Common use of Permessi brevi Clause in Contracts

Permessi brevi. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere del Direttore SGA. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’a.s.. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (art. 16 CCNL 29/11/2007) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da personale da lui autorizzato tramite l’apposizione della sigla sul foglio firme del personale ATA in corrispondenza dell’orario di uscita del dipendente. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. Tali ore possono essere utilizzate dal lavoratore per recuperare eventuali permessi brevi. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno tre giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto

Permessi brevi. 1. I permessi di uscita, brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornalierogiornaliero di servizio, sono autorizzati dal Dirigente Scolasticofino ad un massimo di due ore, previo parere del Direttore SGApossono essere concessi a domanda, indicando le ore di lavoro della giornata e quelle per cui si chiede il permesso. 2. Il dirigente scolastico, accertata la possibilità di sostituzione con altri docenti disponibili, può negare o ridurre il permesso per esigenze di servizio e per iscritto. 3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 le ore nel corso dell’a.s.. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscrittocorrispondenti all’orario di insegnamento. 4. Entro I permessi brevi saranno recuperati in base ad esigenze di servizio entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permessoalla richiesta, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione dando priorità alle esigenze di serviziosupplenze. 5. Nei casi in cui il recupero non sia possibile il recupero per fatto imputabile motivi imputabili al dipendentedocente, l'Amministrazione l’amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il decurtazione del numero di ore non recuperate. 6. (art. 16 CCNL 29/11/2007) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da personale da lui autorizzato tramite l’apposizione della sigla sul foglio firme del personale ATA in corrispondenza dell’orario di uscita del dipendente. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. Tali ore possono essere utilizzate dal lavoratore per recuperare eventuali permessi brevi. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi devono chiedersi per iscritto con anticipo di 2 giorni e si intendono comunque concessi se il DS, entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso, non comunica il diniego motivato. 7. Per casi urgenti ed imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta anche al momento. 8. Il monte ore annuale di permessi brevi devono essere richiesti almeno tre giorni prima. In caso non può superare il totale delle ore settimanali di più richieste, al fine servizio secondo il profilo di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessitàappartenenza

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto

Permessi brevi. I 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su autorizzazione dell'Ente. Tali permessi di uscita, non possono essere di durata non superiore alla metà dell’orario dell'orario di lavoro giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere del Direttore SGA. I permessi complessivamente concessi purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono eccedere comunque superare le 36 ore nel corso dell’a.s.. La mancata concessione annue. 2. Per consentire all'Ente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere debitamente motivata per iscrittoeffettuata entro la giornata lavorativa precedente, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dall'Ente. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il Il dipendente è tenuto a recuperare le suddette ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dall'Ente; in una caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione o più soluzioni in relazione alle esigenze tali ore possono essere gestite attraverso la Banca delle ore. 4. Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche) non urgenti vanno effettuati fuori dell'orario di lavoro. Per effettuare visite specialistiche, esami clinici e di controllo prescritti nell'ambito del SSN, che, per comprovati motivi, non possono essere effettuati al di fuori dell'orario di lavoro, sono concessi permessi retribuiti limitatamente al tempo necessario alla realizzazione dei medesimi e al relativo viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio. Nei casi in cui Le prescrizioni con carattere di urgenza non sia possibile il sono soggette a limitazioni. Per le ore eventualmente impiegate oltre le 18 annuali si possono utilizzare le modalità di recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore del precedente comma 3. I permessi previsti dal presente comma non recuperate. (art. 16 CCNL 29/11/2007) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, eccsono soggetti ai limiti e alle modalità previste dal comma 1.) dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da personale da lui autorizzato tramite l’apposizione della sigla sul foglio firme del personale ATA in corrispondenza dell’orario di uscita del dipendente. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. Tali ore possono essere utilizzate dal lavoratore per recuperare eventuali permessi brevi. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno tre giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità

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Samples: CCNL Per I Lavoratori Formatori in Sicurezza

Permessi brevi. I 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione dell’Ente. Tali permessi di uscita, non possono essere di durata non superiore alla metà dell’orario giornalierodi lavoro giorna- liero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere del Direttore SGA. I permessi complessivamente concessi purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono eccedere comun- que superare le 36 ore nel corso dell’a.s.. La mancata concessione annue. 2. Per consentire all’Ente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la conti- nuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere debitamente motivata per iscrittoeffettuata in tempo utile e comunque non oltre 1 ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particola- re urgenza o necessità, valutati dall’Ente. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il II dipendente è tenuto a recuperare le suddette ore non lavorate entro il mese succes- sivo, secondo modalità individuate dall’Ente ; in una caso di mancato recupero, si determi- na la proporzionale decurtazione della retribuzione o più soluzioni in relazione alle esigenze tali ore possono essere gestite attraverso la Banca delle ore. 4. Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche) non urgenti vanno ef- fettuati fuori dell’orario di lavoro. Per effettuare visite specialistiche, esami clinici e di controllo prescritti nell’ambito del SSN, che non possono essere effettuati al di fuori dell’orario di lavoro, sono concessi permessi retribuiti limitatamente al tempo necessa- rio alla realizzazione dei medesimi e al relativo viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio. Nei casi in cui Le prescrizioni con carattere di urgenza non sia possibile il sono soggette a limitazioni. Per le ore eventualmente impiegate oltre le 18 annuali si possono utilizzare le modalità di recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (art. 16 CCNL 29/11/2007) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, eccdel precedente comma 3.) dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da personale da lui autorizzato tramite l’apposizione della sigla sul foglio firme del personale ATA in corrispondenza dell’orario di uscita del dipendente. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. Tali ore possono essere utilizzate dal lavoratore per recuperare eventuali permessi brevi. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno tre giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi brevi. I permessi di uscita1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione dell’Ente. Tali per- messi non possono essere di durata non superiore alla metà dell’orario giornalierodi lavoro giornalie- ro, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere del Direttore SGA. I permessi complessivamente concessi purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono eccedere comun- que superare le 36 ore nel corso dell’a.s.. La mancata concessione annue. 2. Per consentire all’Ente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la conti- nuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere debitamente motivata per iscrittoeffettuata in tempo utile e co- munque non oltre 1 ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dall’Ente. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il II dipendente è tenuto a recuperare le suddette ore non lavorate entro il mese succes- sivo, secondo modalità individuate dall’Ente ; in una caso di mancato recupero, si determi- na la proporzionale decurtazione della retribuzione o più soluzioni in relazione alle esigenze tali ore possono essere gestite attraverso la Banca delle ore. 4. Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche) non urgenti vanno ef- fettuati fuori dell’orario di lavoro. Per effettuare visite specialistiche, esami clinici e di controllo prescritti nell’ambito del SSN, che non possono essere effettuati al di fuori dell’orario di lavoro, sono concessi permessi retribuiti limitatamente al tempo necessa- rio alla realizzazione dei medesimi e al relativo viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio. Nei casi in cui Le prescrizioni con carattere di urgenza non sia possibile il sono soggette a limitazioni. Per le ore eventualmente impiegate oltre le 18 si possono utilizzare le modalità di recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (art. 16 CCNL 29/11/2007) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, eccdel precedente comma 3.) dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da personale da lui autorizzato tramite l’apposizione della sigla sul foglio firme del personale ATA in corrispondenza dell’orario di uscita del dipendente. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. Tali ore possono essere utilizzate dal lavoratore per recuperare eventuali permessi brevi. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno tre giorni prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro