Periodo di Preammortamento Clausole campione

Periodo di Preammortamento. 4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Programma di Investimento e, comunque, della durata massima di 36 mesi, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il “Periodo di Preammortamento”). La nozione di “commisurazione alla durata del Programma di Investimento” va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre successivo a quello in cui ricade l’ultimazione del Programma di Investimento inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. ll Periodo di Preammortamento massimo indicato non ricomprende l’eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L’eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al Periodo di Preammortamento, nel limite della durata massima del Finanziamento.
Periodo di Preammortamento. 4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Programma e, comunque, della durata massima di 4 (quattro) anni, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il "Periodo di Preammortamento"). La nozione di “commisurazione alla durata del Progetto” va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre in cui ricade l’ultimazione del Progetto inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera.
Periodo di Preammortamento. 4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che, per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla Data di Erogazione e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il “Periodo di Preammortamento”). Si applicano le previsioni relative alla facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. In considerazione di quanto indicato al precedente paragrafo 4.7.4 la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quello del Finanziamento Agevolato e assumere una durata superiore rispetto a quanto sopra indicato. Le somme erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il Periodo di Preammortamento saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario, per il periodo intercorrente tra la relativa Data di Erogazione e la Data di Pagamento immediatamente successiva.

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  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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