Permessi straordinari. 1.Per familiari portatori di handicap A richiesta del lavoratore con figli o equiparati a carico portatori di handicap, verranno concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue . Le richieste di tali permessi dovranno essere documentate. 1.Congedi Parentali In applicazione delle previsioni di cui all'articolo 54 del CCNL del 27.9.2005 verranno concessi giorni 5 lavorativi di permessi retribuiti in caso di nascita di figli. A norma dell'articolo 4 della Legge 53 dell'8.03.2000, verrà concesso un permesso retribuito: 1Cinque giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di affine entro il primo grado (suocero/suocera); 2fino a cinque giorni in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In caso di assistenza a familiari ed affini fino al secondo grado incluso, per operazioni chirurgiche, verranno concessi fino a giorni cinque di permesso retribuito.Tale permesso potrà essere aumentato fino a dieci giorni qualora la gravità dell'intervento lo giustifichi. La durata della degenza dovrà essere comprovata da idonea certificazione. Inoltre saranno accordati: permessi retribuiti fino a 25 ore all’anno per i lavoratori che debbano sottoporsi a terapie ripetitive e cicli di cure riferiti a patologie debitamente certificate; permessi retribuiti fino a 10 ore all’anno e permessi non retribuiti fino a 10 ore all’anno per l’inserimento di figli nella scuola materna ovvero nella scuola elementare. Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi che saranno comprovati da idonea certificazione; al riguardo, nella durata dei permessi dovranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio per l’eventuale trasferimento fuori sede o in località che non consenta l’effettuazione della visita ed il rientro nell’arco della stessa giornata. Per donazione di sangue al lavoratore spetta un permesso retribuito di due giorni compreso quello del prelievo. Le aziende potranno accordare permessi non retribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a quindici giorni lavorativi all’anno. Verranno altresì accordati fino a 15 giorni di permessi non retribuiti per azioni sociali, di volontariato e di solidarietà per cui il lavoratore dovesse essere coinvolto; in caso di adozioni e/o affido verranno invece concessi fino a 10 giorni di permessi retribuiti.
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Permessi straordinari. 1.Per familiari portatori Art. 26 I lavoratori che hanno superato il periodo di handicap A richiesta del lavoratore con figli o equiparati a carico portatori di handicap, verranno concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue . Le richieste di tali permessi dovranno essere documentate. 1.Congedi Parentali In applicazione delle previsioni di cui all'articolo 54 del CCNL del 27.9.2005 verranno concessi giorni 5 lavorativi prova possono godere di permessi retribuiti in caso retribuiti: - per matrimonio, gg. 15 di nascita di figli. A norma dell'articolo 4 della Legge 53 dell'8.03.2000, verrà concesso un permesso retribuito: 1Cinque calendario –per sostenere esami limitatamente ai giorni lavorativi all'anno necessari per sostenere le prove stesse – in caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di un parente famiglia, di genitori, figli, fratelli e parenti o affini entro il 2° grado per 5 gg. di calendario compreso il giorno del decesso – per donare il sangue godrà dei permessi ex L 584/67- per l’espletamento delle funzioni elettorali godrà dei permessi di legge – per gravi e documentate ragioni potranno essere concessi permessi non superiori ai 5 gg. – per periodi contumaciali per malattie infettive nelle forme di legge – per la donazione di organi a fini umanitari, secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di affine entro il primo grado (suocero/suocera); 2fino a cinque giorni le esigenze mediche- in caso di documentata grave infermità del coniuge coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente perente entro il secondo grado 2° grado, spetta al lavoratore un permesso di 3 gg. lavorativi l’anno – nei casi previsti dall’art. 14 D.Lgs. 151/01. Permessi non retribuiti – per corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale. I permessi saranno retribuiti se il personale viene inviato a partecipare ai corsi per esigenze proprie.- in caso di comprovata e documentata assistenza per malattie familiari può usufruire di permessi non inferiori a 15 gg. e non superiore a 6 mesi – in caso di attività di volontariato o del conviventepartecipazione a programmi sanitari in paesi in via di sviluppo – per la durata di 2 anni per 1 sola volta nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi. Tale aspettativa può essere fruita anche in modo frazionato – per affidamenti preadottivi internazionali- per partecipazione ad operazioni di protezione civile – ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 53/00. Congedi per genitori alle lavoratrici in astensione obbligatoria compete l’80% della retribuzione. Nel periodo di astensione facoltativa alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri compete il 30% della retribuzione. Il periodo di astensione, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagraficaper parti plurimi compete per ogni figlio. In caso di assistenza figli minori affetti da handicap certificato ai sensi della L. 104/92 il congedo parentale si prolunga sino a familiari ed affini fino 3 anni s condizione che il minore sia ricoverato presso centri specializzati. In caso di parto prematuro alla madre spettano i mesi di astensione non goduti. Nel 1° anno di vita del bambino alla lavoratrice spettano i permessi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 151/01 che sono riconosciuti anche al lavoratore padre nei casi di cui all’art. 40. Tutti i succitati permessi vanno richiesti non meno di 7 gg. Prima della loro fruizione e potranno essere concessi secondo grado inclusole esigenze della struttura ad eccezione di quelli previsti dalla legge. Permessi di cui alla L. 104/92 in alternativa al prolungamento del congedo parentale ai dipendenti spettano i permessi di cui alla L. 104/92, per operazioni chirurgichenonché quelli di cui all’art. 42 42, verranno concessi fino a giorni cinque di permesso retribuito.Tale permesso potrà essere aumentato fino a dieci giorni qualora comma 1, D. Lgs. 151/01. Servizio militare o sostitutivo civile il rapporto rimane sospeso sino ad un mese dopo la gravità dell'intervento lo giustifichicessazione del servizio, dopo il quale il lavoratore verrà considerato dimissionario Tutela dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche o con disabilità Artt. La durata della degenza dovrà essere comprovata da idonea certificazione. Inoltre saranno accordati: permessi retribuiti fino a 25 ore all’anno 27 e 28 Per i dipendenti per i lavoratori quali sia attestato da struttura sanitaria accreditata uno stato di tossicodipendenza o alcolismo cronico che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero, ovvero per i dipendenti affetti da disabilità che debbano sottoporsi ad un progetto di riabilitazione è prevista: a) concessione di aspettativa non retribuita b) concessione di premessi giornalieri non retribuiti c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a terapie ripetitive tempo parziale, limitati alla durata del progetto d) il datore di lavoro valuterà la possibilità di adibire il dipendente a diverse mansioni ove richiesto dalla struttura che gestisce il progetto riabilitativo. Durante i periodi dei suddetti permessi e cicli aspettative il lavoratore non maturerà alcuna indennità di cure riferiti cui agli istituti normativi del presente CCNL Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale Art. 29 Le parti favoriranno la partecipazione dei lavoratori a patologie debitamente certificate; corsi di qualificazione professionale relativi alle prestazioni offerte dalla struttura sanitaria. A tale scopo potranno usufruire di permessi retribuiti fino a 10 ore all’anno nella percentuale massima del 12% per il personale dell’area sanitaria e permessi non retribuiti fino a 10 ore all’anno assistenziale (cat. A e B) e dell’8% per l’inserimento di figli nella scuola materna ovvero nella scuola elementare. Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi che saranno comprovati da idonea certificazione; al riguardo, nella durata dei permessi dovranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio per l’eventuale trasferimento fuori sede o in località che non consenta l’effettuazione della visita ed il rientro nell’arco della stessa giornatarestante personale (escluso quello medico). Per donazione indicare la graduatoria dei beneficiari si terrà conto dell’età anagrafica e successivamente di sangue al lavoratore spetta un permesso retribuito quella di due giorni compreso quello del prelievoservizio. I lavoratori avranno diritto a una riduzione di 4 ore settimanali di servizio per il periodo di effettiva frequenza. Le aziende potranno accordare permessi non retribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a quindici giorni lavorativi all’anno. Verranno altresì accordati fino a 15 giorni ore di permessi non retribuiti per azioni sociali, di volontariato e di solidarietà per cui il lavoratore dovesse essere coinvolto; in caso di adozioni e/o affido verranno invece concessi fino a 10 giorni di permessi retribuititirocinio pratico saranno considerate lavoro effettivo.
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Permessi straordinari. 1.Per familiari portatori Al lavoratore che abbia superato il periodo di handicap A richiesta prova spettano permessi straordinari retribuiti nei seguenti casi: Per matrimonio, giorni 15 consecutivi di calendario a partire dal giorno successivo al giorno del matrimonio. Per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse. In caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei suoceri, dei genitori del convivente, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a tre giorni. Il lavoratore donatore di sangue e/o di sangue midollare ha diritto ai permessi secondo la normativa vigente. Il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha diritto ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla normativa vigente. Per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme di legge. Per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e l’amministrazione può concedere nell’anno un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito, non superiore a cinque giorni. Per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente Per i casi previsti dalla Legge 104/92 e successive modificazioni; tali permessi devono essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con figli o equiparati a carico portatori le esigenze dell’Organizzazione, ad eccezione di handicapquelli da concedere in forza di legge Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verranno ai sensi degli Articoli 4 e 5 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete il 100% dell’intera retribuzione. Per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente alla legge L.53/2000 Potranno altresì essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo al lavoratore che ne faccia richiesta, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di 50 ore annue . Le richieste di tali permessi dovranno essere documentate. 1.Congedi Parentali servizio, nei seguenti casi: In applicazione delle previsioni di cui all'articolo 54 del CCNL del 27.9.2005 verranno concessi giorni 5 lavorativi di permessi retribuiti in caso di nascita attività di figli. A norma dell'articolo 4 della Legge 53 dell'8.03.2000volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, verrà concesso un permesso retribuito: 1Cinque giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di affine entro il primo grado (suocero/suocera); 2fino a cinque giorni in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagraficadipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87. In caso di assistenza a familiari ed affini fino al secondo grado inclusointerruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio militare o per operazioni chirurgicheservizio civile, verranno concessi fino a giorni cinque ai sensi della normativa vigente, il rapporto di permesso retribuito.Tale permesso potrà essere aumentato fino a dieci giorni qualora la gravità dell'intervento lo giustifichi. La durata della degenza dovrà essere comprovata da idonea certificazione. Inoltre saranno accordati: permessi retribuiti fino a 25 ore all’anno lavoro rimane sospeso per i lavoratori che debbano sottoporsi a terapie ripetitive tutto il periodo e cicli di cure riferiti a patologie debitamente certificate; permessi retribuiti fino a 10 ore all’anno e permessi non retribuiti fino a 10 ore all’anno per l’inserimento di figli nella scuola materna ovvero nella scuola elementare. Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi che saranno comprovati da idonea certificazione; al riguardoha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, nella durata dei permessi dovranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio per l’eventuale trasferimento fuori sede o in località che non consenta l’effettuazione della visita ed il rientro nell’arco della stessa giornata. Per donazione di sangue al lavoratore spetta un permesso retribuito di due giorni compreso quello del prelievo. Le aziende potranno accordare permessi non retribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a quindici giorni lavorativi all’anno. Verranno altresì accordati fino a 15 giorni di permessi non retribuiti per azioni sociali, di volontariato e di solidarietà per cui il lavoratore dovesse essere coinvolto; in salvo caso di adozioni e/o affido verranno invece concessi fino comprovato impedimento, non si mette a 10 giorni disposizione della Organizzazione entro un mese dalla data di permessi retribuiticessazione del servizio può essere considerato dimissionario.
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