Penali e relativo procedimento di applicazione Clausole campione

Penali e relativo procedimento di applicazione. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 5 –l’Affidatario dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo di 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, do- vranno essere contestati a Affidatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, l’Affidatario dovrà comu- nicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documen- tazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla rice- zione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’artico- lo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Amministrazione potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali e relativo procedimento di applicazione. 1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 – l’Aggiudicatario dovrà corrispondere al Ministero l’importo di 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Penali e relativo procedimento di applicazione. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 –

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).