penale in misura fissa pari ad € 500,00. Nel caso di ritardi nella consegna, non giustificati e reiterati per tre ritardate consegne, l’AIR MOBILITA’ S.r.l si riserva di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.. Eventuali ritardi, riconducibili a cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati e motivati alla Stazione Appaltante.
PENALE PER RITARDATA CONSEGNA. Le penali saranno applicate nei contratti attuativi, prevedendo il 2% per ogni settimana di ritardo sui tempi di consegna previsti. Le suddette tipologie di penali sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro, raggiunto il quale il contratto verrà risolto, valendo la presente previsione come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, commi 1 e 2, Cod. Civ. Resta inteso che le penali a carico del Fornitore, per il caso di inadempienza, fermo restando l'impegno del Fornitore medesimo a corrispondere a Rai Way l'importo dovuto, si applicano anche con prededuzione dal primo pagamento utile o in caso di insufficienza del corrispettivo ancora dovuto, con escussione delle garanzie eventualmente previste in contratto. Constatato l'inadempimento e/o ritardato adempimento, Rai Way comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali per iscritto con prova di ricezione; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di Rai Way a giustificare l'inadempimento e/o ritardato adempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Rai Way a causa dei ritardi.
PENALE PER RITARDATA CONSEGNA. Per ogni consegna programmata in ritardo rispetto alla data indicata sull’offerta tecnica sarà applicata una penale: • pari allo 0,50% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 25%., qualora il ritardo nella consegna risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine; • pari allo 1,00% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%., qualora il ritardo nella consegna non risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine. Per ogni consegna urgente in ritardo rispetto alla data indicata sull’offerta tecnica sarà applicata una penale: • pari allo 1,00% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 25%., qualora il ritardo nella consegna risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 2 lavorativi dalla data dell’ordine; • pari allo 1,50% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%., qualora il ritardo nella consegna non risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 2 lavorativi dalla data dell’ordine.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.