Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico affidatario è tenuto ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente affidamento e a seguire le istruzioni e le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - se l’appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comune ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini di cui al punto 5, lett. a), verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Comune di Firenze procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel punto 15; - fallimento dell’appaltatore; - non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di preventivo; - cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; - frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta comunale del 26 gennaio 2021 n.12 avente ad oggetto “Revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze - approvazione”, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti della Società costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ove il servizio venisse aggiudicato e il contratto stipulato, nelle more dell’espletamento dei controlli per l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora difettino i suddetti requisiti, il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà a codesto operatore economico una penale nella misura del 10% dell’ammontare netto dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.

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Samples: Richiesta Di Preventivo Per L’affidamento Del Servizio Di Fundraising, Organizzazione Del Festival D’europa 2022, Coordinamento Dei Suoi Promotori

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico affidatario è tenuto ad adempiere alle Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a seguire le istruzioni e le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - se l’appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comune ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini di cui al punto 5, lett. a), verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e consecutivi dalla data la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di ricezione contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle contestazionipenali. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e applicate superino il dieci per tutta la durata dello stesso. La richiesta cento dell’importo contrattuale il RUP e/o il pagamento delle penali Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo considera risolto di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude diritto, fermo restando il diritto della Stazione appaltante a richiedere il all’eventuale risarcimento degli eventuali maggiori dannidel danno. Il Comune di Firenze L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel punto 15ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - fallimento dell’appaltatorein caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - non veridicità in caso di cessione di tutto o venir meno degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di preventivo; - cessione parte del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; - frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatoriecontratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta comunale del 26 gennaio 2021 n.12 avente ad oggetto “Revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze - approvazione”, dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del subappaltatoreD.Lgs. Al 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di fuori lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti della Società costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto nei casi di cui all’artprecedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ove il servizio venisse aggiudicato e il contratto stipulato, nelle more dell’espletamento dei controlli per l’accertamento dei requisiti ; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui all’artal successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora difettino i suddetti requisiti, il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a codesto operatore economico una penale nella misura del 10% dell’ammontare netto dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico affidatario è tenuto ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente affidamento e Qualora l’Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a seguire le istruzioni e le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno le penali previste quanto previsto nel presente articolo Capitolato speciale d’oneri e determinate come segue: - se l’appaltatore nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario, le irregolarità o manchevolezze accertate, non ottempera – per imputabili all’Amministrazione o a cause non dipendenti dal Comune ovvero da di forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattualimaggiore, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini di cui al punto 5, lett. a), verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar potranno dare luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante di seguito elencate: inadempimento valore massimo dell'importo della penale a) ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini per l'attivazione fino all'10% del canone mensile b) ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini per la sostituzione dei beni oggetto di verifica negativa fino all'10% del canone mensile c) ogni ora di ritardo rispetto ai termini per l'intervento di manutenzione dichiarati in offerta fino all'1% del canone mensile d) ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di risoluzione del problema tecnico fino all'1% del canone mensile e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo ) ogni ora di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data ritardo rispetto ai termini per l'intervento di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La richiesta e/o il pagamento fornitura del materiale di consumo fino all'1% del canone mensile Nel caso in cui l’importo delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude applicate raggiunga il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Comune di Firenze procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel punto 15; - fallimento dell’appaltatore; - non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di preventivo; - cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; - frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta comunale del 26 gennaio 2021 n.12 avente ad oggetto “Revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze - approvazione”, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti della Società costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ove il servizio venisse aggiudicato e il contratto stipulato, nelle more dell’espletamento dei controlli per l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora difettino i suddetti requisiti, il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà a codesto operatore economico una penale nella misura limite del 10% dell’ammontare netto dell’importo netto aggiudicato corrispondente del contratto l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre a quanto offerto al punto 10.3, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e agli artt. 80 e ss. del D.lgs.50/2016 l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

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Samples: www.salute.gov.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico affidatario L’Appaltatore è tenuto soggetto ad adempiere alle prestazioni oggetto una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Laddove il ritardo persista in termini tali da costituire grave inadempimento e da non consentire di raggiungere le finalità proprie dell’affidamento, il Commissario di Governo procederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente affidamento e a seguire contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le istruzioni e inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempiarisponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno l’Amministrazione applicherà le penali previste nella misura riportata nel presente articolo contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e determinate come segue: - se l’appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comune ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattualifino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalitàsolo in assenza di queste ultime, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini sulla garanzia definitiva di cui al punto 5successivo art. 15, lettche dovrà essere integrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. a)Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PECpenali. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude pregiudica il diritto della Stazione appaltante a dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune Commissario di Firenze Governo procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel punto 15ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010; - fallimento dell’appaltatore; - non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’appaltatore in sede caso di preventivo; - cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; - frode in caso di cessione di tutto o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro parte del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatoriecontratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta comunale del 26 gennaio 2021 n.12 avente ad oggetto “Revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze - approvazione”, Regione Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. Al n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazionelavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui, nei casi in cui confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti della Società costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto nei casi giudizio per taluno dei delitti di cui all’artagli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove , il servizio venisse aggiudicato e il contratto stipulato, nelle more dell’espletamento dei controlli per l’accertamento dei requisiti Commissario di Governo procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016al successivo articolo 20, qualora difettino i suddetti requisitisalvo l’ulteriore risarcimento dei danni, il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà a codesto operatore economico una penale nella misura del 10% dell’ammontare netto dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Attinente All’architettura E Ingegneria Di Progettazione Di Fattibilità Tecnico Economica, Comprensivo Dello Studio Preliminare Ambientale Relativamente Agli Interventi Di “Ottimizzazione Della Cella Nord E Della Cella Sud Del Fosso Magliano” E “Ripascimento Del Litorale Di Ronchi Poveromo Individuato Nelle Due Celle a Nord Del Fosso Poveromo