PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Il mancato rispetto dei tempi di espletamento per la realizzazione dei servizi affidati come specificati nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara - non giustificato da cause di forza maggiore - comporta il mancato pagamento della prestazione e l’eventuale risoluzione del contratto. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento di ogni eventuale danno. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente Capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC. La stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità AnticorruzioneQualora l’Amministrazione riscontri che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla garaper qualsiasi motivo, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Il mancato rispetto dei tempi di espletamento per la realizzazione dei servizi affidati come specificati il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presente capitolato Capitolato speciale d’oneri e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara - dall’Aggiudicatario, le irregolarità o manchevolezze accertate, non giustificato da imputabili all’Amministrazione o a cause di forza maggiore - comporta il mancato pagamento maggiore, potranno dare luogo all’applicazione delle penali di seguito elencate: inadempimento valore massimo dell'importo della prestazione e l’eventuale penale a) ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini per l'attivazione fino all'10% del canone mensile b) ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini per la sostituzione dei beni oggetto di verifica negativa fino all'10% del canone mensile c) ogni ora di ritardo rispetto ai termini per l'intervento di manutenzione dichiarati in offerta fino all'1% del canone mensile d) ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di risoluzione del contratto. Resta salvo problema tecnico fino all'1% del canone mensile e) ogni ora di ritardo rispetto ai termini per l'intervento di fornitura del materiale di consumo fino all'1% del canone mensile Nel caso in ogni caso cui l’importo delle penali applicate raggiunga il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento di ogni eventuale danno. La stazione appaltante si riserva la facoltà di limite del 10% dell’importo del contratto l’Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi per grave inadempimento. Oltre a quanto previsto agli artt. 1453 e nelle forme previsti dal presente Capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PECss. La stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici Civile e agli artt. 80 e ss. del D.lgs.50/2016 l’Amministrazione potrà risolvere di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diritto il contratto nei seguenti casi:
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi 0.Xx Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzioneservizio, in nonché dalla normativa vigente. 0.Xx caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini ritardi o non ottemperanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si applicheranno penalità da Euro 100,00 a Euro 1.000,00, a seconda della partecipazione alla garagravità dell’errore o inadempienza anche parziale. 0.Xx caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente e formalmente contestate dall’Ente, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Il mancato rispetto dei tempi di espletamento per la realizzazione dei servizi affidati come specificati nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara - non giustificato da cause di forza maggiore - comporta il mancato pagamento della prestazione e l’eventuale risoluzione del contratto. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento di ogni eventuale danno. La stazione appaltante l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente Capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC. La stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, procedendo alla determinazione ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti. 4.Le penali e le sanzioni sono applicate dopo la formale contestazione scritta da parte dell’Ente, previo esame delle controdeduzioni fornite dal Tesoriere che dovranno essere puntualmente e formalmente riscontrate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione. 0.Xx caso di cessazione del contrattoservizio a seguito di risoluzione contrattuale, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere s’impegna a continuare la gestione del c.c. servizio alle stesse condizioni, fino alla designazione di altro affidatario, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipagamento., nei seguenti casi:
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità AnticorruzioneIl mancato e/o inesatto rispetto dei livelli di servizio definiti dalla SA sono soggetti alle seguenti penali: • 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla garamancata osservanza delle disposizioni impartite dal DEC/RUP con apposito OS trasmesso anche a mezzo mail. • 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell’importo contrattuale per ogni • 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaper ogni ora di ritardo oltre l’1h pattuita per l’intervento immediato; • 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, con contestuale applicazione per ogni ora di una penale pari al 10 per cento del valore ritardo oltre le L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sulle somme dovute dalla SA in dipendenza del contratto. Il mancato rispetto L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei tempi di espletamento per la realizzazione dei servizi affidati come specificati nel ritardi. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai fini l’integrazione dell’importo della partecipazione alla gara - non giustificato da cause di forza maggiore - comporta il mancato pagamento della prestazione e l’eventuale risoluzione del contratto. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento di ogni eventuale dannostessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). La stazione appaltante si riserva potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno. Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’OE avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente Capitolatopresentare le proprie controdeduzioni entro 5 (CINQUE) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla SA. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali la SA appaltante procederà all’applicazione delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC. La stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.isopra citate penali., nei seguenti casi:
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