Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’azienda. 2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto. 3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993. 4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. 5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti. 6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, orari per l’espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sononatura sindacale, per la partecipazione a tutti gli effettiriunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, equiparati al servizio prestato nell’aziendaregionali, provinciali e territoriali.
2. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di equiparati a tutti gli effetti al servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contrattoprestato.
3. Il monte orario annuoNell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, complessivamente a disposizione per i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al precedente commapresente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, è determinato in ragione almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l’organizzazione sindacale di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993appartenenza avente titolo.
4. Oltre ai La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell'associazione sindacale di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaappartenenza dello stesso.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque denominati, spettano al dirigente sindacale in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacalirisultati verificati a consuntivo. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. Dichiarazione a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.verbale:
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’aziendanell’Ente.
2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi (allegato 1) e parte integrante del presente contratto.
3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 510% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti retribuiti, anche orari, nel limite di 18 dodici giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali.
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società all’Ente per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla societàdall’Ente, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale retribuiti che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi sindacali retribuiti. 1In applicazione dell'art. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire24 del CCNL, per l’espletamento del loro mandatola Rappresentanza sindacale unitaria, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti oraricalcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10. I permessi sindacali sonostabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l'espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, a tutti gli effettio nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, equiparati al servizio prestato nell’azienda.
2varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. I 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenzialinon potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo caso di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto.
3. Il nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi ore territoriale di cui al precedente primo comma, è determinato in ragione . L'uso di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il ore del presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante articolo è subordinato alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti definizione unitaria da parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a determinare la propria delegazioneverbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolodata 7 aprile 2003.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’aziendanell'ANAS.
2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo dall'accordo di riferimento da ritenersi (allegato 1) e parte integrante del presente contratto.
3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’artdall'art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo dell'accordo interconfederale del 20.12.1993.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 diciotto giorni all’anno all'anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio all'inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Permessi sindacali retribuiti. 1In applicazione dell'art. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire33 del Ccnl, per l’espletamento del loro mandatola Rappresentanza sindacale unitaria, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti oraricalcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo per la costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle OOSS firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle OOSS, ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all’ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l’Emilia e a 600 ore per la Puglia. L’utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole OOSS, così come dal regolamento di cui all’ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all’attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10. I permessi sindacali sonostabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l’espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, a tutti gli effettio nel caso in cui una delle OOSS firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, equiparati al servizio prestato nell’azienda.
2varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall’art. I 28 del Ccnl. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenzialinon potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo caso di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto.
3. Il nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi ore territoriale di cui al precedente primo comma, . L’uso di tutte le ore del presente articolo è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con subordinato alla definizione unitaria da parte delle OOSS firmatarie del presente contratto di durata almeno pari a uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle OOSS ai sensi dell’art. 12 mesidel contratto integrativo aziendale, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.19937 aprile 2003.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento Per l'espletamento del loro proprio mandato, il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 2 dell’articolo 31, non collocato in distacco ai sensi del medesimo articolo 31, può fruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri con le modalità e nei limiti di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’aziendaquanto previsto dal presente articolo.
2. I A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente Accordo, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza retribuiti autorizzabili a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante favore del presente contratto.
3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, medesimo personale è determinato in ragione 24.585 ore. Nelle more del funzionamento dell’organismo di tre ore rappresentanza per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993.
4. Oltre ai permessi personale di cui al comma 1, possono previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, resta fermo quanto disposto dall’art. 170 del predetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, continuano, qualora non più rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l’individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dovrà essere concessi restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo impiegato, durante l’orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a riunioni con l’amministrazione su formale e diretta convocazione di quest’ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa.
5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previo accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni legittimate, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente conferite all’amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente per la riscossione del contributo sindacale, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
6. Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l’amministrazione può autorizzare, in via provvisoria, la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
7. I dirigenti sindacalisindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo inderogabili ed che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriada comunicarsi in forma scritta.
58. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco, per il personale non direttivo e non dirigente i permessi sindacali sono autorizzati in forma scritta all’inizio misura pari alle ore corrispondenti al turno di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti4.
610. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel Nel limite del 50% del monte ore annuo assegnato dall’amministrazione, per il personale non direttivo e non dirigente possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di cui ai commi 3 e 4 del al presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti articolo sono a totale carico tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle rispettive OO. SS. indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di appartenenzaquelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
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Samples: Accordo Integrativo
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, orari per l’espletamento l‟espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell‟art. 8; essi possono fruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sononatura sindacale, per la partecipazione a tutti gli effettiriunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, equiparati al servizio prestato nell’aziendaregionali, provinciali e territoriali.
2. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di equiparati a tutti gli effetti al servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contrattoprestato.
3. Il monte orario annuoNell‟utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell‟attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, complessivamente a disposizione per i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al precedente commapresente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, è determinato in ragione almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l‟organizzazione sindacale di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993appartenenza avente titolo.
4. Oltre ai La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell'associazione sindacale di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaappartenenza dello stesso.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque denominati, spettano al dirigente sindacale in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimentirisultati verificati a consuntivo.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Permessi sindacali retribuiti. 1I permessi sindacali retribuiti, ex art. I dirigenti degli organismi sindacali 10 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle rappresentanze sindacali possono usufruirealtre prerogative sindacali”, attribuiscono agli eletti nella R.S.U. la facoltà di assentarsi dal posto di lavoro per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orarisenza che ciò comporti la perdita della retribuzione. I permessi sindacali sonocitati permessi, infatti, sono equiparati a tutti gli effetti, equiparati effetti al servizio prestato nell’azienda.
2(art.10, comma 4, del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”) Ai sensi dell’art. I 10, comma 3 del menzionato CCNQ 07/08/1998, i permessi sindacali sono concessiretribuiti, salvo inderogabili che possono essere giornalieri o orari, spettano oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali ed eccezionali esigenze alle riunioni della R.S.U., anche per presenziare a convegni e congressi della stessa natura. E’ utile precisare che all’organismo di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo rappresentanza unitaria non è riconosciuta la facoltà di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto.
3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i fruire dei permessi di cui al precedente commaall’ art.11 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”. Titolare del diritto ai permessi in argomento, nonché del relativo monte ore di amministrazione, è determinato in ragione la R.S.U. nella sua interezza, quale organismo sindacale unitario, e non i suoi singoli componenti o le organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti ( art. 9 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminatoutilizzo dei distacchi, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedenteaspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”; nota Aran 27/05/2004 n.4260). La titolarità della menzionata prerogativa sindacale non va confusa, tuttavia, con l’esercizio di fatto della stessa, che spetta ai dirigenti sindacali eletti nella R.S.U. (art. 10 del CCNL 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”; nota Aran 27/05/2004 n.4260). E’ comunque competenza esclusiva dell’organismo di rappresentanza unitaria stabilire e gestire l’utilizzo al suo interno dei permessi di pertinenza ( art 9, comma 4 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”), nonché verificare l’effettiva fruizione della prerogativa da parte dei suoi membri. L’Amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunquetra i componenti della R.S.U., la garanzia cui distribuzione all’interno avviene su decisione del limite minimo prevista dall’artcitato soggetto sindacale ( nota Aran 04/07/2003, n. 5126; pret. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993Xx Xxxxxxx, decreto, 11/12/1995 ), ma può solo verificare il rispetto dello stesso.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Samples: Relazioni Sindacali
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti Entro 10 giorni dalla proclamazione degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruireeletti nella RSU, il Presidente del seggio elettorale indica per l’espletamento del loro mandato, di iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orariretribuiti. I permessi sindacali sonoretribuiti possono essere usufruiti per: - Partecipazione a trattative sindacali; - Partecipazione ad assemblee RSU e tavoli tecnici; - Partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale. Fatto salvo quanto previsto dal CCN Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, tra A.R.A.N. e XX.XX., del 7/8/1998, le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU per incontri richiesti dall’Azienda, o per partecipazione a tutti gli effetti, equiparati al Commissioni bilaterali o gruppi di studio promossi dall’Azienda o dalla RSU stessa saranno considerate attività di servizio prestato nell’azienda.
2nel limite dell’orario di lavoro. I permessi Il soggetto titolare del permesso avverte il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per motivi di urgenza a 24 ore). In particolare le ore usufruite per incontri su richiesta dell’Azienda non mutano il monte ore a disposizione delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU. L’Azienda predisporrà un apposito codice entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo per la contabilizzazione delle ore usufruite all’interno dell’Azienda per riunioni/ assemblee per riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali sono concessi, e /o RSU. Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenzialied essenziali previsti dalle normative vigenti. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del permesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. In caso di permesso sindacale fruito fuori dall’azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante il dirigente sindacale fa pervenire alla U.O. Amministrazione del presente contratto.
3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare Personale idonea documentazione attestante la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolopresenza al convegno/congresso/riunione sindacale.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Permessi sindacali retribuiti. 1. 1 I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’azienda.
2. 2 I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto.
3. 3 Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parzialeparziale e gli apprendisti, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacaleOrganizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.199320.12.1993 e quelli successivamente intervenuti.
4. 4 Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. 5 Le Organizzazioni Sindacali firmatarie devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. 6 Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. 7 Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SSXX.XX. di appartenenza.
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Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, orari per l’espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sononatura sindacale, per la partecipazione a tutti gli effettiriunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, equiparati al servizio prestato nell’aziendaregionali, provinciali e territoriali.
2. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di equiparati a tutti gli effetti al servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contrattoprestato.
3. Il monte orario annuoNell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, complessivamente a disposizione per i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al precedente commapresente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, è determinato in ragione almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l’organizzazione sindacale di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993appartenenza avente titolo.
4. Oltre ai La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell'associazione sindacale di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaappartenenza dello stesso.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque denominati, spettano al dirigente sindacale in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimentirisultati verificati a consuntivo.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’azienda.
2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto.
3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi inclus i i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993.
4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionalinaziona li, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.
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Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribu- iti, giornalieri e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, orari per l’espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattati- ve sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sononatura sindacale, per la partecipazione a tutti gli effettiriunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, equiparati al servizio prestato nell’aziendaregionali, provinciali e territoriali.
2. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di equiparati a tutti gli effetti al servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contrattoprestato.
3. Il monte orario annuoNell’utilizzo dei permessi deve comunque essere ga- rantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenen- za del dipendente. A tale scopo, complessivamente a disposizione per i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al precedente commapresente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, è determinato in ragione almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l’organizzazione sindacale di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall’art. 23 della Legge 300/70 e dell’accordo interconfederale del 20.12.1993apparte- nenza avente titolo.
4. Oltre ai La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sin- dacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell’associazione sindacale di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaappartenenza dello stesso.
5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque deno- minati, spettano al dirigente sindacale in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacalirisultati verificati a consuntivo. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.
6. Ferma restando l’autonomia delle XX.XX. Dichiarazione a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di appartenenza.verbale:
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