Permessi brevi. 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del CCNL 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi brevi. 1. Il II dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità all'unita organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora un’ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabiledirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successiviil mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del CCNL 21.05.2018.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Permessi brevi. 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabiledirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successiviil mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del CCNL 21.05.2018.
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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali
Permessi brevi. 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora un’ora dopo l'inizio l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successiviil mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del CCNL 21.05.2018.
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Permessi brevi. 1Vengono confermati i premessi brevi già disciplinati dall’art 20 CCNL 6.7.1995) e viene riscritta la disciplina. Il dipendente, dipendente a domanda, domanda può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successiviil mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis Dirigente/Responsabile chiamato alla valutazione del CCNL 21.05.2018dipendente che non ha provveduto al recupero ne terrà conto in sede di valutazione delle prestazioni.
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Permessi brevi. (art. 20 del CCNL 6.7.1995)
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa del settore presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario dell’orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora un’ora dopo l'inizio l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabileresponsabile del settore/servizio.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successiviil mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigenteresponsabile del settore/servizio; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del CCNL 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale