Perizia d’appello. L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello. A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 - Modalità per la determinazione del danno. Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
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Perizia d’appello. L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello. A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta la richiesta di perizia d’appello a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Roma, Roma indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 - Modalità per la determinazione del danno. Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettivanell’allegato n.1 Elenco Xxxxx Xxxxxx. Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettivanell’allegato n.1 Elenco Terzi Periti. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
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Samples: Assicurazione Principale
Perizia d’appello. L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello. A tale fineEntro tre giorni, entro tre giorni lavorativi esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Romal’Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione alla Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 16 - Modalità per la determinazione del dannoall’Art 21) Mandato dei Periti. Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia esclusi il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Peritoperito dandone comunicazione all’Assicurato. Se questa Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto tra i nominativi indicati nell’Allegato n. 3 alla presente Polizza. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non provvedeoltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella nell’Allegato n. 3 alla presente Polizza Collettiva. Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellatenei termini stabiliti nel comma precedente.
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Samples: Polizza Collettiva Sulle Rese