PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Appaltatore, chiunque sia l’autore materiale dell’evento (incluso quindi l’operato di subappaltatori, soggetti di cui l’appaltatore si sia avvalso ecc). Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo: - i casi di ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature inefficienti o guaste: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, iva esclusa, per ogni ora di ritardo, fino alla riparazione o sostituzione che elimini l’impedimento; - il caso di ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, Iva esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza): 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto; 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio; 3) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito; 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti. Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Service Agreement, Capitolato Speciale d'Appalto
PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Appaltatore, chiunque sia l’autore materiale dell’evento (incluso quindi l’operato di subappaltatori, soggetti di cui l’appaltatore si sia avvalso ecc). Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo: - i casi di ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature inefficienti o guaste: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, iva esclusa, per ogni ora di ritardo, fino alla riparazione o sostituzione che elimini l’impedimento; - il caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, Iva esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; - il caso di ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, Iva esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):
1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto;
2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio;
3) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito;
4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti. Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto