Common use of Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti Clause in Contracts

Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti. Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del presente Contratto, dovrà: (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest’ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del relativo Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti; e/o (c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile. Fermo restando l’obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo xxxxx, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente e con oneri a carico di quest’ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

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Samples: Convenzione Mise Abi CDP, Addendum to the Convention on Instrumental Goods

Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti. Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Il Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del presente Contratto, dovrà: (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento relativo Cedente ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest’ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del relativo Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti; e/o (c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile. Fermo restando l’obbligo di ciascun del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo xxxxxcomma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente e con oneri a carico di quest’ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

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Samples: Convenzione Mise Abi CDP

Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti. Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Il Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del presente Contratto, dovrà: (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento relativo Cedente ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest’ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del relativo Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti; e/o (c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile. Fermo Xxxxx restando l’obbligo di ciascun del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo xxxxxcomma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente e con oneri a carico di quest’ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

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Samples: Addendum to the Convention on Instrumental Goods