Penale per il ritardo. In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell’esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, l’Acquirente avrà la facoltà di applicare una penale pari all’1% dell'importo totale dell’Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell’Ordine. E’ fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. L'importo dell'eventuale penale applicata verrà comunicato al Fornitore successivamente alla consegna dei Beni o all’esecuzione dei Servizi e verrà compensato col debito a carico dell’Acquirente per il corrispettivo della fornitura.
Penale per il ritardo. In caso di ritardo rispetto ai termini intermedi di ultimazione delle fasi 3 e 6 nonché del termine di ultimazione finale di cui al precedente articolo 19, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo. L’importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore all’importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto al Committente, tramite la Direzione Lavori il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione. Le penali saranno applicate in corso d’opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall’appaltatore.
Penale per il ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione finale di cui al precedente articolo 18, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille)dell’importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo L’importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore all’importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto al Committente, tramite la Direzione Lavori il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione. Le penali saranno applicate in corso d’opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall’appaltatore.
Penale per il ritardo. In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione contrattuale, l’Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà assoggettata a penale stabilita per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La penale trova altresì applicazione nel caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dalle rate di acconto successive al termine utile contrattuale previsto per l’ultimazione dei lavori e comunque, dall’importo del conto finale. Se l’ammontare della penale risulterà superiore a quello della rata di saldo, la Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria.
Penale per il ritardo. 18.1. In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, GSK CH avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% dell'importo totale dell'Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell'Ordine. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
18.2. L'importo dell'eventuale penale applicata verrà comunicato al Fornitore successivamente alla consegna dei Beni e verrà compensato col debito a carico di GSK CH per il corrispettivo della fornitura.
Penale per il ritardo. La penale prevista per eventuali ritardi nell’ultimazione della fornitura verrà stabilita nella misura dell’1% dell’importo totale della fornitura per ogni settimana di ritardo. In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice non potrà trattenere una cifra maggior del 10% dell’importo totale dell’aggiudicazione.
Penale per il ritardo. La penale per ritardo è così stabilita: € 45,00 per ogni giorno di ritardo
Penale per il ritardo. La penale per ritardo è così stabilita:
1. verifica funzionamento impianti e manutenzione ordinaria
a) mancata intervento programmato……………………… EURO 50,00 per ogni giorno di ritardo
b) mancato intervento su chiamata………………………. EURO 25,00 per ogni giorno di ritardo
2. manutenzione straordinaria ………….………………… EURO 25,00 per ogni giorno di ritardo
Penale per il ritardo. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai termini previsti dall’art.8 del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00 (cento/00). La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di reiterati ritardi tali da determinare un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile unico del procedimento potrà proporre all’Amministrazione la risoluzione del contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. L’Amministrazione procede al recupero del valore della penale, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’applicazione delle penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Penale per il ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione finale di cui al precedente articolo 11, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille)dell’importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo L’importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore all’importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri attivitào forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e Ppageirna i9sdciri3t2to al Committente, traQmueisttoedolcaumDenitroeèzdii oprnoperietdà edellllaaGEESsAeCcSu.pz.Ai.oSnoneo viieltarteitdaisrtrdibouzioani eqruipreodsutzeioniDnoitnteesproessIammepntreeasuteorizazastec. rivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione. Le penali saranno applicate in corso d’opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall’appaltatore.