Penale per il ritardo. In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell’esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, l’Acquirente avrà la facoltà di applicare una penale pari all’1% dell'importo totale dell’Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell’Ordine. E’ fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. L'importo dell'eventuale penale applicata verrà comunicato al Fornitore successivamente alla consegna dei Beni o all’esecuzione dei Servizi e verrà compensato col debito a carico dell’Acquirente per il corrispettivo della fornitura.
Penale per il ritardo. La penale, trova applicazione nei casi riportati di seguito:
Penale per il ritardo. La Stazione appaltante o la D.L. avranno la facolta’ di applicare alla Ditta delle penali a seguito di ritardo nella ultimazione dei lavori (salvo il caso non imputabile all’Appaltatore) pari a 0,3 % (zero virgola tre per cento) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo a partire dalla data di ultimazione lavori fissata. Saranno inoltre addebitate le spese di assistenza e direzione lavori per i giorni di ritardo. L’ammontare delle spese e delle penali saranno dedotte dal conto finale. Complessivamente la penale pecuniaria non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, raggiunto il cui importo il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Si fa presente che nessun ritardo nell'esecuzione e consegna degli impianti potrà essere giustificato per le eventuali difficoltà che l'Impresa dovesse incontrare per l'approvvigionamento dei materiali ed il loro trasporto, difficoltà che non potranno essere considerate come causa di forza maggiore.
Penale per il ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione finale di cui al precedente articolo 18, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille)dell’importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo L’importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore all’importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto al Committente, tramite la Direzione Lavori il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione. Le penali saranno applicate in corso d’opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall’appaltatore.
Penale per il ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione finale di cui al precedente articolo 11, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille)dell’importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo L’importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore all’importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri attivitào forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e Ppageirna i9sdciri3t2to al Committente, traQmueisttoedolcaumDenitroeèzdii oprnoperietdà edellllaaGEESsAeCcSu.pz.Ai.oSnoneo viieltarteitdaisrtrdibouzioani eqruipreodsutzeioniDnoitnteesproessIammepntreeasuteorizazastec. rivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione. Le penali saranno applicate in corso d’opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall’appaltatore.
Penale per il ritardo. 18.1. In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, GSK CH avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% dell'importo totale dell'Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell'Ordine. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Penale per il ritardo. Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:
Penale per il ritardo. La penale per ritardo è così stabilita: € 45,00 per ogni giorno di ritardo
Penale per il ritardo. La penale per ritardo è così stabilita:
Penale per il ritardo. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai termini previsti dall’art.8 del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00 (cento/00). La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di reiterati ritardi tali da determinare un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile unico del procedimento potrà proporre all’Amministrazione la risoluzione del contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. L’Amministrazione procede al recupero del valore della penale, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’applicazione delle penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.