CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON MEDICO DA STRUTTURE SANITARIE; SOCIO_SANITARIE E COOPERATIVE SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI PRIVATE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON MEDICO DA STRUTTURE SANITARIE; SOCIO_SANITARIE E COOPERATIVE SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI PRIVATE
Parti contraenti: Federterziario- UGL – Confimea
Stipula: 18.6.2014
Decorrenza e durata normativa ed economica: 1.7.2014/31.6.2017
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ART. 1
Sfera di applicazione: personale non medico da strutture sanitarie, socio sanitarie e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera, istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti attività prevalentemente extra ospedaliere e/o altre tipologie assistenziali, centri dialisi, riabilitazione psichiatrica, centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali.
ART. 3 Le norme del presente contratto vanno considerate come correlate ed inscindibili tra loro e non cumulabili con altri trattamenti previsti da precedenti CCNL, ed il presente contratto costituisce l’unico in vigore tra le parti contraenti, fatte salve le condizioni norme economiche di miglior favore.
ART. 33
Le parti si impegnano entro e non oltre 120 gg. dalla stipula del presente contratto ad integrare lo stesso con la formulazione di 2 articoli aggiuntivi al fine di regolamentare: a) CONTRATTAZIONE PER FASCE DI ETA’ di QUADRI e DIRIGENTI; b) CONTRATTI per GENERE.
ART. 81 Le parti concordano di utilizzare per il settore di cui al presente CCNL il fondo interprofessionali istituito dalle parti sociali sottoscriventi denominato “Fonditalia”.
ART. 82
Ente Bilaterale Settore Sanità in sigla FormaSicuro Sanità: le parti si impegnano ad istituire l’Ente Bilaterale Settore Sanità, in sigla FormaSicuro Sanità formulandone lo statuto e facendosi carico degli adempimenti necessari al suo riconoscimento, nonché stabilendo le quote associative di competenza dei lavoratori e delle imprese aderenti. Il sistema nazionale FormaSicuro è strutturato in organismi territoriali, provinciali e regionali e nell’organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo. Gli Enti FormaSicuro sono organismi paritetici di emanazione contrattuale. È demandato all’Ente bilaterale lo studio di un progetto di ammortizzatori sociali capaci di rappresentare un valido sostegno al reddito dei lavoratori ed ai programmi delle aziende in momenti di crisi e ristrutturazione aziendale. A FormaSicuro nazionale è altresì demandato il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale, realizzare il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie di formazione.
ARTT: 84 e 85 al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto dal CCNL è attivata una trattenuta pari allo 0,15% della retribuzione a carico dei datori di lavoro per la CFC e una trattenuta dello 0,15% a carico dei lavoratori dipendenti per la UGL Sanità.
ART. 4 Classificazione del personale e minimi tabellari vedasi tabella A) allegata
ART.47 Retribuzione La retribuzione è composta da:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità “ad personam”;
- EADR;
-13ma mensilità;
- TFR
ART: 51 Una Tantum al personale in servizio alla data di firma del presente CCNL competono, a titolo di “una tantum” per il periodo gennaio/maggio 2014 le somme lorde di seguito indicate in proporzione al periodo di servizio maturato:
A 942,00 | A1 | 963,00 A2 988,00 A3 1.001,00 A4 | 1.012,00 |
B 1.004,00 | B1 | 1.029,00 B2 1.064,00 B3 1.084,00 B4 | 1.103,00 |
C 1.150,00 | C1 | 1.182,00 C2 1.228,00 C3 1.269,00 C4 | 1.335,00 |
D 1.249,00 | D1 | 1.295,00 D2 1.334,00 D3 1.369,00 D4 | 1.401,00 |
E 1.401,00 | E1 | 1.835,00 E2 2.149,00 |
ART. 52 Elemento aggiuntivo della retribuzione per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, IRCCS è così determinato: da A a B4 €247,90; da C a D2 € 309,87, da D3 a E2 € 371,85.
ART. 53 Indennità integrativa speciale è conglobata nella retribuzione
ART. 54 Indennità di anzianità ad personam le parti si impegnano a far salire il livello di settore fino al raggiungimento del massimo nel numero di uno scatto ogni biennio economico.
ART. 56 Paga giornaliera ed oraria. La paga giornaliera è calcolata su 1/26 della retribuzione (retribuzione come da posizione, RIA, EADR, assegno ad personam, indennità per mansioni superiori). L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera per 6, ovvero, per chi effettua 38 ore lavorative per 6,33. In caso di assenze non retribuite la retribuzione sarà decurtata in rapporto all’attività non espletata secondo i parametri suindicati.
ART. 59
Indennità | Indennità rischio radiazioni Al personale di categoria A) ed al personale tecnico sanitario di radiologia medica (cui spetta altresì un periodo di permesso retribuito di gg. 15), spetta un’indennità pari ad € 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Spetta in misura integrale anche in caso di orario di lavoro ridotto |
Indennità di profilassi antitubercolare Al personale operante in reparti o unità operative tisiologiche un’indennità di profilassi in misura fissa ed uguale per tutti di € 0,16 giornaliere lorde |
Indennità per servizio notturno e festivo. Spetta un’indennità pari ad € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestata tra le 22,00 e le 6,00. Per il turno prestato in giorno festivo spetta un’indennità di € 17,82 lordi se la prestazione supera la metà dell’orario del turno, in caso di prestazioni inferiori o pari alla metà del turno comunque non inferiori alle 2 ore, l’indennità è ridotta ad € 8,91 lordi. Nell’arco di 24 ore non può essere corrisposta più di un’indennità per ciascun dipendente. | |
Altre indennità al personale B1 e D3 e della categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati destinati ai servizi di diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza agli anziani, operanti su 3 turni compete un’indennità per ogni giorno di servizio prestato pari ad € 4,50. Al personale B1 e D3 e della cat. DS, agli OTA, OSS e ausiliari specializzati operanti nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi spetta un’indennità per ogni giorno di servizio prestato di € 4,13. Tale indennità è maggiorata di € 1,03 per il personale assegnato a servizi di malattie infettive. L’indennità di € 1,03 compete al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive. Agli operatori di tutti i ruoli da A sino a D3 e DS, addetti a tutti i servizi e operanti su almeno 2 turni compete un’indennità giornaliera, (non cumulabile con quella di cui al primo capoverso), legata all’effettiva rotazione del personale su 2 turni di servizio, pari ad € 2,06. A tutti i dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente spetta un’indennità giornaliera pari ad € 2,58 se inquadrato nella cat. A-B-B1 iniziale; ad € 5,16 se appartenente alla cat. B, dalla posizione economica B2, C, D, DS. |
ART. 13
Orario di lavoro | Personale inquadrato in posizioni economiche da A a DS3 (esclusi D4) 36 ore settimanali da articolare su 6 gg. ovvero su 5 ove lo consenta l’organizzazione aziendale. |
Personale D4 e tutti gli altri dipendenti 36 ore settimanali da articolare su 6 gg. ovvero su 5 ove lo consenta l’organizzazione aziendale. | |
L’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della cat. di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 nella settimana, sentite le rappresentanze sindacali. La durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, compreso lo straordinario. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale e svolte in turni programmati non danno diritto ad alcuna maggiorazione. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. |
Altri elementi contrattuali | |
Assunzione | Si rinvia agli artt. 6, 7 e 8 del CCNL |
Periodo di prova Art. 9 | 2 mesi per le categorie A e B 6 mesi per le altre categorie Durante detto periodo il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, e al lavoratore spetterà la retribuzione, di cui alla qualifica di appartenenza, commisurata al lavoro svolto, nonché i ratei di 13/ma, di ferie ed il TFR. Se la prova si interrompe per malattia il lavoratore potrà completare il periodo di prova se in grado di riprendere servizio entro 90 gg. dalla sospensione (escluse le donne in gravidanza), altrimenti il rapporto si intenderà risolto. Terminato il periodo di prova, senza che vi sia disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio. |
Mansioni e variazioni temporanee Art. 10 | Il lavoratore ha diritto all’esercizio di mansioni proprie della categoria di appartenenza o a mansioni equivalenti, ma, per ragioni di servizio, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse, se non inferiori alla sua |
categoria o qualifica e se non comportano un mutamento della posizione economica. L’assegnazione superiore a 3gg. deve risultare da atto scritto. Il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, se non dovuta alla necessità di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto, dopo 3 mesi consecutivi. | |
Cumulo di mansioni Art. 11 | Ai lavoratori che espletano più mansioni di diversa categoria e qualifica spetta il trattamento economico di cui alla mansione superiore ove prevalente nel tempo. In caso di non prevalenza per le ore di lavoro in cui effettuano mansioni superiori, dovrà essere corrisposta la differenza tra il trattamento goduto e quello della categoria superiore. |
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica Art. 12 | Nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto, dai competenti Organi sanitari, permanentemente inidoneo all’espletamento delle proprie mansioni (eccezion fatta per l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro), il datore di lavoro esperirà ogni tentativo per adibire il dipendente a funzioni diverse e compatibili con le residue capacità lavorative, anche a mezzo di novazione del rapporto di lavoro. |
Lavoro notturno Art. 14 | Si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/03. Gli artt. 12 e 13 del citato decreto potranno essere derogati in sede di contrattazione aziendale. |
Banca delle ore Art. 15 | È possibile accantonare le ore di lavoro supplementare e straordinario, su richiesta del lavoratore. Le ore saranno indicate mensilmente in busta paga e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione e per il successivo semestre. Potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo 2 ore o a copertura di una o più giornate lavorative, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accumulate e non godute saranno retribuite entro il mese successivo alla richiesta del dipendente. |
Part- time Art. 16 | È consentito stipulare contratti part-time, a titolo indicativo, in misura non superiore al 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno. La percentuale potrà essere modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato per iscritto e devono essere precisate il periodo di prova, la durata della prestazione ridotta e la distribuzione le funzioni assegnate, la distribuzione dell’orario, la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico. Il personale part- time di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro 50 ore annue. In caso di part-time orizzontale è ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Il rifiuto delle prestazioni straordinarie non integrano gli estremi di giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro può mutare la collocazione temporale della prestazione con consenso del lavoratore e con atto scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non vi è obbligo di periodo di prova. Le parti concordano di verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole di attuazione del presente articolo. |
Contratti di inserimento Art. 17 | Il contratto di inserimento definirà le modalità esecutive di piani individuali di inserimento e di strutturazioni volte ad adeguare le competenze professionali dei lavoratori al contesto delle strutture in cui operano. Sono previsti percorsi differenziati di 9 mesi per l’inserimento nella funzione A2 (con posizione iniziale A) con 20 ore di formazione teorica, 14 mesi per la B (con posizione iniziale A3) con 40 ore di formazione teorica, 18 mesi per la C (con posizione iniziale B3) con 60 ore di formazione teorica |
Contratto a tempo determinato Art. 18 | E’ consentito per le ragioni di cui all’art. 1 d.lgs. 368/2001. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro 5 gg dall’inizio della prestazione. È ammessa una sola proroga, con consenso del dipendente, se la durata è inferiore a 3 anni e ove si riferisca alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale. Non è ammesso per sostituire |
lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd (escluse le ipotesi ex art. 3, lett. b, d.lgs 368/01); presso strutture con lavoratori con orario ridotto per l’applicazione di contratti di solidarietà difensivi; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. Si rimanda all’art. per la lettura della ipotesi di contratto a termine individuate a titolo esemplificativo. | |
Somministrazione di lavoro Art. 19 e 20 | Può essere concluso solo con agenzie di lavoro autorizzate per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive. È ammesso per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta o indiretta ai pazienti. Il ricorso a tali contratti è motivato dalla necessità di garantire ottimali livelli di assistenza ai pazienti in caso di vuoti di organico. Può essere utilizzato per tutte le categorie nella misura massima del 20% del personale con contratto di lavoro subordinato. I contratti di somministrazione e a tempo determinato non potranno superare complessivamente il 40% del numero di dipendenti a tempo indeterminato. |
Telelavoro Art. 21 | Tali rapporti sono disciplinati dai principi di volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto; pari opportunità; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; applicazione del CCNL. Le modalità di espletamento, concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto che è condizione necessaria per la trasformazione e/o instaurazione del rapporto. Il datore di lavoro provvede, a proprie spese all’installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature (di cui resta proprietario) necessarie per adibire una postazione idonea alle esigenze lavorative. L’azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, ma ove non sia possibile può richiamare in sede il dipendente sino a riparazione avvenuta. L’attività avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita a discrezione dello stesso nell’arco della giornata. Potrà anche essere concordato un periodo di reperibilità non superiore a 2 ore giornaliere per chi opera a tempo pieno e 1 ora per il personale part-time. Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di lavoro di norma presso la sede aziendale o in trasferta. Sarà garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e durante l’orario di lavoro. In caso di riunioni programmate il lavoratore deve rendersi disponibile per il tempo necessario alla riunione. I telelavoratori hanno diritto di accesso all’attività sindacale tramite bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto per garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il lavoratore. Le modalità di raccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o RSA o alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del contratto. Il lavoratore deve essere informato sui rischi legati al lavoro e sulle necessarie precauzioni. L’allestimento della postazione prevede un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile aziendale della sicurezza. Il datore di lavoro non risponde dei danni derivanti dall’uso non corretto dell’apparato. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e informazioni in suo possesso. |
Assegnazione e trasferimento Art. 22 | Il trasferimento del personale in uffici diversi dalla sede di assegnazione, epr esigenze di servizio, sarà effettuato secondo i criteri concordati con le rappresentanze sindacali. L’assegnazione del personale in uffici della medesima struttura di appartenenza rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro e non soggiace ad alcun vincolo |
Riposo settimanale Art. 23 | A tutti i lavoratori spetta 1 giorno di riposo settimanale irrinunciabile che deve coincidere per lo più con la domenica, in caso contrario la domenica verrà considerato un normale giorno lavorativo per il quale verrà corrisposta la sola indennità festiva |
Si rimanda al CCNL per l’elenco delle festività. I lavoratori che, per ragioni di servizio, devono lavorare nelle giornate festive, hanno diritto ad un corrispondente giorno di riposo da usufruire, ove possibile, entro 30 gg. dalla data della festività stessa, stabilito dal datore di lavoro, sentito l’interessato. Se la | |
Ferie Art. 25 | Tutti i lavoratori hanno diritto a 30 gg. di ferie per anno solare, che sono irrinunciabili e durante i quali spetta la normale retribuzione ad esclusione delle indennità legate alla presenza in xxxxxxxx.xx lavoratore che non ha compiuto un intero anno di servizio spetta 1/12 di ferie per ogni mese lavorato. I turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, in accordo con le rappresentanze sindacali, garantendo, ove possibile, un periodo festivo per tutti. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, se autorizzate dalle competenti autorità, sono computate nelle ferie ad esclusione di 5 gg.. Il dipendente ha inoltre diritto a 4 gg. per festività |
Permessi straordinari Art. 26 | I lavoratori che hanno superato il periodo di prova possono godere di permessi retribuiti: - per matrimonio, gg. 15 di calendario –per sostenere esami limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse – in caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, di genitori, figli, fratelli e parenti o affini entro il 2° grado per 5 gg. di calendario compreso il giorno del decesso – per donare il sangue godrà dei permessi ex L 584/67- per l’espletamento delle funzioni elettorali godrà dei permessi di legge – per gravi e documentate ragioni potranno essere concessi permessi non superiori ai 5 gg. – per periodi contumaciali per malattie infettive nelle forme di legge – per la donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche- in caso di documentata grave infermità del coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un perente entro il 2° grado, spetta al lavoratore un permesso di 3 gg. lavorativi l’anno – nei casi previsti dall’art. 14 D.Lgs. 151/01. Permessi non retribuiti – per corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale. I permessi saranno retribuiti se il personale viene inviato a partecipare ai corsi per esigenze proprie.- in caso di comprovata e documentata assistenza per malattie familiari può usufruire di permessi non inferiori a 15 gg. e non superiore a 6 mesi – in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari in paesi in via di sviluppo – per la durata di 2 anni per 1 sola volta nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi. Tale aspettativa può essere fruita anche in modo frazionato – per affidamenti preadottivi internazionali- per partecipazione ad operazioni di protezione civile – ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 53/00. Congedi per genitori alle lavoratrici in astensione obbligatoria compete l’80% della retribuzione. Nel periodo di astensione facoltativa alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri compete il 30% della retribuzione. Il periodo di astensione, per parti plurimi compete per ogni figlio. In caso di figli minori affetti da handicap certificato ai sensi della L. 104/92 il congedo parentale si prolunga sino a 3 anni s condizione che il minore sia ricoverato presso centri specializzati. In caso di parto prematuro alla madre spettano i mesi di astensione non goduti. Nel 1° anno di vita del bambino alla lavoratrice spettano i permessi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 151/01 che sono riconosciuti anche al lavoratore padre nei casi di cui all’art. 40. Tutti i succitati permessi vanno richiesti non meno di 7 gg. Prima della loro fruizione e potranno essere concessi secondo le esigenze della struttura ad eccezione di quelli previsti dalla legge. Permessi di cui alla L. 104/92 in alternativa al prolungamento del congedo parentale ai dipendenti spettano i permessi di cui alla L. 104/92, nonché quelli di cui all’art. 42 42, comma 1, D. Lgs. 151/01. Servizio |
militare o sostitutivo civile il rapporto rimane sospeso sino ad un mese dopo la cessazione del servizio, dopo il quale il lavoratore verrà considerato | |
Tutela dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche o con disabilità Artt. 27 e 28 | Per i dipendenti per i quali sia attestato da struttura sanitaria accreditata uno stato di tossicodipendenza o alcolismo cronico che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero, ovvero per i dipendenti affetti da disabilità che debbano sottoporsi ad un progetto di riabilitazione è prevista: a) concessione di aspettativa non retribuita b) concessione di premessi giornalieri non retribuiti c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitati alla durata del progetto d) il datore di lavoro valuterà la possibilità di adibire il dipendente a diverse mansioni ove richiesto dalla struttura che gestisce il progetto riabilitativo. Durante i periodi dei suddetti permessi e aspettative il lavoratore non maturerà alcuna indennità di cui agli istituti normativi del presente CCNL |
Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale Art. 29 | Le parti favoriranno la partecipazione dei lavoratori a corsi di qualificazione professionale relativi alle prestazioni offerte dalla struttura sanitaria. A tale scopo potranno usufruire di permessi retribuiti nella percentuale massima del 12% per il personale dell’area sanitaria e assistenziale (cat. A e B) e dell’8% per il restante personale (escluso quello medico). Per indicare la graduatoria dei beneficiari si terrà conto dell’età anagrafica e successivamente di quella di servizio. I lavoratori avranno diritto a una riduzione di 4 ore settimanali di servizio per il periodo di effettiva frequenza. Le ore di tirocinio pratico saranno considerate |
Art. 30 | Il presente contratto recepisce le norme vigenti in tema di formazione continua, con l’impegno delle parti a favorire l’acquisizione di crediti formativi entro il monte ore di cui al precedente articolo. Le parti concordano di effettuare i corsi per l’ottenimento dei crediti ECM con provider autorizzati dal Ministero della Sanità. |
Il limite massimo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali che potrà | |
Il datore di lavoro, ove si verifichi l’apertura di un procedimento civile o penale a carico di un dipendente per fatti connessi all’adempimento di compiti d’ufficio, se non sussista negligenza o colpa grave passibili di sanzioni disciplinari, assumerà, a proprio carico, in mancanza di conflitto di interessi, ogni onere di difesa, facendo assistere il lavoratore da un proprio legale di fiducia. Se il dipendente viene condannato con sentenza passato in giudicato per fatti a lui imputati a titolo di dolo o colpa grave, il datore di lavoro potrà esigere dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. | |
Apprendistato Artt. 34 e 35 | È consentito per lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Per la disciplina generale si rinvia alla normativa vigente. È obiettivo comune delle parti privilegiare l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. La formazione potrà essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con l’Ente Bilaterale anche in orari diversi da quelli Può essere stipulato anche con 17nni in possesso di qualifica professionale ai sensi della L. 53/2003. Non può avere durata superiore ai 36 mesi. L’apprendista acquisisce un livello per ogni anno di apprendistato. Potranno essere assunti apprendisti da datori con più di 10 dipendenti se nei 36 mesi precedenti sono stati mantenuti in servizio il 30% degli apprendisti, le aziende sono esonerate se, in detto periodo, siano scaduti meno di 3 contratti. Non si computano i rapporti interrotti per dimissioni, licenziamenti per giusta causa e rifiuto di rimanere in servizio. Rapporto numerico : azienda con più di 10 dipendenti non può superare 3 a 2 apprendisti rispetto a maestranze qualificate; con meno di 10 dipendenti il numero di apprendisti non può superare le 9 unità; se i dipendenti qualificati sono meno di 3 si potranno assumere massimo 3 apprendisti. L’organismo bilaterale nazionale concorrerà alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della |
formazione e degli standard minimi di competenza. L’apprendista è destinato alla formazione teorica trasversale e di base , effettuata in aula mediante corsi esterni, con un monte di 40/120 ore medie annue retribuite. Dovrà svolgere anche formazione specifica su temi inerenti la qualifica da conseguire con un monte ore pari alle ore di formazione base. Se l’apprendista è già in possesso di titolo post- obbligo o attestato di qualifica professionale idoneo, il monte ore si riduce a 30 ore medie annue. L’apprendista ha diritto, se non diversamente stabilito al medesimo trattamento normativo dei lavoratori della qualifica per cui compie il tirocinio. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alla normativa vigente | |
Malattia e infortunio Art. 40 | In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore deve informare, prima dell’inizio del turno di lavoro, il datore di lavoro e trasmettere l’attestazione della malattia entro 2 gg. dalla data del rilascio. L’infortunio sul lavoro va denunciato immediatamente al proprio diretto superiore affinchè possano essere prestate le prime cure ed effettuate le denunce previste dalla legge. Il lavoratore decade dal diritto all’indennità di malattia in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare nelle fasce orarie di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di assentarsi dal domicilio per visita specialistica o ambulatoriale deve avvertire il datore di lavoro entro le ore 9,00 dello stesso giorno. Per i lavoratori affetti da TBC si rimanda alle disposizioni di legge. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, sono esclusi dai giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o “day hospital” legati a tali terapie, debitamente certificati. La procedura per il riconoscimento della patologia grave va attivata dal dipendente e, ove riconosciuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento. |
Tutela della salute e ambiente di lavoro Art. 42 | La tutela della salute e l’ambiente di lavoro, nonché la formazione, sarà demandato all’Ente Bilaterale. A livello di singola azienda verrà istituita a figura di rappresentante per la sicurezza, cui viene riconosciuto un monte ore annuo retribuito che non dovrà superare le 12 ore annue. |
Qualificazione e progressione professionale Artt. 45 e 46 | Il personale sarà inquadrato in posizioni economiche superiori della medesima categoria ove acquisisca, sulla base di percorsi definiti e prefissati dal datore di lavoro, maggiore professionalità che consenta il suo utilizzo in mansioni più qualificate e che richiedano maggiore autonomia e responsabilità. I lavoratori che ottengono il passaggio ad una posizione economica superiore nell’ambito della stessa categoria sono tenuti a svolgere, se necessario, anche i compiti già in precedenza espletati e saranno assorbiti, fino a concorrenza eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori in godimento. |
Lavoro supplementare e straordinario Art. 57 | Il tetto annuo di lavoro supplementare e straordinario è di 180 ore annue per lavoratore. È lavoro supplementare quello svolto oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle categorie da A a DS3, e 38 ore per il restante personale. Può essere compensato, su richiesta del lavoratore e ove compatibile con le esigenze aziendali, con riposi sostitutivi. Il lavoro supplementare e straordinario saranno compensati con una quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%, se prestato in orario notturno o nei giorni festivi, la quota è maggiorata del 30%. Ove il lavoro supplementare o straordinario siano prestati in orario notturno di un giorno festivo la maggiorazione è pari al 50%. Il lavoro straordinario o supplementare deve essere espressamente autorizzato dal datore di lavoro. |
Pronta disponibilità Art. 58 | Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata disponibilità del lavoratore a dall’obbligo di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile. È un servizio eccezionale ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 21,69 lordi ogni 12 ore. In caso di minore durata si applicherà una maggiorazione oraria pari al 10%. Non può avere durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata l’attività verrà considerata lavoro supplementare o straordinario. Non potranno essere previsti più di 8 gg. mensili di disponibilità per lavoratore. |
Indennità di funzione Art. 60 | Al personale sanitario e agli assistenti sociali inquadrati nella categoria D cui viene affidata una funzione di coordinamento dell’attività di determinati servizi o |
settori, per il solo periodo di applicazione, viene riconosciuta un’indennità di funzione fissa pari ad € 129,11 lordi per 13 mensilità. A tale parte fissa potrà essere aggiunta una parte variabile in sede aziendale. | |
Tredicesima mensilità Art. 64 | Da corrispondere entro il 16 dicembre di ogni anno è composta da tabellare annuo come da posizione economica diviso 12 e RIA. Non spetta per i periodi di aspettativa o di sospensione a qualsiasi titolo della retribuzione. |
Vitto e alloggio Art. 66 | Chi usufruisca dell’alloggio fornito dalla struttura presso cui opera è tenuto ad un contributo mensile di € 46,48. Le strutture con più di 160 dipendenti sono tenute ad istituire un servizio mensa. In caso di particolari articolazioni di orario il datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio della mensa con modalità sostitutive, ad esclusione di un’indennità monetizzabile. |
Abiti di servizio Art. 67 | Al personale cui è fatto obbligo di indossare divisa, indumenti o calzature di lavoro, verranno forniti gli indumenti dal datore di lavoro che provvederà anche alla loro ordinaria manutenzione. Sarà cura del datore di lavoro fornire altresì gli indumenti protettivi al personale che operi in particolari settori ai sensi della normativa applicabile in materia infortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
Preavviso Art. 70 | Il preavviso, per tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, è pari a 30gg. di calendario. La parte che risolva il rapporto di lavoro senza rispettare il preavviso dovrà corrispondere un’indennità pari al periodo di mancato preavviso. In caso di licenziamento il periodo di preavviso è computato nell’anzianità di servizio ai fini dell’indennità di anzianità. |
TFR Art. 71 | In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al dipendente spetta un’indennità di anzianità pari ad 1 mensilità per ogni anno intero di servizio. Le frazioni di anno si contano in 12/mi e le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero. Rientrano nel TFR: la retribuzione di base, la RIA, la EADR, l’indennità per mansioni superiori, indennità di coordinamento non revocabile, i superminimi, assegni ad personam, indennità specifiche e professionali, premio di incentivazione, 13/ma, indennità sostitutiva di preavviso. |
Indennità in caso di decesso Art. 73 | In caso di decesso le indennità di cui agli artt. 54 e 70 del presente CCNL vanno liquidate agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 c.c.. Agli eredi va altresì corrisposta una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata erogata fino alla data del decesso |
Licenziamento e norme disciplinari | Si rimanda agli artt. 36 e ss. del CCNL |
Diritti sindacali | Si rimanda agli artt. 75 e ss. del CCNL |
Rinvio alle leggi | Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge |
ALLEGATO A) - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
- addetti alle pulizie - operaio qualificato- addetto alla piscina-commesso- ausiliario
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
- bagnino addetto alla piscina
- telefonista commesso
- addetto/a alla cucina ausiliario
-addetto/a al guardaroba ausiliario
- lavandaie/a ausiliario
- disinfettatore ausiliario
-ausiliario di assistenza per anziani: ausiliario
- ausiliario socio-sanitario: ausiliario
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di 3 anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
- aiuto cuoco
- ausiliario specializzato
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione:
- ausiliario socio-sanitario specializzato ausiliario specializzato
- addetto alla assistenza per anziani ausiliario specializzato
- assistente bambini ausiliario specializzato
- assistente e accompagnatore per disabili ausiliario specializzato
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: "ausiliari socio-sanitari specializzati", "addetto alla assistenza per anziani", "assistente bambini", "assistente e accompagnatore per disabili" sono inquadrati nella posizione A3. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- impiegato d'ordine; centralinista; portiere centralinista; operaio specializzato; operatore di Centri elettronici; autista; operaio manutentore; operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA); cuoco; assistente socio-sanitario con funzioni educative; assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno; ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali. Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno già assunto la denominazione a fianco indicata:
- operaio ad alta specializzazione
- operaio tecnico operaio specializzato
- perforatore operatore di Centri elettronici
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- impiegato d'ordine con 5 anni di anzianità
- cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- operatore socio-sanitario; autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza; animatore; tecnico di attività motoria in acqua; impiantista
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la denominazione a fianco indicata:
- impiantista operaio impiantista
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
-educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento); insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento; istruttore di nuoto; assistente per l'infanzia; capocuoco; autista di ambulanza
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di servizio maturati nella stessa struttura sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l'inquadramento avviene al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di 1/3.
Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
A decorrere dall'1.1.05 gli educatori senza titolo specifico con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in categoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
- impiegato amministrativo di concetto; infermiere psichiatrico con 1 anno di scuola; programmatore di Centro elettronico; insegnante corsi formazione professionale; puericultrice; infermiere generico; massaggiatore (ad esaurimento); massofisioterapista; autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo Ministero salute e Regioni 22.5.03); operatore tecnico coordinatore; capo servizi operai; cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
impiegato amministrativo di concetto, al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica, gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ragione di 1/3;
- assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata; capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
-personale infermieristico:
- infermiere; infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola; ostetrica; dietista, assistente sanitario; infermiere pediatrico; podologo; igienista dentale; personale tecnico sanitario; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; odontotecnico; ottico; personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; fisioterapista; logopedista; ortottista; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; terapista occupazionale; massaggiatore non
vedente; massofisioterapista con 3 anni di corso; educatore professionale; assistente sociale; cappellano; collaboratore amministrativo È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
collaboratore direttivo/collaboratore amministrativo
(1)
* infermieri; infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola; ostetrica; dietista; assistente sanitario; infermiere pediatrico; podologo; igienista dentale con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria;
(2)
-personale tecnico sanitario: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; odontotecnico; ottico
- personale della riabilitazione: tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; fisioterapista; logopedista; ortottista; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; terapista occupazionale; massaggiatore non vedente; massofisioterapista con 3 anni di corso; educatore professionale; assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
(1)
* infermieri; infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola; ostetrica; dietista; assistente sanitario; infermiere pediatrico; podologo; igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
(2)
- personale tecnico sanitario: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; odontotecnico; ottico;
- personale della riabilitazione: tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; fisioterapista; logopedista; ortottista; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; terapista occupazionale; massaggiatore non vedente; massofisioterapista con 3 anni di corso; educatore professionale; assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l. È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata: coadiutore amministrativo/coordinatore amministrativo
(1)
* infermieri; infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola; ostetrica; dietista; assistente sanitario; infermiere pediatrico; podologo; igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
(2)
-personale tecnico sanitario: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; odontotecnico; ottico;
- personale della riabilitazione: tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; fisioterapista; logopedista; ortottista; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; terapista occupazionale; massaggiatore non vedente; massofisioterapista con 3 anni di corso; educatore professionale; assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, e di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.; analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
-caposala; capo-ostetrica; coordinatore del personale infermieristico; coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali; direttore corsi
che al 31.8.01 svolgevano attività di coordinamento vengono inquadrati in DS con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60. Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60. Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
-caposala; capo-ostetrica; coordinatore del personale infermieristico; coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali; direttore corsi
Con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 60.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS1, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
-caposala; capo-ostetrica; coordinatore del personale infermieristico; coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali; direttore corsi
con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D2, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS2, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
-caposala; capo-ostetrica; coordinatore del personale infermieristico; coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali; direttore corsi.
con 30 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D3, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS3, con il mantenimento della indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
-dirigente di area infermieristica (già CSSA, RAI), tecnica e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato). Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- dirigente, direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto;
- assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi.
- dirigente, direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto;
- capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto;
- vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi;
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
- dirigente, direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto;
- direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate;
- direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista.
Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fomite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia.
Le qualifiche di posizione comportano l’esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l’uso , la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività è resa in base a istruzioni e in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell'area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiatura e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico- pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, alla assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente).
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi e all'igiene personale del paziente).
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
-conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
-autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Requisiti culturali e professionali:
possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l'OTA, il titolo specifico è quello previsto dal DM n. 295/91.
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti e impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
-conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
- attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati;
- conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini e automezzi in genere.
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di supplenza all'anziano e al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l'espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore socio-sanitario:
svolge le attività descritte dall'Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22.2.01, pubblicato in GUfi. n. 91 del19.4.01.
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializzazione; collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'area. Le posizioni lavorative comportano:
- conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di servizio maturata alla data dell'entrata in vigore del presente CCNL. L'inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art. 49.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti alla attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
-conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento controllo nei confronti di operatori a minor contenuto professionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nella attività di indirizzo della eventuale unità operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abilitante all'esercizio della professione, ove previsto. Profili professionali.
Personale tecnico: programmatore:
provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di· competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio;
educatore:
senza titolo specifico, con diploma di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica B4 sono inquadrati in categoria C.
assistente tecnico:
esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predisposizione di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali e applicazioni tecniche.
Personale amministrativo:
impiegato di concetto:
svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici o di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Posizione C2 Posizione C3 Posizione C4
L'inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art. 49.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
Profili professionali:
collaboratori professionali sanitari:
per le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
-personale infermieristico:
* infermiere: DM 14.9.94 n. 739
* ostetrica: DM 14.9.94 n. 740
* dietista: DM 14.9.94 n. 744
* assistente sanitario: DM 17.1.97 n. 69
* infermiere pediatrico: DM 17.1.97n. 70
* podologo: DM 14.9.94 n. 666
* igienista dentale: DM 14.9.94 n. 669
-personale tecnico sanitario:
*tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 14.9.94 n. 745
* tecnico sanitario di radiologia medica: DM 14.9.94 n. 746
* tecnico di neurofisiopatologia: DM 15.3.95 n. 183
*tecnico ortopedico: DM 14.9.94 n. 665
* tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: DM 27.7.98 n. 316
*odontotecnico: art. 11, RD 31.5.28 n. 1334 e DM 23.4.92
*ottico: art. 12, RD 31.5.28 n. 1334 e DM 23.4.92
- personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista: DM 14.9.94 n. 667
* tecnico audioprotesista: DM 14.9.94 n. 668
* fisioterapista: DM 14.9.94 n. 741
* logopedista: DM 14.9.94 n. 742
* ortottista: DM 14.9.94 n. 743
* terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva: DM 17.1.97 n. 56
* tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM 17.1.97 n. 57
* terapista occupazionale: DM 17.1.97 n. 136
* massaggiatore non vedente: legge 19.5.71 n. 403
*educatore professionale: DM 8.10.98 n. 520 assistente sociale:
i contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall'art. 1, legge 23.3.93 n. 84; collaboratore tecnico-professionale:
svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza della unità operativa in cui è inserito; collabora nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti e i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato;
collaboratore amministrativo:
svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito.
Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento
presuppone una qualificata e approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento della organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea.
L'inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art. 49.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.
coordinatore:
coordina l'attività del personale assegnato nell'unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto della autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora alla attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione DS1. Posizione DS2. Posizione DS3. Posizione DS4. Categoria E
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione
alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio. Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea.
Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in 3 posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l'eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura.
Posizione E1.
L'inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanitaria.